Nel caso di intercettazione telefonica "a cornetta sollevata", la registrazione dei colloqui fra presenti non dipende da un’indebita violazione della "privacy" ma dal comportamento degli interlocutori, i quali, lasciando il ricevitore alzato, fanno sì che la loro conversazione – altrimenti percettibile solo tramite un’intercettazione ambientale – viaggi liberamente lungo la rete telefonica, rimanendo "scoperta" dal punto di vista della segretezza. Pertanto, il casuale ascolto di tale conversazione nel corso di un’intercettazione telefonica ritualmente autorizzata è utilizzabile ai fini dell’applicazione di una misura cautelare, non rientrando nella sfera di operatività degli artt. 15 cost. e 266 – 271 cod. proc. pen., che non sono applicabili nella specie (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 22 giugno 2006).

(Cassazione penale, Sezione IV, Sentenza 13/02/2007, n. 15840).

Testo integrale della sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COCO Giovanni Silvio Presidente
Dott. IACOPINO Silvana Consigliere
Dott. NOVARESE Francesco Consigliere
Dott. BRICCHETTI Renato Consigliere
Dott. AMENDOLA Adelaide Consigliere

ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto da:

1) I.S. N. IL (OMISSIS);

avverso ORDINANZA del 22/06/2006 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMENDOLA ADELAIDE;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. Santi Consolo,che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv.to …., che ne ha chiesto l’accoglimento.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.1 Con ordinanza del 22 giugno 2006 il Tribunale di Napoli confermava l’ordinanza del GIP in data 19 aprile 2006, con la quale era stata disposta nei confronti di I.S. la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di partecipazione all’associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti operante in (OMISSIS), collegata al "clan Castaldo", e a singole condotte di detenzione, acquisto e cessione di rilevanti quantitativi di sostanza di tipo cocaina.

In motivazione il decidente, ricordato che per costante giurisprudenza del Supremo Collegio la motivazione del giudice del riesame integra e completa quella dell’organo che ha emesso il provvedimento custodiate, sicchè del tutto fisiologico è il rinvioche l’uno eventualmente operi alle argomentazioni svolte dall’altro;

richiamate, in tale prospettiva, le "emergenze" istruttorie evidenziate dal GIP, rilevava, per quanto qui interessa, che nella fattispecie esistevano tutti gli elementi per affermare l’esistenza e l’operatività, nel territorio di (OMISSIS), di due associazioni criminali finalizzate alla cessione di sostanze stupefacenti, il clan Castaldo, prima e il clan La Montagna dopo, succedutesi nel tempo non solo nella gestione delle attività estorsive, ma anche nel controllo del traffico di stupefacenti, e segnatamente nel commercio all’ingrosso e nella distribuzione della droga alle "piazze di spaccio", e cioè ai gruppi che, affiliati, di volta in volta, all’uno o all’altro clan, acquistavano e acquistano stabilmente droga dai vertici e la rivendevano e la rivendono alla clientela.

