Copertina Articolo: Registrare Telefonate è legale?

Ti sarà capitato, forse, di trovarti in qualche spinosa situazione in cui avresti voluto registrare la chiamata, ma non sapevi se fosse legale e quale uso avreste poi potuto fare del file audio.
In effetti, si tratta di un tema tanto controverso quanto affascinante, in cui le soluzioni si reggono su un delicato equilibrio che cerca di contemperare gli interessi in gioco.

Di seguito, proveremo ad esplorare la normativa che disciplina i casi possibili e a fornire una risposta alle domande più comuni sul punto:

  • è legale registrare una telefonata o una conversazione?
  • posso pubblicarla su internet o diffonderla?
  • è lecito utilizzarla in tribunale per difendere un mio diritto?

I diritti in gioco

Come anticipato, la questione appare piuttosto articolata. In primo luogo, sarà opportuno chiedersi quali sono i possibili interessi in gioco e se godano di una certa tutela all’interno dell’ordinamento.
Sicuramente, in caso di registrazione o diffusione di telefonate, i primi diritti che vengono in rilievo sono quello alla riservatezza, garantito dalla CEDU e implicitamente dalla Costituzione e quello alla libera manifestazione del pensiero, protetto dall’art. 21 della Costituzione, da cui discendono il diritto di cronaca e il diritto di critica.

Ancora, un altro diritto sicuramente interessato dalla questione è quello di cui all’art. 15 Cost., che protegge la libertà e la segretezza della corrispondenza e più in generale della comunicazione.
Infine, un altro bene giuridico rilevante potrebbe essere la reputazione, la quale potrebbe vedersi lesa dalla diffusione di una conversazione all’insaputa di uno dei partecipanti.

I riferimenti normativi

Premesso che ogni caso concreto è differente e potrebbe richiedere l’applicazione di una disciplina specifica, in generale sono due le fonti a cui rivolgere lo sguardo per rispondere alle domande che abbiamo posto all’inizio: il codice penale e il codice della privacy.

Più nello specifico, vengono in rilievo tre articoli:

  • 167 Codice Privacy (trattamento illecito dei dati): in particolare, si integrerebbero gli estremi dell’art. 167 Cod. Priv. qualora la registrazione delle chiamate fosse diffusa con lo scopo di trarre un profitto o di arrecare un danno, perché la voce rientra tra i dati biometrici protetti dall’art. 9 GDPR, richiamato dal comma 2 dell’art. 167.
  • 615-bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata): in questo caso viene punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni sia chi si procura indebitamente, mediante riprese sonore o visive, notizie o immagini attinenti alla vita privata, nei luoghi di cui all’art. 614 c.p. (domicilio e simili), sia chi riveli o diffonda predette notizie. Per esempio, rientrerebbe nell’alveo di questo articolo, la captazione (o anche solo la diffusione) di una telefonata fra due persone all’interno delle mura domestiche.
  • 617-septies c.p. (diffusione di riprese e registrazioni fraudolente): questo articolo, infatti, punisce con la reclusione fino a quattro anni chi diffonda audio o video realizzati in maniera fraudolenta di incontri privati, conversazioni dal vivo, telefoniche o telematiche, quando si commetta l’azione allo scopo di recare un danno alla reputazione altrui.
    È importante segnalare, però, che l’articolo in oggetto esclude la punibilità quando la diffusione si commetta per l’esercizio del diritto di difesa o di cronaca o, ancora, per l’utilizzazione all’interno di un procedimento amministrativo o giudiziario.

Cosa dice la giurisprudenza

Come si sarà potuto intuire, il tema è piuttosto discusso, perciò più e più volte si è reso necessario l’intervento dei giudici di “Palazzaccio”, da cui possiamo ricavare i limiti della legittimità della condotta in oggetto.
Secondo gli “Ermellini”, infatti, la registrazione del colloquio effettuata di nascosto da uno degli interlocutori, all’insaputa dell’altro, “non costituisce propriamente attività di intercettazione dal momento che, provenendo da uno dei soggetti partecipanti, essa integra, piuttosto, una legittima modalità di documentazione fonografica” (Cass. Pen. Sez. II 9132/2010).

Innanzitutto, dunque, serve fare una necessaria distinzione tra le intercettazioni e la registrazione di una chiamata ad opera di un privato cittadino: le prime sono un mezzo di ricerca della prova, sono disciplinate dal codice di procedura penale e vengono disposte ad opera del PM e della polizia giudiziaria; la semplice registrazione di una chiamata, invece, non costituisce intercettazione in senso tecnico e non deve pertanto attenersi alla regolamentazione degli artt. 266 c.p.p. e ss..

Inoltre, secondo la Cassazione “non è illecito registrare una conversazione perché chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione, ma è violata la privacy se si diffonde la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui. Sia l’art. 23, sia l’art. 167, comma 2 Cod. Privacy, infatti, dispongono che i reati ivi previsti sono punibili soltanto ‘se dal fatto deriva nocumento’”.

