Ogni giorno milioni di persone utilizzano i social network per rendere pubbliche le proprie idee, ma forse solo in pochi sono a conoscenza delle effettive ripercussioni che tali attività possono avere, in particolar modo sotto il profilo legale.

Si pensi al costante incremento del numero e del successo dei cosiddetti “YouTubers”, i quali quotidianamente si cimentano nella creazione e diffusione di contenuti multimediali da proporre agli utenti, chi per semplice passatempo e chi invece nella speranza affinché divenga una vera e propria attività lavorativa fonte di guadano. Le ragioni di tale successo sono dovute sia alla totale gratuità, che rende accessibile la piattaforma a chiunque lo desideri, ma anche e soprattutto alla possibilità di monetizzare le visualizzazioni, che assegnano dei crediti in base a diverse variabili. Tra queste, emerge soprattutto il numero delle stesse visualizzazioni, che consente di ottenere una possibile remunerazione da tale attività.

 Le possibili insidie presenti nell’attività divulgativa dei cosiddetti “YouTubers”

Quando l’utente raggiunge una soglia minima di popolarità, può richiedere infatti una partnership al portale, acconsentendo così all’inserimento di spot pubblicitari nelle proprie pubblicazioni. Tutto ciò ha reso e rende possibile il costante incremento di persone che si iscrivono a YouTube, con la speranza di ottenere guadagni e popolarità attraverso la proposizione di contenuti tra i più eterogenei possibili.

Tuttavia, dietro l’assoluta facilità con la quale ogni individuo può rendere pubblica una propria videoregistrazione, si possono presentare delle problematiche relative all’eventualità che tali video documenti possano ledere i diritti di taluni individui. Infatti esistono vere e proprie categorie di utenti che per esprimere il proprio dissenso nei confronti di un personaggio pubblico, utilizzano il web, pubblicando dei videomessaggi nei quali danno sfogo alle proprie motivazioni, a volte anche utilizzando toni particolarmente accesi.

In taluni casi, le critiche possono risultare costruttive, permettendo ai destinatari di correggere eventuali errori o comportamenti giudicati sbagliati, ma altre volte appaiono come gratuite e prive di fondatezza, esponendo gli autori a possibili conseguenze sotto il profilo legale.

Infatti se è vero che l’avvento dei social media ha portato numerosi vantaggi, quali ad esempio la rapidità di diffusione delle informazioni, la possibilità di restare in contatto con amici e parenti lontani o ancora il fatto di poter esprimere le proprie abilità e farsi conoscere di fronte ad un palcoscenico composto da milioni di persone, ha però aumentato anche in maniera esponenziale i rischi derivanti da un impiego non corretto e legittimo di tali strumenti.

Molto spesso, infatti, gli utenti sottovalutano il fatto che comunicando attraverso i social media essi si rivolgono ad una platea estremamente ampia, non tenendo conto delle ripercussioni che possono avere quando pubblicano un post su Facebook o un video su YouTube. Una registrazione, una foto o anche uno screenshot fatto da uno smartphone di una conversazione di WhatsApp, possono violare la privacy se la persona interessata non ne è a conoscenza, oppure se è contraria a che ne avvenga la diffusione.

La pubblicazione di contenuti sul web. Considerazioni preliminari

Una prima succinta considerazione è riferita alla possibilità di arrecare pregiudizio ad altri soggetti utilizzando una terminologia non appropriata.

Fermo restando il diritto degli utenti di manifestare liberamente il loro pensiero, così come il diritto di critica, è comunque opportuna l’adozione di idonee precauzioni. Tali diritti incontrano limiti determinati da altri aspetti parimenti meritevoli di tutela, quali sono, ad esempio, la sussistenza del diritto all’onore ed alla reputazione di altri soggetti, così come il cd. “diritto all’oblio”, recentemente accreditato anche presso la Corte di Giustizia Europea. Infatti quest’ultima ha riconosciuto il diritto della persona all’oblio con riferimento ai contenuti on line che la riguardano, in considerazione della direttiva 95/46/CE (relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati).

Pertanto, perché gli utenti possano esercitare legittimamente i diritti connessi alla libertà di espressione, è necessario che la terminologia utilizzata rientri in determinati parametri, per non superare il labile confine tra il citato diritto di critica e la diffamazione per mezzo internet.

In questo senso, la precauzione preliminare può consistere nell’evitare di utilizzare un linguaggio offensivo e di non muovere accuse che siano prive di un concreto fondamento, per non incorrere in rischi di natura legale.

La pubblicazione di foto, video, o di dati personali riferiti ad altri soggetti. Come comportarsi

Per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni altrui, come anche una banale fotografia di un conoscente, sarebbe buona prassi richiedere il rilascio del consenso per la sua diffusione. In questo modo l’utente può essere certo di non incorrere in eventuali conseguenze giuridiche o richieste di risarcimento danni.

