giornalisti e facebookI giornalisti che utilizzano notizie, fotografie e dati personali tratti dai social network, come Facebook, Myspace e altri, devono sempre verificare le informazioni raccolte per esercitare con correttezza il diritto di cronaca. Ciò è stato fermamente ribadito dal Garante per la protezione sui dati personali, che è intervenuto su segnalazione di due cittadini. Cosa era successo? La loro immagine, presa da Facebook, era stata utilizzata da alcuni quotidiani e da questi erroneamente associata a persone omonime decedute. In un caso si trattava di un incidente stradale, nell’altro di una vittima del terremoto avvenuto in Abruzzo.


Nel caso di specie, i nomi pubblicati nei servizi di cronaca erano corretti, ma le fotografie ad essi associate erano state trovate facendo una semplice ricerca su Internet e scaricando l’immagine presente nei profili che i due segnalanti avevano aperto su Facebook. I giornalisti non avevano, dunque, verificato l’ipotesi che si potesse trattare di semplici casi di omonimia e hanno dato per decedute le persone sbagliate. Nel caso della vittima del terremoto, la fotografia errata, pubblicata da un quotidiano, era stata riproposta anche da due testate televisive nazionali.

Con due provvedimenti di cui è stato relatore Mauro Paissan, il Garante della privacy ha stabilito che queste immagini non dovranno essere più pubblicate, diffuse né riproposte nell’archivio on-line delle testate coinvolte.

Associando l’immagine di una persona all’identità di un’altra, sono stati diffusi dati errati,  mettendo in atto in tal modo un illecito trattamento dei dati personali.

Il Garante ha, pertanto, vietato alle testate, due locali e tre nazionali, di diffondere ulteriormente le fotografie dei segnalanti. L’Autorità ha imposto la cancellazione delle immagini anche dal sito web e dall’archivio storico on-line di uno dei quotidiani interessati che – dopo aver informato seppur tardivamente i lettori dello sbaglio commesso – continuava a rendere comunque accessibile da Internet la fotografia pubblicata per errore.

 

Testo dei provvedimenti del Garante privacy su giornalismo e uso di immagini tratte dai social networks

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del cons. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA la segnalazione del 3 marzo 2009 con la quale il sig. Davide Moscone lamenta l’illecita pubblicazione di una sua fotografia sui quotidiani Ciociaria Oggi (edizioni del 23 e 24 febbraio 2009) e La Provincia, cronaca di Frosinone (edizione del 24 febbraio 2009);

VISTI gli elementi acquisiti nell’istruttoria;

VISTI gli atti d’ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

È pervenuta al Garante una segnalazione con la quale il sig. Davide Moscone ha lamentato che sul quotidiano Ciociaria Oggi (edizioni del 23 e 24 febbraio 2009) e La Provincia, cronaca di Frosinone (edizione del 24 febbraio 2009) è stata erroneamente pubblicata una sua fotografia a corredo della notizia della morte di un giovane di Atina, suo omonimo, avvenuta a causa di un incidente stradale. Il segnalante ha precisato che la fotografia costituiva una riproduzione di quella associata al suo profilo personale presente sul social network “Facebook”.

In relazione all’accaduto il segnalante, oltre a chiedere alle testate di pubblicare una rettifica della notizia, ha altresì denunciato il caso all’Autorità prospettando una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Le testate hanno provveduto a soddisfare la richiesta del segnalante -di cui Ciociaria Oggi ha dato comunicazione anche al Garante- senza formulare ulteriori osservazioni sul caso, come richiesto dall’Autorità in sede di istruttoria.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il caso trae origine dalla pubblicazione, su alcuni quotidiani a diffusione locale, della notizia relativa al decesso di un giovane a causa di un incidente stradale.

Al riguardo, il Garante ha sempre ricordato che la vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali riserva all’attività giornalistica un regime speciale (artt. 136 e ss Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice” e allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica) il quale consente al giornalista di diffondere i dati, anche senza il consenso degli interessati, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello dell'”essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” (art. 137, comma 3, del Codice).

