legge diritto informatica

easy download antitrustEasy Download è un sito che, dietro pagamento di un canone annuo, offre la possibilità di scaricare software. Molti consumatori, però, si sono iscritti al sito ignorando il fatto che il servizio fosse a pagamento e così in migliaia hanno effettuato segnalazioni all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (più nota come Antitrust). Alcuni consumatori, in particolari, hanno lamentato di aver subito una truffa mediante il sito “Easy Download”. All’esito del procedimento, l’Autorità Antitrust ha fortemente sanzionato la società “Euro Content Limited” (titolare del sito “Easy Download”): ben 960.000 euro complessivi di multa per aver violato la normativa a tutela dei consumatori mediante il sito “Easy Download”. In questo articolo analizzeremo la decisione adottata dall’Authority.

Easy Download: la vicenda

Alcune migliaia di consumatori hanno denunciato all’Antitrust la condotta tenuta dalla società “Euro Content” (avente sede legale nel Regno Unito ma sede operativa in Germania), che avrebbe indotto i consumatori a ritenere che diversi software (come Adobe Reader, Open Office, VLC) presenti sul proprio sito potessero essere scaricati gratuitamente. Infatti, il collegamento al sito “www.easy-download.info” appariva costantemente  ai primi posti collegamenti sponsorizzati presenti sul motore di ricerca “Google” quando le parole “gratis” o “gratuito” venivano accostate a celebri software gratuiti come quelli sopra citati. Una volta effettuato il click sul collegamento, i navigatori raggiungevano una pagina del sito “Easy Download” contenente una scheda di registrazione in cui inserire i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, e-mail e telefono), “a lato della quale, con scarsa evidenza grafica, venivano descritte le caratteristiche del contratto. A seguito della registrazione, i consumatori si sarebbero inconsapevolmente trovati vincolati ad un contratto di abbonamento della durata di 24 mesi per la fornitura on-line di prodotti software, nonché al pagamento di un canone mensile di 8 euro da corrispondere anticipatamente per la prima annualità (96 euro) tramite bonifico bancario.”

A circa due settimane dall’avvenuta registrazione, decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso, Euro Content inviava, via e-mail, una richiesta di pagamento agli utenti registrati, seguita da due solleciti. L’ultimo sollecito, in particolare, recava una maggiorazione di 5 euro sul canone relativo alla prima annualità di abbonamento, nonché l’esplicito avviso che la Società avrebbe provveduto ad agire legalmente per ottenere il pagamento della somma, con aggravio di spese a carico del consumatore e la possibile notifica del mancato pagamento a “diverse agenzie di credito”.

Il parere dell’AGCOM

Con parere pervenuto il 2 novembre 2010, l’AGCOM ha ritenuto che la pratica posta in essere da Euro Content ha violato gli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo. Difatti:

– “la pratica commerciale in esame, con particolare riferimento alle condizioni economiche dell’offerta, risulta idonea a ingenerare nel consumatore il falso convincimento che aderendo all’offerta sia possibile scaricare gratuitamente programmi software per personal computer;

– “con riferimento all’esercizio dei diritti contrattuali ed in particolare al diritto di recesso dal contratto la pratica commerciale di Euro Content Ltd risulta essere aggressiva in quanto ha limitato o impedito ai consumatori di conoscere le clausole riportate nei contratti stipulati frapponendosi come ostacolo non contrattuale all’esercizio dei diritti contrattuali”;

– “con riguardo all’invio dei solleciti di pagamento ai consumatori la contestuale comunicazione di riservarsi di adire le vie legali risulta essere scorretta in quanto, a fronte del comportamento di Euro Content Ltd il consumatore, corrisposte le somme, incontrerà difficoltà nel chiederne la ripetizione”.

Easy Download: record di segnalazioni all’Antitrust

L’Antitrust ha esplicitamente dichiarato che il procedimento nei confronti di Euro Content “trae origine dal maggior numero di segnalazioni di consumatori e loro associazioni (peraltro pervenute in un arco temporale di pochi mesi) in assoluto mai finora registrato dall’Autorità nella propria attività di applicazione del Codice del Consumo”. Molti consumatori, oltretutto, hanno affermato di aver subito una vera e propria truffa.

I numeri in gioco, del resto, appaiono degni di nota: a detta dell’Authority, Euro Content, a fronte di un fatturato di circa 164.000 euro e di un utile di circa 43.000 euro, dovrebbe aver conseguito ricavi stimati approssimativamente in oltre 500.000-1.000.000 di euro.

