
provinciali del Ministero della pubblica istruzione che sul loro sito
Internet avevano inserito i nominativi del personale cui sono riservati
posti nei concorsi pubblici (in quanto appartenenti a categorie
protette) in un elenco separato che ne precisava le caratteristiche:
"Gruppo 2 Disabili art 1 L.n. 68/99".
L’Autorità ha ribadito che non
si possono diffondere via web dati idonei a rivelare lo stato di salute
di una persona, specie se questa appartiene ad una categoria
protetta.
La suddivisione dei riservisti
in tre gruppi in base alla specifica disabilità, adottata da taluni
uffici scolastici provinciali, era stata successivamente inibita,
attraverso una circolare, dal Ministero della pubblica istruzione
poiché questo tipo di trattamento di dati sensibili è eccedente
rispetto all’obiettivo perseguito con la pubblicazione delle
graduatorie e determina la diffusione di informazioni sullo stato di
salute e sulle condizioni familiari degli interessati. Diversi uffici
scolastici, tuttavia, avevano continuato a mantenere nella
pubblicazione dei loro elenchi la suddivisione in gruppi.
A
seguito di alcuni accertamenti, il Garante della privacy ha individuato
l’inadempienza dei due enti provinciali interessati ed ha constatato
che la loro condotta non era conforme alla disciplina in materia di
protezione dei dati personali. La dicitura utilizzata nel sito,
infatti, riportava un dato in grado di rivelare lo stato di salute dei
soggetti individuati. Il Garante ha poi sottolineato che non
risultava espressamente prevista dalla normativa vigente la
costituzione di una separata graduatoria dei soggetti appartenenti alle
categorie protette.
L’Ufficio
del Garante ha pertanto richiamato l’ufficio invitandolo ad eliminare
dalle graduatorie provinciali il separato "Elenco riservisti Gruppo
2 Disabili art. 1 L.n. 68/99" e ogni altra dicitura dalla quale si
possa desumere l’appartenenza dei soggetti a specifiche categorie
protette.
Da
parte loro, i due uffici scolastici hanno immediatamente adempiuto e
dato conferma al Garante dell’avvenuta cancellazione dell’elenco.