Segnalava anche il decidente che a carico dell’ I. vi erano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia D.A.(sulla cui attendibilità il tribunale rinviava alle considerazioni svolte dal GIP), il quale lo aveva indicato tra le persone che rifornivano di cocaina il clan Castaldo, evidenziando che le propalazioni del chiamante erano riscontrate, sia quanto alla cessione al clan Castaldo di consistenti quantitativi di cocaina, sia quanto alla partecipazione dell’ I. al contesto associativo, da due brani di un unico dialogo tra presenti, tra cui il D., captati a mezzo di intercettazioni di telefonate fatte da F. A. (affiliato al clan Castaldo) alla moglie, durante il tempo di attesa della risposta della donna al telefono: da tali conversazioni emergeva infatti che i presenti stavano discutendo sulle iniziative da assumere nei confronti dell’ I., al quale rimproveravano un comportamento non esente da profili di ambiguità nei confronti del clan. Quanto alla utilizzabilità delle predette captazioni, il tribunalerichiamava la giurisprudenza del Supremo Collegio in punto di sottrazione dei colloqui tra presenti, registrati casualmente in occasione di intercettazioni telefoniche autorizzate, al regime fissato dalla norma protettiva racchiusa nell’art. 266 c.p.p., comma 2. Riteneva inoltre che non sussistessero le condizioni per affermare il carattere "circolare" del riscontro alla chiamata di correo del D., e dunque l’inutilizzabilità del riscontro stesso, essendo la captazione avvenuta in un momento in cui questi non aveva ancora iniziato la sua collaborazione. Infine, giudicata legittima la contestazione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, in considerazione dei gravissimi indizi emersi in ordine al collegamento dell’indagato con i vertici dell’organizzazione camorristica denominata clan Castaldo, il decidente riteneva lascelta della misura disposta conforme ai parametri indicati nell’art. 274 cod. proc. pen., lett. c), in considerazione dell’oggettiva gravità dei fatti ascritti all’ I. e della personalità trasgressiva dello stesso.

1.2 Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, I.S., chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

– violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., D.P.R. n. 390 del 1990, art. 74, per avere il decidente ritenuto utilizzabili le captazioni di brani di conversazione riguardanti l’ I., eseguite mentre erano in corso intercettazioni telefoniche. Ricorda segnatamente il ricorrente che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato la non spendibilità, ai fini dell’adozione di una misura custodiale, delle informazioni acquisite in siffatta maniera, trattandosi di espediente idoneo adaggirare gli ostacoli normativi e pratici collegati all’effettuazione di intercettazioni ambientali e quindi di metodologia investigativa lesiva dei principi costituzionali in punto di tutela della riservatezza.

L’ordinanza del tribunale sarebbe altresì affetta da vizio di illogicità della motivazione e di contraddittorietà, per avere ritenuto, in maniera affatto apodittica, l’esistenza di un’organizzazione criminale, senza nulla specificare in merito ai ruoli, alla gerarchia, alla disponibilità di mezzi e di denaro della stessa, elementi tutti, per vero, solo presunti e per avere inoltre desunto "la prova dell’appartenenza all’associazione a contrario, in modo illogico e contraddittorio rispetto a quanto emerge(rebbe) dagli atti".

Assolutamente priva non già di prova, ma di qualsivoglia indizio sarebbe poi la ritenuta sussistenza, sulla base di una mera illazione in ordine all’importanza del ruolo riconosciuto dall’organizzazioneal suo affiliato, delle condizioni per la contestazione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. E parimenti privi di qualsivoglia supporto motivazionale sarebbero e l’affermazione della idoneità della misura cautelare, e quella del "contestato reato fine di cui al capo c)".

Nella memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen., il ricorrente ha poi lamentato, in aggiunta ai motivi già proposti, l’assoluta mancanza di motivazione in ordine "alla attendibilità estrinseca ed intrinseca dei collaboratori di giustizia richiamati", la cui "soggettiva credibilità e oggettiva attendibilità" sarebbe stata data per scontata in maniera affatto apodittica, mentre nessun richiamo vi sarebbe "agli eventuali elementi di riscontro esterno". 2,1 L’esame dei motivi di ricorso esige la preliminare esposizionedelle particolari connotazioni del sindacato di legittimità sulle ordinanze emesse dal tribunale del riesame a norma dell’art. 309 cod. proc. pen..

E’ affermazione consolidata che i limiti della cognizione della Corte di Cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure cautelari, sono individuabili nell’ambito della specifica previsione normativa contenuta nell’art. 606 cod. proc. pen., di modo che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un’ordinanza, tale vizio, per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati nell’art. 606 c.p.p., lett. e) e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità (Cass. Sez. Un. 12 dicembre 1994, n. 19). In particolare,allorchè venga denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di legittimità spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione relativa alla valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato, senza che sia possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (confr. Cass. pen., sez. 2′, 17 dicembre 2004,n. 3240).

