Come ben sappiamo oggi il mondo reale viaggia di pari passo con quello del web: si assiste, infatti, ad un frequente utilizzo dei social networks per condividere i propri pensieri e le proprie emozioni.

Capita molto spesso che un genitore, senza le dovute cautele, decida di pubblicare foto del proprio pargoletto per mostrare ad amici e conoscenti i vari cambiamenti ed i suoi momenti più importanti.

Nel compiere questo tipo di operazioni, tuttavia, bisogna prestare particolare attenzione.

Innanzitutto per motivi di buonsenso: i profili social sono duraturi e, in un ipotetico futuro una semplice immagine potrebbe essere gravemente lesiva per il minore ormai cresciuto.

Non è inoltre da tralasciare il fatto che nel nostro ordinamento sia presente un’ampia normativa che tutela l’immagine e la privacy, in generale, e dei minori in particolare.

Da ultimo bisogna considerare i rischi intrinsechi alla pubblicazione di foto sui social: vi è un’alta possibilità che soggetti terzi riescano ad impossessarsi delle fotografie ritenute innocue dai genitori per utilizzarle a fini criminosi (la polizia postale riferisce che molte foto presenti su siti pedopornografici vengono rubate da profili di social networks).

In questo articolo andrò ad analizzare la normativa italiana sulla materia in questione, per poi fare un confronto con possibili soluzioni che si stanno facendo avanti in altri stati (anche facebook stesso sta offrendo delle alternative per fornire maggiore tutela al minore).

Il quadro normativo italiano

L’immagine della persona in generale, nel nostro ordinamento è tutelata da diverse norme.

Innanzitutto la legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) prevede (art. 96: “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell’art. 93”) che nessun ritratto di una persona possa essere esposto senza il consenso di quest’ultima (altrimenti si rischia d’incorrere nelle pesanti sanzioni previste all’art. 167 del codice della privacy).

E’ poi da ricordare il disposto dell’articolo 10 del codice civile che consente la richiesta di rimozione di un’immagine che leda la dignità di un soggetto con conseguente possibilità di richiesta di risarcimento danni (Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”).

Per quanto riguarda la specifica tutela del minore, la principale fonte da citare è la Costituzione che, all’art. 31, sottolinea come la Repubblica s’impegna a difendere l’infanzia e la gioventù.

Non si deve poi tralasciare il contenuto della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata nel 1989 (ratificata in Italia con L. 176/1991) la quale sottolinea in modo netto come debba essere necessariamente data preminenza agli interessi e alla dignità del minore.

Queste indicazioni hanno spinto anche il Garante della privacy a muoversi nel verso di una netta difesa del minore che viene rappresentato in una foto, soprattutto quando questa viene pubblicata sui social network che sono accessibili ad una serie indefinita di soggetti (il garante invita alla cautela ed ad adottare specifiche misure protettive per evitare pregiudizi).

Gran parte delle normative che proteggono l’immagine, tuttavia, parlano di “consenso dell’interessato” che in questo specifico caso, essendo un minore, dev’essere offerto dal suo rappresentante legale (art 316 c.c. “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio. Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.”
).

Viene dunque da chiedersi se un genitore, in quanto rappresentante legale, possa pubblicare in modo completamente arbitrario le foto di un proprio figlio.

In Italia non esiste ancora una regolamentazione che lo preveda esplicitamente, tuttavia alcune limitazioni possono essere evidenziate.

Innanzitutto, dalle norme appena analizzate appare evidente la necessità di adottare particolari cautele nella pubblicazione delle foto al fine di rispettare l’interesse e la dignità del minore.

Inoltre, recenti cause in materia di divorzio stanno portando alla luce un’importante fattore: affinché possa essere pubblicata la foto di un figlio sul web è necessario il consenso di entrambi i genitori (quando la sentenza stabilisce l’affidamento condiviso dei figli), senza alcuna possibilità che uno lo faccia in modo arbitrario (sono frequenti di recente casi in cui con la sentenza di divorzio si sia arrivati ad ordinare anche la cancellazione delle foto del minore pubblicate).

Le innovazioni all’estero e i rimedi di facebook

Particolare attenzione può meritare la modalità con cui il tema è affrontato in Francia (e altri stati), in cui la legislazione sulla privacy parla espressamente di “responsabilità dei genitori nei confronti dell’immagine dei propri figli” e, dunque, invita ogni genitore a pensarci due volte prima di pubblicare immagini di questi.

Le conseguenze, in caso contrario potrebbero essere molto pesanti: vi è il rischio di una sanzione pecuniaria fino a 45.000 euro oltre che la possibilità di una reclusione fino ad un anno.

Il minore, le cui foto vengano pubblicate senza il suo consenso, dunque, una volta diventato maggiorenne potrebbe fare causa ai propri genitori per il pregiudizio subito e far irrogare le sanzioni appena indicate.

Per far fronte al problema della tutela dell’immagine del minore anche Facebook si è attivato in prima persona offrendo soluzioni che preservino maggiormente il pargolo.

Sembra, infatti, che il colosso miri ad inserire una funzione che informi automaticamente i genitori in procinto di pubblicare le foto dei propri figli dei possibili rischi legali che potrebbero essere connessi alla pubblicazione della foto senza autorizzazione.

Conclusioni

Il tema è ancora ampiamente attuale e dibattuto, tuttavia, l’utilizzo di particolare cautela ed attenzione nella pubblicazione delle foto potrebbe ridurre drasticamente i rischi.

Potrebbe essere utile, ad esempio, utilizzare album privati ed accessibili ad una ristretta cerchia di amici ed evitare di pubblicare foto che ritraggano bambini nudi, in biancheria o che facciano riferimento a scuole o luoghi che questi frequentano (per evitare il rischio di pedopornografia).

In attesa di sviluppi normativi e giurisprudenziali, dunque, come ha sottolineato anche il Garante della privacy, la cautela sarà il miglior rimedio per evitare futuri problemi.

Dott. Luigi Dinella

 

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