Si rileva, inoltre, che Euro Content ha affermato che le segnalazioni trasmesse all’Autorità rappresenterebbero una percentuale minima (fra l’uno e il cinque per cento) e, comunque, fisiologica in rapporto al totale dei contratti conclusi. Inoltre, ha dichiarato di aver regolarmente accolto tutte le richieste di recesso presentate nei termini.

La pratica commerciale ingannevole

Secondo l’Antitrust, Euro Content ha posto in essere una pratica commerciale ingannevole poiché l’onerosità del contratto non è stata resa manifesta al consumatore che procedeva alla conclusione del contratto. Mediante un sistema definito di “siti-ponte”, infatti, l’utente veniva indirizzato alla pagina di registrazione di www.easydownload.info e richiesto di fornire i propri dati personali (“Registrati ora e scarica“). Tuttavia, mentre sull’home page di tale sito era chiaramente scritto che il servizio era a pagamento, nella pagina di registrazione tali informazioni erano presentate in una forma grafica (per colore e dimensione dei caratteri utilizzati) inidonea a segnalare adeguatamente al consumatore la natura onerosa, anziché gratuita del servizio.

L’Antitrust ha poi esplicitamente affermato che l’omessa richiesta di informazioni sulle carte di pagamento costituisse un altro elemento idoneo a far ritenere che il servizio fosse gratuito.

Anche l’esplicita accettazione delle condizioni generali di servizio da parte di ciascun consumatore non costituisce circostanza sufficiente a far sorgere la consapevolezza della natura onerosa del servizio poiché nel caso di specie l’oggetto del contratto e le relative condizioni economiche “sono contenuti esclusivamente: i) in sezioni presenti all’interno della schermata di registrazione (l’unica di cui i consumatori prendono visione, non transitando affatto dalla home page), peraltro scarsamente evidenziate a fronte del fatto che l’utente vi approda in esito alla ricerca di un servizio gratuito; o ii) in un allegato (il PDF accluso alla mail di conferma), trasmesso solo successivamente alla prestazione del consenso da parte dell’utente”.

Anche l’e-mail inviata da Euro Content subito dopo l’avvenuta registrazione non è idonea a fornire un’adeguata informazione al consumatore, poiché la natura onerosa del contratto non viene esplicitata in essa: la Società, infatti, si limitava ad allegare un file in formato pdf contenente le “Condizioni generali di contratto”. Di fatto, il consumatore veniva  informato in modo chiaro ed esplicito di aver concluso un contratto di abbonamento a pagamento solo dopo la scadenza del termine previsto per  l’esercizio del diritto di recesso.

La pratica commerciale aggressiva

Decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso, secondo l’Antitrust, Euro Content ha tenuto una condotta illecita perché connotata da profili di aggressività. Difatti, ha inviato ai consumatori una serie di solleciti che prospettavano rischi non solo economici ma addirittura reputazionali, “mediante l’utilizzo di toni e termini idonei a ingenerare nel consumatore medio il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione, sia preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi a tali conseguenze”. Il riferimento è, in particolare, alla minaccia del ricorso ad azioni legali e all’eventuale segnalazione del mancato pagamento ad “agenzie di credito“, perché avvertimenti idonei a esercitare, nei confronti dei destinatari, un notevole grado di pressione psicologica.

Ad inizio settembre 2010, invero, Euro Content ha utilizzato toni meno severi, ma secondo l’Authority comunque idonei a determinare un significativo condizionamento delle scelte e dei comportamenti del consumatore medio.

Tuttavia, dagli atti del procedimento risulta che Euro Content ha continuato, anche successivamente all’avvio del procedimento, a inviare ripetutamente tali solleciti anche ai consumatori che avevano già comunicato alla società – in diversi casi più volte – di non aver mai inteso sottoscrivere un contratto di abbonamento e di aver scaricato software dal sito “Easy download” nella convinzione che si trattasse di un’operazione assolutamente gratuita. A tali utenti, Euro Content ha invece opposto la decadenza dall’esercizio del diritto di recesso per decorrenza del termine previsto dalla normativa vigente.

Conclusioni

Come si è visto, Euro Content è stata condannata al pagamento di due ingenti sanzioni, ciascuna di 480.000 euro. Sommandole, la sanzione complessiva arriva a quasi un milione di euro. Tale Società, tuttavia, potrà presentare ricorso avverso la decisione dell’Authority (ricorso al TAR entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, in entrambi i casi dalla data di notificazione del provvedimento).