Con particolare riguardo al vizio di mancanza di motivazione, fermo il principio per cui l’assenza grafica della stessa o il suo carattere meramente apparente integrano in realtà un vizio di violazione di legge (confr. Cass. 17 giugno 1996, n. 2613), si è affermato che, in tema di misure cautelari personali, la motivazione del provvedimento emesso in sede di riesame deve ritenersi "mancante" non soltanto nell’ipotesi-limite di inesistenza di qualsiasi argomentazione, bensì anche allorchè, a fronte di specifici ed articolati motivi di gravame, il giudice del riesame ometta di valutare detti motivi, limitandosi o a riprodurre talune delle argomentazioni del primo giudice ovvero a fare generico riferimento "…. alla motivazione della ordinanza impugnata" (Cass. 3 febbraio 1994, n. 379). Costituisce peraltro ius receptum l’assunto che, in via di principio, l’ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamentecollegate e complementari, al punto che la motivazione del tribunale del riesame integra e completa l’eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorchè in quest’ultimo siano state indicate le ragioni logico – giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l’emissione (Cass. pen., sez. unite, 17 aprile 1996, n. 7).

2.2 A ben vedere gli esposti principi consentono di liquidare abbastanza agevolmente le critiche mosse dall’impugnante alla ritenuta attendibilità delle propalazioni del chiamante D. A. e alla ricostruzione del contesto criminoso nel quale, secondo l’ipotesi investigativa posta alla base del provvedimentocustodiale, si inserirebbe la specifica attività delittuosa ascritta all’ I., doglianze che, benchè postergate dal ricorrente a quelle concernenti l’utilizzabilità delle captazioni ambientali, devono essere esaminate per prime.

In proposito mette conto ricordare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità, a mente del comb. disp., dell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, e art. 273 c.p.p., comma 1 bis, il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore) in relazione, tra l’altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità, alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all’accusa di coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l’intrinseca consistenza ele caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come precisione, coerenza, costanza, spontaneità; infine deve esaminare i riscontri cosiddetti "esterni". Ed è altresì affermazione consolidata che siffatto apprezzamento deve essere compiuto seguendo l’indicato ordine logico, posto che non si può procedere a una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa (confr. Cass. Sez. Un. 22 febbraio 1993, n. 1653; Cass. pen., sez. 2′, 21 dicembre 2004, n. 2350).

Nella fattispecie il decidente, partito dalla ricostruzione dello scenario ambientale nel quale sono maturati i comportamenti oggetto di investigazione, non contestato nel giudizio di merito neppure dalla difesa, ha poi dato ampiamente conto, per quanto di qui a pocosi dirà, della gravità ed univocità degli indizi a carico dell’indagato – sia in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso che alle singole condotte di detenzione, acquisto e cessione di sostanza stupefacente -, degli elementi di riscontro delle dichiarazioni del propalante nonchè del giudizio prognostico negativo sulla personalità dell’ I., solo richiamando, per economia espositiva, relativamente alla valutazione dell’attendibilità del dichiarante, "le corrette e condivisibili considerazioni svolte dal G.I.P. nell’ordinanza cautelare", secondo uno schema motivazionale pienamente legittimo, per quanto innanzi detto, in assenza di specifici e articolati motivi di gravame ai quali il tribunale del riesame avrebbe altrimenti dovuto rispondere.

A fronte di siffatto apparato argomentativo le critiche sollevate dal ricorrente in ordine alla valutazione dell’attendibilità delchiamante, oltre ad essere esposte secondo una sequenza più emotiva che logico-giuridica, si connotano per un tasso di disordine e di confusione, quando non, a tratti, di inintelligibilità, tale da presentare profili di inammissibilità. Esse invero, come anticipato innanzi, si sostanziano nella generica deduzione della pretesa, assoluta mancanza di motivazione in ordine alla "soggettiva credibilità ed oggettiva attendibilità" delle dichiarazioni dei collaboratori. Ed è sintomatico dell’insufficiente approccio del ricorrente con il provvedimento impugnato, la circostanza che, nella memoria egli alluda ad una pluralità di propalanti, laddove è pacifico che, almeno in relazione all’ I., vengono in rilievo soltanto le dichiarazioni del D..

