telemarketing privacyIl telemarketing è un cruccio per molti consumatori e professionisti, che ricevono spesso telefonate promozionali senza aver mai prestato il consenso ad essere contattati. E non è raro che, qualora si chiedano chiarimenti in ordine all’indicazione del titolare del trattamento e alle altre informazioni previste dalla normativa vigente, per tutta risposta si ottenga la brusca chiusura della telefonata! Ora, comunque, è finalmente ai nastri di partenza il Registro Pubblico delle opposizioni, istituito e previsto dal D.p.r. 07/09/10, n. 178.

 

La conclusione dell’iter normativo

Con la recente messa on line del sito www.registrodelleopposizioni.it si appone l’ultimo tassello all’impianto normativo voluto dal Legislatore per regolamentare le telefonate di telemarketing. A partire dal 31 gennaio 2011, infatti, gli intestatari della linea telefonica potranno iscriversi al Registro delle opposizioni, mediante cinque modalità: modulo elettronico sul sito web, posta elettronica, telefonata, lettera raccomandata e fax. Ognuno troverà il canale a sé più consono per comunicare la volontà di essere escluso da telefonate commerciali, che recano disturbo soprattutto se ripetute e in orari non rispettosi della normale vita familiare.

La normativa sulla “Robinson List”

La (già ribattezzata) Robinson list è arrivata in notevole ritardo rispetto a quanto ideato in linea teorica dal Legislatore. Ripassando velocemente la normativa in tema di trattamento di dati personali, il Codice sulla privacy prevede che vi sia consenso preventivo, espresso ed esplicito (oltre che documentabile) sulla possibilità di ricevere pubblicità commerciale. Questo caposaldo dell’intera normativa sul trattamento dei dati personali è venuto meno con la normativa creata ad hoc per il telemarketing: questa, infatti, dava la possibilità di fare telemarketing senza alcuna autorizzazione preventiva dell’abbonato telefonico. La deroga, però, è durata fino al 25/05/10, allorquando ha cessato di avere effetto il decreto Ronchi (decreto c.d. milleproroghe, d.l. 25/09/09, n. 135). In quel decreto, però, era stata prevista anche l’introduzione di un Registro per le opposizioni in cui dovranno iscriversi coloro che non vogliono essere disturbati dalle chiamate dei call centre (c.d. opt-out). Il decreto istitutivo del registro è stato approvato solo il 9/07/10, ma pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 2/11/10. Nei tempi previsti per l’attivazione del registro, finalmente il Ministero dello sviluppo economico è riuscito a mettere on line il sito web.

La c.d. Robinson list

La gestione del registro è stata affidata dal Ministero alla Fondazione Ugo Bordoni, ente terzo, che dovrà garantire l’imparzialità dell’andamento del registro. Tornando nello specifico a quest’ultimo, il sito web precisa che viene definito “abbonato” il cittadino il cui numero telefonico è presente negli elenchi pubblici. L’abbonato potrà iscriversi al Registro (a partire, lo si ribadisce, dal 31 gennaio 2011) se non desidera più essere contattato da operatori di telemarketing, in caso contrario varrà il principio del “silenzio assenso”. Ciascun utente potrà aggiornare costantemente i propri dati o revocare l’iscrizione.
L'”operatore”, invece, è qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che intende avviare l’attività di telemarketing.

Il funzionamento del sistema

Una volta a regime, l’intero sistema funzionerà in questo modo: l’operatore fornisce una lista dei soggetti su cui vuole iniziare (o ha in corso) un’attività di telefonate commerciali; il sistema incrocia i dati con il proprio database (creato dalla ricezione delle richieste di non disponibilità alle telefonate); alla fine, sarà possibile conoscere in maniera chiara quali sono le utenze che hanno rifiutato le informative telefoniche e, di conseguenza, quali soggetti potranno lecitamente essere contattate dall’operatore commerciale.

Speriamo che tale sistema consenta di bloccare, o quanto meno limitare, le telefonate indesiderate!