Non solo, i giudici della Suprema Corte si sono spinti oltre, asserendo che “le registrazioni, video e/o sonore, tra presenti, o anche di una conversazione telefonica, effettuata da uno dei partecipi al colloquio, o da persona autorizzata ad assistervi (che non commette il reato di cui agli artt. 617 e 623 c.p., in quanto autorizzato), costituisce prova documentale valida e particolarmente attendibile, perché cristallizza in via definitiva ed oggettiva un fatto storico, ossia il colloquio tra presenti (e tutto l’incontro, se con video) o la telefonata.” (sent. Cass. Pen., sez. III 5241/2017).

Quindi, cosa è lecito fare e cosa no?

A questo punto, abbiamo messo sul tavolo gli strumenti necessari per rispondere alle domande poste nell’introduzione: È legale registrare una telefonata? Posso pubblicarla su internet o diffonderla? È lecito utilizzarla in tribunale per difendere un mio diritto?

Premesso che è sempre bene prima affidarsi alla consulenza legale di professionisti per evitare di incorrere in violazioni, in buona sostanza, si può registrare una chiamata, purché si sia parte della conversazione: potrete dunque registrare una chiamata di qualcuno al telefono con voi, ma non lasciare un registratore in una stanza andandovene, nella speranza che chi rimane si senta libero di dire qualcosa di compromettente.

Per quanto riguarda conversazioni dal vivo, invece, si può registrare una conversazione, a condizione che non ci si trovi in uno degli ambienti previsti dall’art. 614 c.p., dunque, per esempio, non potrete registrare all’interno dell’auto o dell’abitazione della persona cui intendete rivolgervi.

In generale, poi, si possono utilizzare i file ottenuti entro i limiti anzidetti come prova in sede di giudizio: immaginate, per esempio, di riuscire a registrare il vostro debitore che ammette finalmente il credito nei vostri confronti; ecco, la registrazione dell’ammissione ben potrà costituire elemento probatorio.
Ancora, immaginate di registrare l’ammissione di un tradimento ai fini del conseguimento dell’addebito di colpa in un giudizio di separazione tra coniugi; anche in questo caso, la registrazione potrebbe costituire il vostro asso nella manica.

Lo stesso principio vale anche in sede penale: se qualcuno, per esempio, vi telefona per minacciarvi, potrete legittimamente registrarlo e poi far ascoltare la telefonata ai Carabinieri quando sporgerete querela.
Ciò che però non potrete fare è diffondere le registrazioni delle chiamate oppure pubblicarle, ad esempio sui vostri social.

Le registrazioni delle chiamate e delle conversazioni sul luogo di lavoro

Le registrazioni sul posto di lavoro costituiscono un caso particolare. La sede di lavoro, in effetti, può essere considerata il domicilio e quindi potrebbe rientrare nell’alveo dell’art. 614 c.p., tuttavia il lavoratore deve poter esercitare il proprio diritto di difesa quando incontri situazioni che fanno presagire la nascita di una controversia.

Anche in questo caso, ci viene in aiuto la giurisprudenza della Corte di Cassazione: i giudici hanno infatti affermato che: “è legittima, ed inidonea ad integrare un illecito disciplinare, la condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto” (sent. Cass. Civ., sez. lav. 12534/2019).

Però attenzione: la Corte ha anche affermato che “la registrazione di conversazioni tra presenti all’insaputa dei conversanti configura una grave violazione del diritto alla riservatezza, con conseguente legittimità del licenziamento intimato” (ord. Cass. Civ., sez. lav. 11999/2018).

In pratica, puoi registrare i tuoi colleghi se praticano mobbing nei tuoi confronti o, più in generale, se ritieni di essere vittima di comportamenti scorretti e pensi che possa servirti una prova solida (perché, ad esempio, credi che i tuoi colleghi non interverranno in tua difesa in un procedimento disciplinare), tuttavia, sarà necessario fare bene le proprie valutazioni in ordine alla registrazione, perché l’utilizzo richiede dei forti motivi alla base, per esempio, appunto, l’esercizio del diritto di difesa.

È legale registrare una telefonata, ma attenzione all’uso che se ne farà

Si tratta, come abbiamo visto, di un tema controverso, che spesso ha avuto bisogno della composizione giudiziale. L’utilizzo delle registrazioni è decisamente uno strumento utile ed in linea di massima è legale registrare le conversazioni, anche perché costituisce solo la fissazione documentale di un proprio vissuto, ma è necessario prestare grande attenzione all’uso che se ne farà; il rischio è quello di passare in un batter d’occhio dalla parte di quelli chiamati in causa.

Se hai bisogno di una consulenza per comprendere come registrare una telefonata e utilizzarla come prova digitale, affidati a professionisti qualificati, come il nostro partner Studio Legale FCLEX.

Redazione Diritto dell’Informatica

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