Come detto, post su Facebook, conversazioni WhatsApp, video su Youtube, possono essere strumenti finalizzati a divulgare una vasta gamma di informazioni; è bene dunque comprendere al meglio quali siano le categorie di informazioni che non devono essere divulgate in assenza di consenso, per non incorrere in eventuali problemi di natura legale. La prima domanda che sorge spontaneo porsi è cosa si intenda per dati personali e quali essi siano. Ebbene, utilizzando le parole del Garante della Privacy, ”sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica”.

Tra questi rientrano indubbiamente i dati anagrafici, per la loro attitudine ad identificare un determinato soggetto, ed è per tale motivo che viene richiesta una particolare attenzione nel caso in cui si deicida di divulgarli. Può accadere che per gioco si utilizzino i dati anagrafici di un amico o di un conoscente, pubblicandoli  sulla propria bacheca Facebook oppure divulgandoli in un video su YouTube, o ancora che semplicemente si usi il nominativo nella descrizione di un determinato accadimento. In tutte queste circostanze occorre essere cauti, in quanto il soggetto interessato potrebbe non gradire tale forma di “pubblicizzazione” dei propri dati per molteplici ragioni, ad esempio perché non vuole che sia reso noto un determinato fatto che lo riguarda.

Tra i dati personali non rientrano però solamente le generalità del soggetto quali nome, cognome ed indirizzo di residenza, ma anche l’indirizzo di posta elettronica, di cui la diffusione tramite pubblicazione in un sito internet senza il consenso dell’interessato risulta illecita alla luce di quanto previsto dall’orientamento del Garante della Privacy. Quest’ultimo in più occasioni ha infatti sancito che gli indirizzi di posta elettronica non sono liberamente utilizzabili da chiunque per il solo fatto di trovarsi in rete. La vasta conoscibilità degli indirizzi e-mail che Internet consente, non rende lecito l’uso di questi dati personali per scopi diversi da quelli per i quali sono presenti on line. Gli indirizzi e-mail non sono, insomma, “pubblici” come possono essere quelli presenti sugli elenchi telefonici”.

Inoltre, sempre il garante con riferimento all’impiego di un indirizzo mail per finalità commerciali reperito on line ha specificato che “[..] gli indirizzi di posta elettronica non provengono, infatti, da pubblici registri, elenchi, atti o documenti formati o tenuti da uno o più soggetti pubblici e non sono sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque. La circostanza che l’indirizzo e-mail sia conoscibile di fatto, anche momentaneamente, da una pluralità di soggetti non lo rende, infatti, liberamente utilizzabile e non autorizza comunque l’invio di informazioni, di qualunque genere, anche se non specificamente a carattere commerciale o promozionale, senza un preventivo consenso. L’Autorità sottolinea che l’eventuale disponibilità in Internet di indirizzi di posta elettronica, anche se resi conoscibili dagli interessati per certi scopi (ad esempio su un sito istituzionale o anche aziendale) attraverso siti web o newsgroup, va “rapportata alle finalità per cui essi sono pubblicati sulla rete”.

Appare evidente quindi che in tali ipotesi, il soggetto non potrà far valere neppure come giustificazione il fatto di aver reperito on line tale informazione in quanto sarà sempre necessario verificare le finalità con cui è stato reso pubblico tale dato.

Le possibili azioni previste dalla legge in favore degli interessati

In relazione a tali circostanza, la legge tutela gli interessati, dando loro modo di esperire due diverse tipologie di azioni: una di natura amministrativa, da proporsi davanti al Garante della Privacy, e l’altra di natura giudiziaria, al fine di ottenere un eventuale risarcimento dei danni. E’ bene chiarire che, con riferimento all’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 (ad esempio, il diritto di ottenere quale sia l’origine dei dati personali; quali siano le finalità e le modalità del trattamento; la  logica applicata allo stesso, ecc.) le citate azioni sono tra loro alternative. Tuttavia, ciò non pregiudica comunque la possibilità per il danneggiato di adire l’autorità giudiziaria, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti, eventualmente anche dopo aver presentato il ricorso dinnanzi al Garante.

Conclusioni

Occorre quindi prestare molta prudenza quando si utilizzano i dati personali di un soggetto, anche se si tratta di un conoscente, perché come si è  visto un comportamento valutato come apparentemente innocuo, può risultare idoneo ad invadere la sfera di riservatezza di altri soggetti, se non addirittura a cagionare loro dei danni oggetto di risarcimento, ed esponendo così l’autore della pubblicazione, conseguentemente,  ad importanti conseguenze legali.

Dott. Giuseppe Laganà

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