Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 3 ottobre 2008 – rivelazione dell’identità di una donna donna vittima di violenza sessuale su un quotidiano e rispetto della privacy (doc. web n. 1563958).
Provvedimento del 13 ottobre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione del 22 luglio 2008 presentata dall’avv. Annalisa Canduso, in nome e per conto della sig.a XY;

VISTE le deduzioni formulate per conto di  Editoriale F.V.G. S.p.A., con sede in Udine, via Palmanova n. 290;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il quotidiano Messaggero Veneto ha pubblicato due articoli (ZW e HK 2008) nei quali veniva riportata la notizia di una aggressione e di una violenza sessuale a una donna da parte del coniuge dal quale è legalmente separata.

La vittima si è rivolta al Garante lamentando che il quotidiano, nel contesto della notizia, abbia reso nota la sua identità, la sua professione unitamente al luogo ove la esercita, l’indirizzo dell’abitazione in cui essa viveva con il marito e l’attuale indirizzo, nonché la foto che ritrae la sua abitazione.

La segnalante sostiene che da tali articoli sarebbe derivata anzitutto una lesione della propria dignità, avuto riguardo alla particolare natura dell’ informazione diffusa, attinente alla sfera sessuale; ha prospettato inoltre la possibilità che la notizia possa anche ledere la personalità del figlio minore, qualora lo stesso venga a conoscenza dei fatti. La segnalante lamenta, altresì, una violazione della propria sfera di riservatezza che sarebbe derivata dalla pubblicazione di tali dati e, infine, evidenzia che non era stata contattata da alcun giornalista del Messaggero Veneto.

A seguito della segnalazione Editoriale F.V.G. S.p.A. ha formulato proprie deduzioni tramite l’avv. Piero Fornasaro, con nota del 19 settembre 2008; è stata poi sentita su sua richiesta, nell’audizione dell’8 ottobre 2008 cui ha preso parte il legale medesimo.

OSSERVA

Va constatato in via preliminare che la segnalazione, diversamente da quanto sostenuto per conto del quotidiano, è ammissibile sebbene sia stata presentata non direttamente dalla segnalante, ma tramite un legale senza formale delega. La segnalazione non richiede particolari vincoli di forma e può essere utilizzata da chiunque per porre all’attenzione dell’Autorità determinati fatti o situazioni che potrebbero contrastare con la disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 141 del Codice; v. anche art. 13  reg. n. 1/2007 del 14 dicembre 2007, in Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2008, n. 7).

Nel merito, va rilevato anzitutto che l’ordinamento assicura alle vittime di atti di violenza sessuale una protezione rafforzata prevedendo il divieto di diffondere senza consenso le loro generalità, attraverso mezzi di comunicazione di massa (art. 734 bis c.p.).

La questione sottoposta all’esame di questa Autorità concerne, inoltre, un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche. Trova, pertanto, applicazione la disposizione in base alla quale il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso degli interessati, nei limiti del diritto di cronaca, e in particolare del principio dell’"essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice). Tali limiti devono essere valutati con particolare rigore quando vengono in considerazione dati idonei a identificare vittime di reati (cfr. documento del 6 maggio 2004 Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell’Ordine dei giornalisti; v. anche art. 8  Racc. del Consiglio d’Europa (R(2003)13), del 10 luglio 2003-Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto ai procedimenti penali).

In tale quadro, la circostanza che il quotidiano abbia pubblicato il nome e il cognome, unitamente agli altri dati sopra citati, integra un’inosservanza dei predetti princìpi, anche alla luce di quanto già constatato dal Garante in casi analoghi (Provv. 11 luglio 2002, doc web. 1065802) in quanto tali dati non costituivano dettagli indispensabili ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca (art. 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, allegato A1 al Codice).

Il quotidiano avrebbe potuto documentare ugualmente i fatti accaduti omettendo i riferimenti idonei a identificare la persona offesa del reato, anche alla luce della necessità di tutelarne la dignità (art. 8 del codice deontologico cit.) avuto riguardo alla particolare natura dell’informazione diffusa, attinente alla sfera sessuale soggetta a una speciale tutela anche quando è trattata nell’esercizio dell’attività giornalistica (art. 11 del codice di deontologia cit.;  Provv. del Garante del 13 luglio 2005, doc. web n. 1152088).

La pubblicazione dell’articolo oggetto della segnalazione contiene dati personali e risulta in contrasto con la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, il Garante dispone pertanto nei riguardi della predetta società il divieto dell’ulteriore trattamento riguardo alla diffusione, in relazione alla vicenda indicata, anche tramite il sito Internet della testata, delle generalità, della professione unitamente al luogo ove la segnalante esercita, dei suoi indirizzi, della foto della sua abitazione. In caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento si renderà applicabile la sanzione di cui all’art. 170 del Codice.

Copia del presente provvedimento verrà inviata al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di rispettiva competenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

    a) dispone ai sensi degli artt. 139 comma 5, 143 comma 1, lett. c) e 154 comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti di Editoriale S.V.G. S.p.A. in qualità di titolare del trattamento il divieto dell’ulteriore trattamento con riguardo alla diffusione sul quotidiano Messaggero Veneto, in relazione alla vicenda indicata in motivazione e anche tramite il sito Internet della testata, delle generalità, della professione unitamente al luogo ove la segnalante esercita, dei suoi indirizzi, della foto della sua abitazione;

    b) dispone l’invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di rispettiva competenza.

Roma,  13 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

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