Ciò posto, il giornalista è però tenuto anche al rispetto di alcuni principi generali, applicabili a qualunque tipo di trattamento di dati e che si traducono, tra gli altri, nel dovere di trattare i dati personali in modo corretto, verificando innanzitutto la loro esattezza (art. 11, comma 1, lett. a) e c) del Codice).

Invero, tali principi, prima ancora dell’entrata in vigore della disciplina in materia di protezione dei dati personali, erano già affermati nelle leggi e nelle carte deontologiche che da tempo disciplinano il settore (l. 8 febbraio 1948, n. 47 e 3 febbraio 1963, n. 69; carta dei doveri del giornalista – Documento CNOG – FNSI 8 luglio 1993), nonché consolidati attraverso una copiosa giurisprudenza, e costituiscono l’essenza di una corretta e professionale attività giornalistica.

Nel caso di specie, come è emerso dagli atti, le testate giornalistiche sopra individuate, al fine di dare un volto alla vittima dell’incidente, hanno diffuso una fotografia tratta da uno dei più frequentati social networks, senza verificare la corrispondenza di identità tra la persona ivi rappresentata e quella deceduta nell’incidente.

Preso atto della circostanza che le testate hanno provveduto a pubblicare una rettifica (Ciociaria Oggi del 5 marzo 2009 e La Provincia, cronaca di Frosinone del 4 marzo 2009), si deve comunque rilevare che la diffusione della suddetta fotografia a corredo della notizia dell’incidente stradale che ha causato la morte di un omonimo di Atina ha concretizzato un trattamento in violazione delle disposizioni a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e dell’identità personale, essendo state raccolte informazioni non adeguatamente verificate e diffusi dati personali errati.

Alla luce delle considerazioni svolte, va pertanto affermata l’illiceità del trattamento oggetto di segnalazione e, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1 lett. c) e 154 comma 1, lett. d), del Codice, va disposto nei confronti di Nuova Editoriale Ciociaria Oggi e Effe Cooperativa Editoriale S.p.a., quali editori, rispettivamente, di Ciociaria Oggi e La Provincia e titolari del trattamento di dati oggetto di segnalazione, il divieto di diffondere, anche tramite i siti web delle testate, la fotografia del segnalante nel contesto della notizia dell’incidente mortale occorso al giovane di Atina.

Si fa presente che in caso di inosservanza del divieto si renderà applicabile la sanzione di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 162, comma 2 ter del Codice.

Resta impregiudicata la facoltà per l’interessato di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice).

Copia del presente provvedimento verrà inviata all’Ordine regionale dei giornalisti e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) rileva l’illiceità del trattamento di dati personali presente sulle edizioni di Ciociaria Oggi del 23 e 24 febbraio 2009 e La Provincia, cronaca di Frosinone, del 24 febbraio 2009;

b) ai sensi degli artt. 139 comma 5, 143 comma 1, lett. c) e 154 comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, dispone nei confronti di Nuova Editoriale Ciociaria Oggi e Effe Cooperativa Editoriale S.p.a., quali editori, rispettivamente, di Ciociaria Oggi e La Provincia e titolari del trattamento di dati oggetto di segnalazione, il divieto di diffondere, anche tramite i siti web delle testate, la fotografia del segnalante nel contesto della notizia dell’incidente mortale occorso al giovane di Atina.

c) dispone l’invio di copia del presente provvedimento all’Ordine regionale dei giornalisti e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza.

