Come è ormai noto, si sta per concludere la prima fase delle misure adottate dal governo per il contenimento del contagio da Covid-19 e si sta per approdare alla c.d. “fase 2 “, che dovrebbe permettere una graduale riapertura delle attività produttive e dei locali. In questa prospettiva, si è già da tempo diffusa, sia in Italia che negli Stati membri dell’UE, l’idea che la tecnologia possa essere un valido strumento per ridurre i contagi, soprattutto in fase di allentamento delle misure restrittive della circolazione delle persone. Si è quindi presa in considerazione l’ipotesi dell’utilizzo di un’App per smartphone, con la quale tenere traccia degli spostamenti dei cittadini e ricostruire i possibili contatti con soggetti risultati positivi, considerando che il rischio di diffusione dell’infezione aumenta tanto più aumentano i contatti tra le persone.

Già l’8 aprile 2020 la Commissione Europea ha sostenuto la necessità di seguire un approccio comune e coordinato tra gli Stati membri sullo sviluppo di queste app, onde garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini.

A livello nazionale, il 16 aprile scorso il Governo ha dichiarato di “procedere alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons S.p.a.” al fine di sviluppare l’app che sarà adottata in Italia.

Ma quali implicazioni sul diritto alla Privacy dei cittadini può davvero avere l’app “Immuni”?

Le preoccupazioni in tal senso sono tante ed è quindi importante che i principi fondamentali in materia di tutela dei dati personali vengano garantiti, anche al fine di garantire l’efficacia e il funzionamento dell’app come misura di contrasto alla diffusione della pandemia da Coronavirus. Partiamo, infatti, da due presupposti essenziali:

– l’installazione dell’app non verrà resa obbligatoria e il suo utilizzo dipenderà dalla libera volontà del cittadino;

– perché sia effettivamente efficace, è necessario che l’app sia utilizzata da un numero elevato di persone.

Come funziona l’App Immuni

Secondo la Commissione UE, le app utilizzate a sostegno del contrasto della diffusione del Virus, devono avere le seguenti caratteristiche:

  • capacità di dare informazioni precise e aggiornate sulla diffusione del virus;
  • avere delle funzioni di controllo dei sintomi;
  • dare la possibilità di avvisare tempestivamente le persone che si sono trovate in prossimità di un contagiato, al fine di adottare le misure precauzionali in tempi rapidi;
  • offrire un canale di comunicazione tra pazienti e medici nelle situazioni di autoisolamento.

L’app Immuni, scelta dal Governo italiano, sembra presentare queste funzionalità. Essa si caratterizza, infatti, per la funzionalità di tracciamento dei contatti con tecnologia Bluetooth e di diario clinico dell’utente.

Quanto alla prima funzionalità, l’App Immuni è una app di contact tracing ovvero, una app di tracciamento dei dispositivi sui quali sarà installata, che registrerà, tramite tecnologia Bluetooth, i soggetti con cui entrerà in contatto, la cui identità rimarrà comunque celata dal sistema. I dati così raccolti verranno registrati e conservati in locale sul singolo dispositivo fino al verificarsi di un’eventuale diagnosi di contagio.

Nel caso in cui un soggetto risultasse positivo al Virus, l’operatore medico autorizzato genererà, con una diversa app, un codice con cui il cittadino caricherà su un server i dati raccolti dalla sua app, relativi ai dispositivi con cui è entrato in contatto, a che distanza e per quanto tempo. In questo modo, il server, utilizzando i dati raccolti dall’app, calcolerà il rischio di contagio e invierà tramite l’App una notifica ai dispositivi delle persone potenzialmente a rischio.

Inoltre, l’applicazione funzionerà anche da Diario clinico dell’utente, in modo da rendere più immediato e accessibile agli operatori sanitari il quadro clinico di un soggetto, nel caso in cui si rendesse necessario esaminarlo. In questa sezione, l’utente dovrà inserire e tenere aggiornate tutte le informazioni personali più rilevanti sul proprio stato di salute, riportando anche eventuali sintomi di contagio.

