Testo integrale del provvedimento del Garante per la protezione dei
dati personali dell 28 febbraio 2008 su riconoscimento vocale e gestione di sistemi informatici (doc. web. n. 1501094).


 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella
riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,
del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro
Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminata
la richiesta di verifica preliminare presentata da Michelin italiana
S.p.A. ai sensi dell’art. 17 del Codice in materia di protezione dei
dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visti gli atti d’ufficio;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

1.
Trattamento di dati personali biometrici di dipendenti per finalità di
reimpostazione della parola chiave dei sistemi informatici

 

1.1.
Michelin italiana S.p.A. ha presentato una richiesta di verifica
preliminare ai sensi dell’art. 17 del Codice, relativa al trattamento
di dati personali dei propri dipendenti per consentire ai medesimi la
gestione e la reimpostazione automatica della parola chiave necessaria
ad accedere ai sistemi informativi della società "per riconoscimento vocale tramite telefono”.

Tale
trattamento, basato su un processo di riconoscimento biometrico
dell’identità dell’utente mediante l’elaborazione di impronte vocali,
verrebbe effettuato con l’ausilio di un’altra società che
memorizzerebbe alcune informazioni personali degli utenti su un proprio
server situato nella Repubblica federale tedesca. In esso
confluirebbero, alimentando un archivio centralizzato (distinto
rispetto a quello di altri clienti della medesima società), i seguenti
dati personali di ciascun utente: nome, cognome, user-id dell’utente
(per la realizzazione della procedura di enrollment) e indirizzo di
posta elettronica (per l’invio di una comunicazione automatica dal
sistema relativa al corretto completamento della procedura). Anche i
profili vocali degli utenti generati nel corso della c.d. fase di
addestramento del sistema (descritta al punto 1.2.) verrebbero
memorizzati in forma di file criptato e senza riferimenti diretti
all’utente loro associato ("soltanto tramite una tabella pointer della banca dati si può risalire all’abbinamento di questi file anonimi con gli utenti”: comunicazione Michelin del 22 febbraio 2007, p. 4).

1.2.
Al fine del corretto funzionamento del sistema di riconoscimento
vocale, in una prima fase (c.d. fase di addestramento, della durata
complessiva di circa cinque minuti) gli utenti dovranno "parlare"
con il sistema, in modo tale da rendere possibile l’acquisizione di
informazioni sufficienti (c.d. formazione del vocabolario dell’utente)
per consentire la successiva univoca identificazione degli utenti. A
tal fine, questi ultimi dovrebbero pronunciare, per quattro volte, tre
coppie di parole scelte casualmente in una lista predefinita contenente
più di 4000 vocaboli (c.d. enrollment). A giudizio della società richiedente "il timbro della voce non può essere riprodotto e non è possibile riutilizzare il profilo della voce altrove" (cfr.
comunicazione del 22 febbraio 2007, p. 2). Inoltre, la trasmissione dei
dati tra Michelin e la società che offre il servizio avverrebbe
attraverso una rete di dati protetta (Ssl).

Le informazioni vocali così raccolte, a seguito di opportuno trattamento, verrebbero trasformate nel modello (template)
destinato a essere confrontato con quello risultante ogni qual volta si
renda necessario provvedere all’impostazione e reimpostazione della
parola chiave. In tali occasioni il sistema procederebbe a un previo
confronto tra il dato biometrico risultante dall’analisi delle parole
pronunciate dall’utente e il template al medesimo riferito, memorizzato
nella fase di addestramento; accertata l’identità dell’utente, il
sistema procederebbe automaticamente a impostare la parola chiave,
comunicandola al medesimo.

Il
sistema di riconoscimento, isolato e non comunicante con altri, non
verrebbe utilizzato per ulteriori finalità, né è prevista la
comunicazione dei dati a terzi (cfr. comunicazione del 22 febbraio
2007, p. 4).

 

2. Dati biometrici e disciplina di protezione dei dati personali: principi di liceità, finalità e pertinenza nel trattamento
 


2.1.
Il caso sottoposto alla verifica preliminare di questa Autorità integra
un’ipotesi di trattamento di dati personali. Sia le impronte vocali,
sia i dati da esse ricavati e successivamente utilizzati per verifiche
e raffronti nelle procedure di autenticazione o di identificazione sono
informazioni personali riconducibili ai singoli interessati (art. 4,
comma 1, lett. b), del Codice), alle quali trova applicazione la
disciplina contenuta nel Codice (cfr. Provv. 19 novembre 1999, in Boll. n. 10, p. 68, doc. web n. 42058 e 21 luglio 2005, in Boll. n. 63, doc. web n. 1150679; in merito v. pure il documento di lavoro sulla biometria del Gruppo art. 29, direttiva n. 95/46/Ce -WP80-, punto 3.1.).

I
dati biometrici, per la loro peculiare natura, richiedono l’adozione di
elevate cautele al fine di prevenire possibili pregiudizi ai danni
degli interessati, con particolare riguardo a condotte illecite che
determinino l’abusiva "ricostruzione" dell’impronta vocale, la cui possibilità allo stato viene esclusa, partendo dal template e la sua ulteriore "utilizzazione" all’insaputa degli stessi.

