
L’Agenzia delle entrate dovrà far cessare definitivamente l’indiscriminata consultabilità, tramite il sito, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2005.
Il Garante ha ritenuto che la decisione dell’Agenzia fosse in contrasto con la normativa in materia perché il D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che al direttore dell’Agenzia delle entrate spetta solo il compito di fissare annualmente le modalità di formazione degli elenchi delle dichiarazioni dei redditi, non le modalità della loro pubblicazione, che rimangono prerogativa del legislatore. Oggi, per le dichiarazioni ai fini dell’imposta sui redditi, la legge prevede unicamente la distribuzione degli elenchi ai soli uffici territoriali dell’Agenzia e la loro trasmissione ai soli comuni interessati e sempre con riferimento ai contribuenti residenti nei singoli ambiti territoriali.
Pertanto l’inserimento dei dati in Internet, inoltre, appare di per sé non proporzionato rispetto alla finalità della conoscibilità di questi dati.
Nell’utilizzo di Internet bisogna infatti fornire rigorose garanzie a tutela dei cittadini. Difatti, i dati di tutti i contribuenti italiani sono stati messi on line in modo generalizzato e senza alcuna protezione (non sono stati previsti "filtri" per la consultazione on line). In seguito a ciò, in poche ore, numerosissimi utenti, non solo italiani ma anche cittadini di qualsiasi altro stato, hanno avuto la possibilità di accedere a innumerevoli dati, di estrarne copia, di formare archivi, modificare ed elaborare i dati stessi, di creare liste di profilazione e immettere ulteriormente dati in circolazione, ponendo a rischio la loro stessa esattezza. Tale modalità ha, inoltre, dilatato senza limiti il periodo di conoscibilità di dati che la legge stabilisce invece in un anno.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha poi rilevato che non gli è stato chiesto il parere preventivo prescritto dalla legge.
Secondo l’Authority, inoltre, va ritenuta illecita anche l’eventuale ulteriore diffusione dei dati dei contribuenti da parte di chiunque li abbia acquisiti, anche indirettamente, dal sito Internet dell’Agenzia. Tale ulteriore diffusione può esporre a conseguenze di carattere civile e penale.
Bisogna però precisare che i mezzi di informazione hanno il diritto-dovere di rendere noti i dati delle posizioni di persone che, per il ruolo svolto, sono o possono essere di sicuro interesse pubblico, purché tali dati vengano estratti secondo le modalità attualmente previste dalla legge.
Secondo il Garante, qualora il Parlamento e il Governo intendessero porre mano ad una revisione della normativa alla luce del mutato scenario tecnologico, bisognerà individuare, anche con il suo parere, soluzioni che consentano un giusto equilibrio tra forme proporzionate di conoscenza dei dati dei contribuenti e la tutela dei diritti degli interessati.
Il Garante ha stabilito, poi, di contestare all’Agenzia, con separato provvedimento, l’assenza di un’idonea informativa ai contribuenti riguardo alla forma adottata per la diffusione dei loro dati, anche al fine di determinare la relativa sanzione amministrativa.
Infine, il Garante ha sottolineato che la ulteriore messa in circolazione dei dati è un fatto illecito che può avere anche rilevanza penale e ha dunque disposto la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.
Ecco il testo del provvedimento (selezionare il link).