I rischi per la Privacy

Non poche sono le questioni e le preoccupazioni che sorgono in merito al rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini, che potrebbero rischiare di essere seriamente compromessi se non venissero adottate le necessarie precauzioni.

Le principali questioni da porsi riguardano: chi tratta i dati raccolti dall’app? È sicuro che tali dati siano anonimi e che non vengono utilizzati dai privati per scopi estranei a quelli per cui sono raccolti? Il sistema è dotato di meccanismi di sicurezza adeguati tali da evitare la diffusione o l’accesso non autorizzato? È garantito che siano raccolti solo i dati necessari per conseguire la finalità di prevenire la diffusione del virus (principio di minimizzazione e proporzionalità)?

Queste sono solo alcune delle preoccupazioni che emergono relativamente alla nuova app Immuni. È chiaro però che l’insorgere di queste preoccupazioni e quesiti, genera una sfiducia nei cittadini nei confronti dell’app, che potrebbe comprometterne l’efficacia nella lotta contro il Corona-Virus. Il governo ha dichiarato infatti che l’app funzionerà solo su base volontaria, ma, per essere efficace, dovrà essere utilizzata almeno dal 60% della popolazione.

È necessario, dunque, a tal proposito, che siano adottate tutte le misure necessarie per garantire che il trattamento dei dati personali raccolti tramite la App Immuni avvenga in modo lecito, sicuro e nel rispetto dei principi dettati dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il bilanciamento tra il diritto fondamentale alla privacy e l’interesse collettivo alla salute pubblica

Lo stato di emergenza provocato dalla pandemia da Covid-19 è tale da far ritenere applicabili quelle deroghe, che permettono di limitare alcuni diritti individuali in nome dell’interesse collettivo alla salute pubblica. Pertanto, così come è stato limitato il diritto di libertà di circolazione previsto dall’art. 16 Cost. e il diritto alla libertà di riunione, art. 17 Cost., è possibile derogare al divieto di trattamento dei dati sanitari previsto dall’art. 9 GDPR (Reg. UE 679/2016). Questa possibilità è già prevista dall’art. 9, par. 2, lett. i, del GDPR, nel caso in cui il trattamento è necessario “per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria”.

L’art. 23 GDPR, però, richiede che la limitazione dei diritti previsti dal Regolamento, anche se per motivi di interesse pubblico, possa avvenire soltanto nel rispetto dei principi generali stabiliti a tutela dei diritti stessi, in modo da evitare che l’essenza del diritto sia completamente annientata.

Pertanto, è fondamentale che venga emanata una Legge interna che definisca chiaramente e specificatamente gli obiettivi e le finalità perseguite in tal senso e, nello stesso tempo, garantisca il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché i principi della protezione dei dati. In particolare, si dovrà garantire:

  • L’esercizio dei diritti previsti dal GDPR agli artt. 15 ss. (diritto di accesso, diritto di cancellazione, diritto alla portabilità dei dati etc.
  • L’adozione di adeguate misure di sicurezza dei dati (art. 32 GDPR), onde evitare la divulgazione e l’accesso non autorizzato;
  • La fissazione dei limiti per la conservazione dei dati, che potranno essere conservati solo per il tempo necessario per il contrasto del virus e per le finalità ad esso connesse;
  • Rispetto dei principi di cui all’art. 5 GDPR (liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza).

La parola alla Legge

In conclusione, l’utilizzo di un’applicazione mobile di questo genere è possibile solo con una legge nazionale che stabilisca in modo specifico e determinato gli obiettivi e le modalità per il suo funzionamento, e preveda misure specifiche e adeguate rivolte a tutelare i diritti e le libertà degli interessati.

In sostanza, quindi, occorre ancora attendere l’emanazione di questa legge per poter capire esattamente quali possano essere le conseguenze, i rischi e i vantaggi connessi all’utilizzo dell’App Immuni.

Redazione Diritto dell’Informatica

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