2.2.
Nella fattispecie in esame, la finalità perseguita dalla società è, in
termini generali, lecita: infatti, l’adozione di un sistema di
autenticazione informatica (mediante il quale gli incaricati dotati di
apposite credenziali possono effettuare specifici trattamenti di dati
personali), conforme ai requisiti tecnici indicati dalle regole da 1 a
11 dell’Allegato B) al Codice, costituisce una misura di sicurezza che
il titolare, il responsabile (ove designato) e l’incaricato sono tenuti
ad utilizzare (art. 34, comma 1, lett. a) del Codice).

In
linea di principio, non sussistono ostacoli alla predisposizione di un
sistema più elevato di sicurezza per le procedure connesse alla
gestione delle credenziali di autenticazione, nel caso di specie
ricorrendo alle caratteristiche biometriche dell’incaricato (cfr. pure regola 2 dell’allegato B) cit.).

Tenuto
conto delle caratteristiche tecniche del sistema, nei termini in cui
sono state descritte, alla luce dello stato di evoluzione della
tecnologia informatica biometrica e considerate le misure di sicurezza
attestate da Michelin anche in riferimento alla società che offre in
outosourcing il servizio, può ritenersi ammissibile nel caso di specie
la centralizzazione in un database delle informazioni personali (in
forma di template dell’impronta vocale) trattate nell’ambito
del descritto procedimento di riconoscimento biometrico: allo stato,
infatti, l’impronta vocale della persona, nelle forme in cui essa è
acquisita e codificata nella specifica applicazione sottoposta a
verifica preliminare, non rappresenterebbe un dato biometrico
suscettibile di essere in concreto utilizzato per finalità diverse da
quella perseguita dal titolare del trattamento.

L’impronta
vocale dell’utente (generata secondo il processo descritto) sarebbe
utilizzabile solo per il sistema in esame, e non per eventuali
ulteriori diverse applicazioni basate su ulteriori e distinti sistemi
di riconoscimento vocale.


3. Adempimenti


Resta
fermo il principio secondo cui la società dovrà richiedere il consenso
degli interessati (art. 23 del Codice; cfr. pure, tra i tanti, Provv.
1° febbraio 2007, punto 3.3., doc. web n. 1381983; Provv. 26 luglio 2006, punto 3.3. doc. web n. 1318582; Provv. 15 giugno 2006, punto 3.2., doc. web n. 1306523),
predisponendo o mantenendo sistemi alternativi per consentire la
reimpostazione della password. Resta parimenti fermo l’obbligo della
società di rispettare le disposizioni di legge in tema di:

  • designazione quale "responsabile del trattamento"
    della società che opera nell’interesse di Michelin per consentire il
    funzionamento del descritto sistema di riconoscimento biometrico (art.
    29 del Codice);
  • notificazione
    al Garante del trattamento dei dati biometrici, anteriormente al suo
    inizio (artt. 37, comma 1, lett. a), e 38 del Codice);
  • attuazione
    di ogni misura, anche minima, di sicurezza prescritta dal Codice (art.
    31 ss. e Allegato B), anche per ciò che riguarda il rilascio
    dall’installatore del sistema del prescritto attestato di conformità e
    la relativa conservazione presso la propria struttura (regola n. 25 del
    Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza-Allegato "B" al Codice).

Michelin italiana S.p.A. dovrà altresì provvedere ad adottare, ai sensi dell’art. 17 del Codice, i seguenti accorgimenti:

a. mettere
a disposizione di ciascun utente, unitamente all’informativa che la
società deve fornire ai sensi dell’art. 13 del Codice, anche con
modalità informatiche, le istruzioni per gli utilizzatori (rimesse
peraltro a questa Autorità in allegato alla comunicazione del 7 luglio
2006);

b. porre in essere
idonee misure organizzative per prevenire ogni rischio di abusivo
utilizzo dei dati personali raccolti nella fase di addestramento (ad
esempio, prevenendo la presa di conoscenza da parte di soggetti non
autorizzati delle coppie di vocaboli memorizzati dagli utenti);

c. curare
la tempestiva cancellazione dei dati personali necessari al
funzionamento del descritto sistema, anche presso il responsabile del
trattamento, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro o
di collaborazione con l’utente.

 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

in
sede di verifica preliminare ai sensi degli artt. 17 e 154, comma 1,
lett. c), del Codice in materia di trattamento di dati personali
correlato all’utilizzo di un sistema di riconoscimento biometrico
basato sul rilevamento delle impronte vocali da parte di Michelin
italiana S.p.A., volto a consentire l’impostazione delle credenziali di
autenticazione, prescrive alla medesima società, quali accorgimenti a
garanzia degli interessati, di:

– mettere a disposizione di ciascun utente, anche con modalità informatiche, idonee istruzioni per gli utilizzatori (punto 3);

– porre
in essere idonee misure organizzative per prevenire ogni rischio di
abusivo utilizzo dei dati personali raccolti nella fase di
addestramento (punto 3);

– curare
la tempestiva cancellazione dei dati personali necessari al
funzionamento del descritto sistema, anche presso il responsabile del
trattamento, in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di
collaborazione con l’utente (punto 3).

Roma, 28 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

 

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