Appendice normativa

Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

[OMISSIS]

 

Art.1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Codice, il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
b) abbonato, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all’articolo 129 del Codice;
c) operatore, qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualita’ di titolare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera f), del Codice, intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, del Codice, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono;
d) registro, il registro pubblico delle opposizioni di cui all’articolo 130, comma 3-bis, del Codice;
e) elenchi di abbonati, gli elenchi di cui all’articolo 129 del Codice;
f) Ministero dello sviluppo economico, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico;
g) gestore del registro pubblico, il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potra’ essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio.

Art.2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il registro delle opposizioni di cui all’articolo 130, comma 3-bis, del Codice.
2. Il presente regolamento si applica alle sole numerazioni riportate in elenchi di abbonati di cui all’articolo 129 del Codice.
3. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti, per i fini di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi nel rispetto del diritto di opporsi di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), e degli articoli 13, 23 e 24 del Codice.

Art.3 Istituzione del registro

1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi dell’articolo 130, comma 3-bis, del Codice, e sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 4, il registro pubblico delle opposizioni.
2. Fermo restando il diritto di opporsi a trattamenti di singoli soggetti ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, gli interessati le cui numerazioni sono riportate negli elenchi di abbonati di cui all’articolo 2, comma 2, iscrivendosi al registro di cui al comma 1, possono opporsi al trattamento delle medesime numerazioni effettuato mediante l’impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art.4 Realizzazione e gestione del registro

1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del Codice e del presente regolamento, prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di sua competenza, anche in riferimento ai compiti di vigilanza e controllo di cui all’articolo 12, comma 1:
a) le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell’affidatario;
b) i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro;
c) la durata, le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da prestare e la responsabilita’ dell’affidatario, le penali per il caso di inadempimento;
d) l’obbligo dell’affidatario di garantire la continuita’ del servizio e il trasferimento di tutti i dati nell’eventuale fase di subentro di un nuovo affidatario;
e) l’obbligo di consentire l’esercizio di attivita’ di vigilanza e controllo per i profili attinenti al rispetto dell’atto di affidamento e del contratto di servizio, da parte del Ministero dello sviluppo economico.
2. La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro devono essere garantiti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento anche in caso di affidamento a terzi. A tale fine il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto affidatario del contratto di servizio:
a) trenta giorni dal predetto termine iniziale provvede allo svolgimento e conclusione della consultazione dei principali operatori;
b) sessanta giorni dal predetto termine iniziale provvede, anche sulla base dell’esito della consultazione di cui alla lettera a), alla predisposizione e attivazione delle modalita’ tecniche ed operative di funzionamento ed accesso al registro da parte degli operatori;
c) novanta giorni dal predetto termine iniziale provvede alla predisposizione ed attivazione delle modalita’ tecniche ed operative di iscrizione al registro da parte degli abbonati.
3. Ai sensi dell’articolo 20-bis, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, il registro e’ istituito con il completamento di tutte le fasi della procedura descritta nel comma 2.

Art.5 Soggetti obbligati all’accesso e modalita’ di adesione al servizio

1. Ciascun operatore, per effettuare i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono, presenta istanza presso il gestore del registro pubblico, comprensiva di:
a) documentazione attestante l’identita’ dell’operatore, per le persone fisiche, documento di identita’ in corso di validita’ del soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti, documento di identita’ del legale rappresentante pro tempore ed atto costitutivo e statuto;
b) dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante di cui al successivo articolo 9, ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate o degli inoltri, l’indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curera’ materialmente i contatti con gli abbonati;
c) l’elenco o gli elenchi aggiornati di abbonati a disposizione del pubblico che costituiscono la fonte dei dati personali che l’operatore intende trattare.
2. Il gestore del registro, entro quindici giorni dall’effettivo ricevimento dell’istanza assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all’operatore, e pubblica gli estremi identificativi dell’operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico per un periodo non superiore a dodici mesi dall’ultima consultazione del medesimo registro. L’operatore comunica al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell’istanza di accesso al registro. La validita’ dell’iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall’ultima consultazione del medesimo registro.