Roma, 6 maggio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

 


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del cons. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata il 10 aprile 2009 dalla sig.ra Roberta Zavarella con la quale lamenta l’illecita pubblicazione di una sua fotografia sul quotidiano Il Giornale e nel corso dei programmi televisivi Mattino 5 e TG1;

VISTE le deduzioni formulate da Società Europea di Edizioni S.p.a., R.T.I.- Reti Televisive Italiane S.p.a. e Rai- Radiotelevisione italiana S.p.a -titolari del trattamento di dati oggetto della segnalazione- e dai direttori responsabili delle relative testate giornalistiche;

VISTI gli atti d’ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

È pervenuta al Garante una segnalazione con la quale la sig.ra Roberta Zavarella ha lamentato che sul quotidiano Il Giornale (edizione del 10 aprile 2009, pagg. 1 e 4), è stata erroneamente pubblicata una sua fotografia a corredo della notizia della morte di una sua omonima, vittima del recente terremoto in Abruzzo. La segnalante ha precisato che la fotografia costituiva una riproduzione di quella associata al suo profilo personale presente sul social network “Facebook”. La stessa ha inoltre evidenziato che la medesima immagine è stata diffusa, nello stesso giorno, anche nel corso del programma televisivo Mattino 5 (Canale 5) e del TG 1 (Rai Uno).

In relazione all’accaduto la donna, oltre a rappresentare il disagio psicologico patito dalla stessa, dai suoi familiari e amici, ha altresì denunciato una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Gli editori interessati dalla segnalazione, in risposta ai chiarimenti richiesti dal Garante, hanno rilevato quanto segue.

La Società Europea di edizioni S.p.a., in qualità di editore de Il Giornale, fa presente di aver “pubblicato una rettifica sull’edizione del 17 aprile …ammettendo l’errore commesso”.

La Rai Radiotelevisione italiana S.p.a, quale editore del TG1, rileva che “la fotografia in questione …è stata trasmessa nell’ambito di una “copertina” o servizio dedicato alle vittime del terremoto, riprendendo la pagina del quotidiano “Il Giornale” che riproduceva le fotografie di alcune vittime”; precisa inoltre che la diffusione è avvenuta “senza nomi o altri elementi informativi idonei all’identificazione degli interessati…peraltro in una brevissima, veloce sequenza filmata che le ha raggruppate in formato ridotto”.

La società R.T.I.- Reti Televisive Italiane S.p.a. infine, quale editore di Mattino 5, riconosce “la non corrispondenza tra la persona trentacinquenne di cui è stato pubblicato il ritratto e quella omonima, vittima del tragico evento che ha recentemente colpito l’Aquila e la zona limitrofa” affermando altresì di aver già provveduto “ad effettuare la revisione del servizio oscurando debitamente il volto dell’interessata”.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Sui tragici eventi connessi al terremoto che ha colpito recentemente l’Abruzzo si è concentrata l’attenzione degli organi di stampa per diversi giorni. D’altra parte, in relazione ad eventi di tale rilevanza e gravità un’informazione corretta costituisce, prima ancora che l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale, un servizio indispensabile alla collettività.

Le notizie diffuse hanno riguardato anche le persone che purtroppo sono decedute in tale circostanza. Di queste, alcune testate hanno pubblicato i nomi; altre hanno pubblicato le fotografie, talvolta associate ai nomi e ad altri dati personali. In questo quadro rientrano anche i servizi giornalistici menzionati nella segnalazione.

Come risulta dagli atti, però, sul quotidiano Il Giornale e durante il servizio mandato in onda su Mattino 5 (nelle edizioni del 10 aprile) ai dati personali di una delle vittime è stata erroneamente associata la fotografia della segnalante, omonima della giovane deceduta. Il TG1 invece ha mandato in onda un servizio che, pur senza fornire altri dati personali, mostra per alcuni attimi la pagina de Il Giornale con le fotografie delle vittime, soffermandosi su quella della segnalante.

Al riguardo, il Garante ha sempre ricordato che la vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali riserva all’attività giornalistica un regime speciale (artt. 136 e ss Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice” e allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica) il quale consente al giornalista di diffondere i dati, anche senza il consenso degli interessati, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello dell'”essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” (art. 137, comma 3, del Codice).