2.3 Più suggestiva è, a prima vista, la doglianza relativa alla violazione di legge nella quale sarebbe incorso il giudice di merito nella valutazione degli elementi di riscontro delle dichiarazioni del D., oggetto di un autonomo motivo di ricorso, l’unico peraltro, argomentato e specifico.

Essa ripropone la vexata quaestio della utilizzabilità delle captazioni di brani di conversazione tra presenti, intervenute occasionalmente nel corso di intercettazioni telefoniche, questione in ordine alla quale la giurisprudenza di questa Corte, dopo qualche iniziale tentennamento (confr. Cass. 1993, n. 1625), si è orientata in senso affermativo (confr. Cass. 23 settembre 2005, n. 39549).

E’ stato invero rilevato che, in caso di intercettazione telefonica "a cornetta sollevata", la registrazione dei colloqui fra presenti non dipende da un’indebita violazione della privacy ma dal comportamento degli interlocutori, i quali, lasciando il ricevitore alzato, fanno sì che la loro conversazione – altrimenti percettibile solo tramite un’intercettazione ambientale – viaggi liberamente lungola rete telefonica, rimanendo "scoperta" dal punto di vista della segretezza. Conseguentemente il casuale ascolto della stessa, nel corso di un’intercettazione telefonica ritualmente autorizzata, al pari del casuale ascolto di una qualsivoglia altra conversazione tra presenti, non rientra nella sfera di operatività dell’art. 15 Cost. e artt. 266 e 271 cod. proc. pen. ed è utilizzabile ai fini dell’applicazione di una misura cautelare (confr. Cass. pen., sez. 6′, 18 marzo 1998, n. 982).

A tale opinione il collegio ritiene di aderire, in quanto ispirata a criteri di apprezzamento aderenti alle modalità concrete dei fatti e non fuorviati da prospettive di violazioni di garanzie costituzionali affatto ipotetiche e virtuali. Non a caso la tesi contraria alla loro utilizzabilità prospetta la captazione come frutto di metodologiainvestigativa volta ad aggirare le norme che presidiano le intercettazioni ambientali, laddove il presupposto dell’utilizzazione delle registrazioni "a cornetta sollevata" è proprio la casualità dell’ascolto.

2.4 Neppure hanno pregio le critiche mosse dal ricorrente alla ritenuta legittimità della contestazione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, alla affermazione della sussistenza di esigenze cautelari tali da imporre l’adozione del presidio cautelare estremo nonchè a quella del "contestato reato fine di cui al capo c)".

Sul punto, a prescindere dal notevole tasso di oscurità che connota, ancora una volta, l’esposizione delle doglianze contenuta in ricorso, segnatamente nella parte in cui l’impugnante rileva come, secondo il Tribunale, "le condotte dell’indagato fossero dirette all’agevolazione", senza null’altro aggiungere, è sufficienteconsiderare che, a fronte di critiche volte a denunciare, in maniera affatto generica, l’assenza di indizi e l’insufficiente esplicitazione delle ragioni della decisione, la scelta del giudice di merito appare sorretta da un tessuto motivazionale organico e coerente e da una linea argomentativi assolutamente plausibile. Ciò vale in particolare per la significanza attribuita, in termini di inserimento dell’indagato nell’organizzazione camorristica operante in (OMISSIS), ai suoi diretti collegamenti con i vertici del sodalizio, nonchè per le conseguenze che ne sono state tratte in punto di giudizio prognostico sul suo futuro comportamento.

In tale contesto il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell’Istituto Penitenziario di competenza, perchè provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2007

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