Art.6 Costi di accesso al registro

1. Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell’operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. Il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per l’anno successivo, e lo comunica entro il 30 novembre al Ministero dello sviluppo economico che lo approva con decreto di cui all’articolo 130, comma 3-ter, lettera b), del Codice.
I proventi delle tariffe d’accesso al registro costituiscono esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e non possono essere aumentate per scopi di lucro da parte del gestore. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l’avviamento del registro, incluso quanto necessario alla campagna informativa di cui all’articolo 11, e verifica il piano preventivo predisposto annualmente dal gestore.
2. Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero dello sviluppo economico, le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai corrispondenti capitoli della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione del registro con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art.7 Modalita’ e tempi di iscrizione degli abbonati al registro pubblico

1. Ciascun abbonato puo’ chiedere al gestore che la numerazione della quale e’ intestatario, riportata negli elenchi di cui all’articolo 2, comma 2, sia iscritta nel registro, gratuitamente e almeno secondo le seguenti modalita’:
a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web, del gestore del registro pubblico; in tale caso, l’abbonato e tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunicare la numerazione da iscrivere al registro;
b) mediante chiamata, comunicando i medesimi dati di cui alla lettera a), effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l’iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro, il sistema deve funzionare mediante risponditore automatico, con possibilita’ per l’abbonato di ottenere comunque un’assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficolta’ o problemi di iscrizione o modifica o cancellazione dei dati;
c) mediante invio di lettera raccomandata o fax al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento; in tale caso, fa fede, ai fini di cui all’articolo 8, comma 2, la data di effettiva ricezione della lettera o del fax da parte del gestore;
d) mediante posta elettronica.
2. Nel caso in cui l’abbonato sia intestatario di piu’ numerazioni e’ possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro a condizione di utilizzare le modalita’ di cui alle lettere a), c) o d), di cui sopra. Dell’avvenuta iscrizione nel registro e’ sempre data conferma all’abbonato.
3. L’iscrizione al registro da parte degli abbonati preclude nei loro confronti qualsiasi trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono, senza distinzione di settore di attivita’ o di categoria merceologica. L’iscrizione di un abbonato nel registro non osta al trattamento dei suoi dati per le predette finalita’ da parte di singoli soggetti che abbiano raccolto o raccolgano tali dati da fonti diverse dagli elenchi di cui all’articolo 2, comma 2, purche’ cio’ sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 7, comma 4, lettera b), 13, 23 e 24 del Codice.
4. Ciascun interessato puo’ aggiornare o modificare i propri dati o revocare la propria iscrizione al registro con le medesime modalita’ previste per l’iscrizione ad esso. Ogni abbonato puo’ iscriversi o revocare l’iscrizione o iscriversi nuovamente al registro senza alcuna limitazione.
5. L’iscrizione dell’abbonato al registro pubblico e’ a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte dell’interessato o di decadenza ai sensi del comma 6. L’iscrizione dell’abbonato nel registro pubblico e’ riferita unicamente alla numerazione da esso indicata e ad esso intestata e non puo’ estendersi a numerazioni intestate ad altri abbonati.
6. L’iscrizione nel registro decade automaticamente ogni qualvolta cambi l’intestatario o intervenga la cessazione dell’utenza: a tale fine e’ assicurato l’aggiornamento automatico del registro, almeno ogni dieci giorni, sulla base delle informazioni contenute nella base di dati unica degli abbonati di cui alla delibera n. 36/02/CONS dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002.
A tale fine, il gestore del registro aderisce agli accordi-quadro, di cui alla delibera 36/02/CONS dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, stabiliti per la fornitura dei servizi di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, o acquisisce i dati contenuti nella suddetta base dati unica vigente, provvedendo ad aggiornare i propri dati periodicamente.
7. L’iscrizione al registro pubblico puo’ avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalita’ automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, aggiornamento o revoca, e delle operazioni di iscrizione o di aggiornamento o di revoca dell’iscrizione al registro pubblico da parte degli abbonati, compresi gli invii di corrispondenza con i relativi allegati, secondo criteri di completezza, integrita’, inalterabilita’ e verificabilita’. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro pubblico contro l’accesso abusivo, in modo da consentire l’accesso ad esse solo per finalita’ ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell’autorita’ giudiziaria.