Ciò posto, il giornalista è però tenuto anche al rispetto di alcuni principi generali, applicabili a qualunque tipo di trattamento di dati e che si traducono, tra gli altri, nel dovere di trattare i dati personali in modo corretto, verificando innanzitutto la loro esattezza (art. 11, comma 1, lett. a) e c) del Codice).

Invero, tali principi, prima ancora dell’entrata in vigore della disciplina in materia di protezione dei dati personali, erano già affermati nelle leggi e nelle carte deontologiche che da tempo disciplinano il settore (l. 8 febbraio 1948, n. 47 e 3 febbraio 1963, n. 69; carta dei doveri del giornalista – Documento CNOG – FNSI 8 luglio 1993), nonché consolidati attraverso una copiosa giurisprudenza, e costituiscono l’essenza di una corretta e professionale attività giornalistica.

Nel caso di specie, come è emerso dagli atti, le testate giornalistiche sopra individuate, al fine di dare un volto a una delle vittime del terremoto, hanno diffuso -pur se con differenti modalità- una fotografia tratta da uno dei più frequentati social networks, senza verificare la corrispondenza di identità tra la persona ivi rappresentata e quella deceduta nel terremoto.

Preso atto della circostanza che Il Giornale ha provveduto a pubblicare una rettifica seppur in ritardo (dagli atti risulta che la richiesta è stata formulata il 10 aprile e la rettifica è stata pubblicata nella successiva edizione del 17 aprile) e in una collocazione marginale (pag. 38) e che RTI- Reti Televisive Italiane S.p.a. ha comunicato di aver già provveduto a revisionare il servizio “oscurando debitamente il volto dell’interessata”, si deve comunque rilevare che la diffusione della suddetta fotografia nel contesto delle notizie sulle vittime del terremoto ha comunque concretizzato un trattamento in violazione delle disposizioni a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e dell’identità personale, essendo state raccolte informazioni non adeguatamente verificate e diffusi dati personali errati.

Peraltro, con riferimento a Il Giornale, si deve evidenziare che le pagine contenenti la fotografia in questione continuano ad essere reperibili sull’archivio storico on line del quotidiano.

Alla luce delle considerazioni svolte, va pertanto affermata l’illiceità del trattamento oggetto di segnalazione e, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1 lett. c) e 154 comma 1, lett. d), del Codice, va disposto nei confronti di Società Europea di edizioni S.p.a., R.T.I.- Reti Televisive Italiane S.p.a. e Rai-  Radiotelevisione italiana S.p.a il divieto di diffondere la fotografia della segnalante nel contesto delle notizie sulle vittime del terremoto in Abruzzo; ciò, anche tramite i siti web delle testate, compreso l’archivio storico on line de Il Giornale dal quale l’immagine andrà cancellata.

Si fa presente che in caso di inosservanza del divieto si renderà applicabile la sanzione di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 162, comma 2 ter del Codice.

Resta impregiudicata la facoltà per l’interessata di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice).

Copia del presente provvedimento verrà inviata all’Ordine regionale dei giornalisti e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) rileva l’illiceità del trattamento di dati personali presente sulle edizioni de Il Giornale, Mattino 5 e TG1 del 10 aprile;

b) ai sensi degli artt. 139 comma 5, 143 comma 1, lett. c) e 154 comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, dispone nei confronti di Società Europea di edizioni S.p.a., R.T.I.- Reti Televisive Italiane S.p.a. e Rai-  Radiotelevisione italiana S.p.a -in qualità di titolari del trattamento oggetto della segnalazione- il divieto di diffondere la fotografia della segnalante nel contesto delle notizie sulle vittime del terremoto in Abruzzo; ciò, anche tramite i siti web delle testate, compreso l’archivio storico on line de Il Giornale dal quale l’immagine andrà cancellata.

c) dispone l’invio di copia del presente provvedimento all’Ordine regionale dei giornalisti e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza.

Roma, 6 maggio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

 

 

 

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