Al provvedimento qui commentato si è giunti grazie alle migliaia di segnalazioni dei consumatori che hanno visto, nella condotta di Euro Content, una violazione dei loro diritti, senza tuttavia adire l’autorità giudiziaria. In alcuni casi, effettivamente, l’unione fa la forza. Bisogna tuttavia rilevare che, per chi ha già pagato, sarà difficile – e comunque eccessivamente oneroso – ottenere il recupero della somma (considerando che la Società ha sede all’estero). Invece, chi non ha pagato potrà dormire sonni più tranquilli, visto che anche un’eventuale azione legale da parte di Euro Content sembra, allo stato, tutt’altro che probabile (e, anche se fosse, difficilmente vittoriosa).

 

Appendice

Codice del Consumo: le norme applicabili nel caso “Easy Download”

Queste le norme del Codice del consumo ritenute violate nel caso di specie:

Art. 20.
Divieto delle pratiche commerciali scorrette

1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
2. Una pratica commerciale e’ scorretta se e’ contraria alla diligenza professionale, ed e’ falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e’ diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi piu’ ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermita’ mentale o fisica, della loro eta’ o ingenuita’, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell’ottica del membro medio di tale gruppo. E’ fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.
4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:
a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.
5. Gli articoli 23 e 26 riportano l’elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette.

 

Art. 21.
Azioni ingannevoli

1. E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e’ idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o piu’ dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e’ idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
a) l’esistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilita’, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneita’ allo scopo, gli usi, la quantita’, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all’approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;
d) il prezzo o il modo in cui questo e’ calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;
e) la necessita’ di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l’identita’, il patrimonio, le capacita’, lo status, il riconoscimento, l’affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprieta’ industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell’articolo 130 del presente Codice.
2. E’ altresi’ considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o e’ idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:
a) una qualsivoglia attivita’ di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicita’ comparativa illecita;
b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si e’ impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che e’ vincolato dal codice.
3. E’ considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
4. E’ considerata, altresi’, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, puo’, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.

Art. 22.
Omissioni ingannevoli

1. E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonche’ dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o e’ idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
2. Una pratica commerciale e’ altresi’ considerata un’omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l’intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino gia’ evidente dal contesto nonche’ quando, nell’uno o nell’altro caso, cio’ induce o e’ idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un’omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.
4. Nel caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino gia’ evidenti dal contesto:
a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;
b) l’indirizzo geografico e l’identita’ del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l’indirizzo geografico e l’identita’ del professionista per conto del quale egli agisce;
c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l’impossibilita’ di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita’ di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
d) le modalita’ di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;
e) l’esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.
5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicita’ o la commercializzazione del prodotto.

Art. 24.
Pratiche commerciali aggressive

1. E’ considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o e’ idonea a limitare considerevolmente la liberta’ di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o e’ idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Ultimi aggiornamenti

password garante
Con il provvedimento n. 9962283 del 7 dicembre 2023, il Garante per la Protezione dei Dati Personali e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) hanno emanato alcune Linee Guida in materia “Funzioni Crittografiche e Conservazione delle Password”. Successivamente, con un comunicato del 1° marzo 2024, il […]
intelligenza artificiale settimana lavorativa
Avv. Giuseppe Croari – Dott.ssa Francesca Gattarello Ad oggi sono notoriamente risaputi i vantaggi che l’intelligenza artificiale ha apportato anche nel mondo del lavoro (a tal proposito vi segnaliamo questo articolo). A ciò si aggiunga la maggiore consapevolezza che la società ha acquisito, negli ultimi anni, […]
contratto vendere webinar
Hai mai pensato al tuo contratto come a un’arma segreta per il successo? Probabilmente no. La maggior parte delle persone considera il contratto come un ostacolo burocratico, un documento noioso e pieno di “legalese” incomprensibile. Ma se ti dicessi che il tuo contratto può essere molto […]

Iscriviti alla nostra newsletter

i nostri social

Guarda i nostri video e rimani aggiornato con notizie e guide

Lo sapevi che per continuare a fare Smart Working in azienda bisognerà adottare degli accorgimenti entro il 30 giugno?

Le modalità per fare marketing si sono evolute di pari passo alle norme in tema di privacy, questo porta ad un binomio complesso: lead generation e privacy. Come fare contatti rispettando però il GDPR?

Il marchio oggi non rappresenta meramente un simbolo identificativo, ma diviene uno degli elementi fondanti della brand identity di un’impresa. La registrazione è fondamentale per tutela e VALORE del tuo business.