
L’authority ha, infatti, ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini che hanno lamentato una ingiustificata diffusione, anche on line, dei nominativi di debitori sottoposti alle procedure esecutive e, talvolta, anche di altri soggetti (come nei casi dei proprietari di immobili confinanti con l’appartamento messo in vendita).
Per risolvere tali problematiche, il Garante ha emanato un apposito provvedimento (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 47 del 25 febbraio). In esso si dispone che gli uffici giudiziari e i professionisti delegati alle operazioni di vendita di immobili messi all’asta non devono indicare negli atti pubblicati, anche on line, il nominativo del debitore e ogni altro dato personale che possa identificarlo direttamente.
La medesima tutela va garantita anche ad eventuali terzi che compaiono negli atti senza che ciò sia previsto dalla legge. Le generalità del debitore ed eventuali maggiori informazioni saranno fornite dalla cancelleria competente a coloro che intendono acquisire i beni.
Tale provvedimento è finalizzato a bilanciare le esigenze di pubblicità degli atti e i diritti delle persone sottoposte al processo esecutivo. Ciò, ovviamente, alla luce del quadro normativo, basato sia su norme di procedura civile (come l’art. 490 c.p.c.) sia sul Codice della privacy.
Così, per tutelare il diritto dei debitori sottoposti alla vendita dei beni a non subire una ingiustificata divulgazione di dati personali che li riguardano, viene disposta l’omissione del nominativo negli atti pubblicati (avviso di vendita degli immobili, copie dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima).
Inoltre, chi è realmente interessato all’acquisto può comunque conoscere le generalità del debitore e ogni altra informazione utile attraverso gli uffici giudiziari.
Il Garante della privacy ha, pertanto, indicato agli uffici giudiziari e ai professionisti che si occupano delle vendite giudiziarie quali tutele adottare nel trattamento dei dati personali dei debitori e di terzi soggetti che sono menzionati negli atti.
Chiaramente, ciò si rivela particolarmente importante quando i trattamenti di dati personali sono svolti on line: certo, la consultabilità sul web di atti del procedimento esecutivo assicura una più ampia pubblicità alle vendite giudiziarie, ma ciò non può essere ottenuto mediante la rinuncia alla protezione del diritto alla riservatezza del debitore.