Art.8 Modalita’ tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori

1. Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all’interfaccia con il registro pubblico, agli standard tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa consultazione con i principali operatori telefonici. La consultazione del registro pubblico, da parte degli operatori, deve essere unicamente finalizzata alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’articolo 130 del Codice.
2. L’iscrizione al registro e la sua revoca sono effettuate dal gestore nel piu’ breve tempo tecnicamente possibile e, comunque, entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta dell’abbonato. La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni.
3. Le modalita’, di consultazione del registro non devono consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore del registro di ricevere l’elenco elettronico dell’operatore, confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo, mettendolo nuovamente a disposizione dell’operatore in un’apposita sezione del sito web o trasmettendolo per posta elettronica all’operatore stesso senza che questo possa in alcun modo estrarre i dati presenti nel registro. Il gestore del registro da’ corso all’interrogazione selettiva di ciascun operatore entro 24 ore.
4. Il gestore stabilisce in quale specifico formato elettronico e’ possibile trasmettere gli elenchi legittimamente detenuti per il loro confronto con il registro pubblico e successivo aggiornamento, anche tenendo conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche.
5. Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di accesso al sistema e di aggiornamento delle liste sulla base dei dati contenuti nel registro pubblico sono conservate a cura del gestore, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento delle liste e di disconnessione dell’operatore, secondo i criteri di completezza, integrita’, inalterabilita’ e verificabilita’. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l’accesso abusivo, in modo da consentire l’accesso ad esse solo per finalita’ ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell’autorita’ giudiziaria.

Art.9 Obbligo di presentazione dell’identificazione della linea chiamante

1. Gli operatori che effettuano trattamenti di dati ai sensi del presente regolamento sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti degli abbonati, a garantire la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e a non modificarla.

Art.10 Obbligo di informativa

1. Anche in assenza di specifica richiesta dell’interessato, gli operatori, o i loro responsabili o incaricati del trattamento, al momento della chiamata, indicano con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresi’, le indicazioni utili all’eventuale iscrizione dell’abbonato nel registro delle opposizioni. L’informativa puo’ essere resa con modalita’ semplificate.

Art.11 Campagna informativa per il consumatore

1. Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nell’ambito delle risorse a tale fine disponibili di cui al Fondo previsto all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una campagna informativa rivolta agli abbonati, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalita’ di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono. Per le medesime finalita’, tutti gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico mettono a disposizione dei propri abbonati analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione, anche mediante inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione.

Art.12 Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali e sanzioni

1. Il gestore assicura l’accesso al registro da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per l’esecuzione dei controlli sull’organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonche’ per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal Codice.
2. In caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dal presente regolamento, si applica la sanzione di cui all’articolo 162, comma 2-quater, del Codice.

Art.13 Tutela dell’abbonato

1. In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento l’abbonato si avvale delle forme di tutela di cui alla Parte III del Codice.

Art.14 Disposizioni transitorie

1. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto dall’articolo 4, comma 2, e fino all’attivazione del registro, gli interessati i cui dati personali sono riportati negli elenchi di abbonati di cui all’articolo 129 del Codice possono comunque, tramite l’operatore con il quale l’abbonato ha stipulato il contratto telefonico, esercitare il diritto di opposizione mediante l’iscrizione dell’opposizione dell’abbonato ai trattamenti per le finalita’ di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, in apposito campo di testo collegato alla numerazione di cui e’ intestatario nella base dati unica vigente ai sensi delle delibere dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni n. 36/02/CONS e n. 180/02/CONS.
2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le regole sancite agli articoli 5, 7 e 8 e 10 del presente decreto in materia di misure di sicurezza, di accesso e di consultazione dei dati e di informativa da parte degli operatori e di iscrizione semplificata e gratuita delle opposizioni degli abbonati e di conservazione della documentazione e della registrazione degli eventi di accesso, ed e’ assicurato l’accesso del Garante per la protezione dei dati personali alla base dati unica per i controlli e le verifiche che risultino necessarie secondo quanto previsto dal Codice. La consultazione delle opposizioni manifestate dall’interessato, e’ resa disponibile agli operatori, a condizioni non discriminatorie, anche tramite l’aggiornamento degli elenchi telefonici pubblici on line, mediante inserzione, in questi ultimi o in una loro sezione, di una specifica annotazione dell’iscrizione della medesima opposizione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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