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Dott. Giuseppe Laganà

Introduzione

Molte persone, soprattutto se “power users”, effettuano il c.d. rooting del proprio smartphone o tablet, sostituendo la versione originale del software con una personalizzata, magari perché più aggiornata o perché più fluida nell’utilizzo. Infatti attraverso il root l’utente ha la possibilità di accedere a delle parti del sistema che normalmente risultano inaccessibili, potendo così  utilizzare delle funzionalità altrimenti inutilizzabili.

Tale procedura può essere eseguita su smartphone e tablet per effettuare delle modifiche al sistema operativo, come l’alterazione dei parametri hardware, la modifica dei layout grafici o l’esecuzione di versioni custom del software, e molto altro ancora.

Liceità della modifiche e conseguenza sulle garanzie; considerazioni preliminari

È bene chiarire sin d’ora che tutte le sopracitate operazioni, di per sé non sono pratiche illecite (a condizione che vengano effettuate su software open source o di cui si possiede la licenza), ma potrebbero, per contro, determinare alcune problematiche dal punto di vista della validità della garanzia legale o convenzionale. Infatti, normalmente i produttori evitano di fornire i permessi di root (i quali danno modo di modificare la ROM ), in quanto l’utente potrebbe accedere ad alcune sezioni del device che attraverso l’alterazione di determinati parametri, potrebbero comportare dei problemi tecnici, dai quali deriverebbero – per il venditore o il produttore dello smartphone – costi più o meno ingenti per la riparazione durante il periodo coperto dalla garanzia.

Sicuramente vi sarete chiesti quali siano le conseguenze nel caso in cui il dispositivo nel quale abbiamo installato una ROM modificata smetta di funzionare e se un eventuale malfunzionamento possa o meno rientrare nella garanzia offerta al momento dell’acquisto.

Ebbene, per prima cosa, se a seguito dell’installazione di una ROM modificata dovessero essere riscontrate delle problematiche nell’utilizzo del dispositivo, è opportuno effettuare un ripristino dello smartphone, ritornando alla versione stock del firmware, senza – potenzialmente –  trovare difficoltà in ordine all’accettazione del prodotto in garanzia (fatta eccezione per i  casi in cui sia comunque possibile verificare tecnicamente l’eventuale previa installazione di una ROM modificata, come nel caso dei device Samsung nei quali è insallato il contatore Knox Warranty Void che viene alterato nel caso in cui alcuni componenti software vengano modificati). Potrebbe però accadere che, nel momento in cui vengono realizzate delle modifiche, il telefono smetta di funzionare, impedendo così il ripristino alla versione di fabbrica. In tali ipotesi la domanda che sorge spontanea è se sia possibile o meno avvalersi della garanzia del prodotto ottenendo gratuitamente la riparazione o la sua sostituzione.

La garanzia legale e la garanzia convenzionale, le conseguenze giuridiche determinate dal root del dispositivo

Per rispondere a tali quesiti è necessario innanzitutto sapere che esistono due tipi di garanzie, quella legale, prevista espressamente dalla legge (che può essere fatta valere direttamente nei confronti del venditore) e quella convenzionale, offerta contrattualmente dai singoli produttori (ovvero, meno frequentemente, anche dagli stessi venditori).

L’introduzione nel nostro ordinamento della disciplina sulle “garanzie post vendita dei beni di consumo”, si è realizzata con il recepimento della Direttiva 1999/44/CE su “ taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo”.

La direttiva comunitaria è stata inizialmente trasfusa, attraverso il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24, nel Libro IV del codice civile (artt. da 1519-bis a 1519-nonies) e successivamente, con l’adozione del Codice del Consumo (D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206) la disciplina sulle garanzie è stata inserita nella  IV, Titolo III, Capo I, agli artt. da 128 a 135.

Il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005),  disciplina alcuni rilevanti aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, prevedendo una tutela minima che deve essere sempre accordata al solo consumatore (identificato nella “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”). Si è parlato di “tutela minima”, in quanto viene dato modo ai produttori o ai venditori di beni, di attribuire ai consumatori delle garanzie ulteriori, assicurando così un livello di protezione ancor più elevato.

Un aspetto rilevante di tali disposizioni legislative riguarda l’introduzione del principio di conformità del bene al contratto.

Infatti dalla conclusione del contratto nasce l’obbligo del venditore di consegnare al consumatore “beni conformi al contratto” , avendo inoltre individuato il legislatore quattro condizioni che necessitano di essere soddisfatte affinchè il venditore goda della presunzione di conformità del prodotto ( idoneità all’uso abituale e particolare; conformità alla descrizione; presenza di qualità e prestazioni abituali).

Ebbene, “Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene”; tale dettato porterebbe a ritenere rientranti nella copertura legale anche eventuali malfunzionamenti riscontrati a seguito dell’installazione di una ROM  modificata, purché esistenti al momento della consegna del bene.

Interpretando la sopracitata disposizione, parrebbe chiaro che nel caso di acquisto di uno smartphone caratterizzato da un difetto preesistente, quale ad esempio un malfunzionamento della fotocamera, questo dovrebbe essere ripristinato in garanzia anche nel caso in cui fosse installata una ROM custom non ufficiale, in quanto si tratterebbe per l’appunto di un difetto di conformità esistente già al momento della consegna del bene. Tuttavia è bene tenere in considerazione che nonostante l’inversione dell’onere della prova operante nei primi sei mesi a carico del venditore, quest’ultimo potrebbe comunque dimostrare la riconducibilità del difetto alla non conforme installazione del software.

Infatti, qualora le problematiche tecniche del device fossero effettivamente riconducibili all’installazione di una ROM custom non ufficiale, la validità della garanzia legale potrebbe essere ritenuta esclusa, laddove il difetto di conformità venga ritenuto ascrivibile all’imperfetta installazione del bene di consumo.

Le garanzie convenzionali offerte dai produttori: casi pratici.

La “garanzia convenzionale è, secondo la definizione presente all’art. 128, “ulteriore” rispetto a quella legale e consiste in“qualsiasi impegno, del produttore o del venditore assunto nei confronti del consumatore, senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità”.

Per chiarezza espositiva  è opportuno aggiungere che, a seconda dei casi, i produttori degli smartphone si pongono, nei confronti del root del dispositivo, in maniera differente tra di loro.

Infatti, in alcuni casi, si limitano ad esplicitare che lo sblocco ed il root dello smartphone sono idonei ad escludere l’applicazione della garanzia; altri invece, in via convenzionale, estendono la garanzia anche alle ipotesi di installazione di software diversi da quelli forniti contestualmente al dispositivo.

Per citarne alcuni di questi, Sony esclude totalmente la possibilità di far rientrare in garanzia il device (Sony mobile lo afferma in un post pubblicato nella pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/notes/sony-ericsson-italia/problemi-relativi-allo-sblocco-del-boot-loader/238361132850087); LG, invece, inizialmente dichiarava espressamente che, con riferimento agli smartphone venduti da LG Electronics Italia “ il “rooting” dei nostri smartphone e la conseguente installazione di firmware alternativi non invaliderà la garanzia di 24 mesi sul prodotto” (https://www.facebook.com/notes/lg-italia-lifes-good/gestione-degli-smartphone-con-permessi-di-root-attivi-in-garanzia/10150205338062585).

Tuttavia da poco l’Azienda ha effettuato un brusco cambio di rotta, dichiarando di non accettare più in garanzia gli smartphone acquistati a partire dal 1 aprile 2016, nei quali risultino installati firmware alternativi e non ufficiali.

Conclusioni

Come visto, i soggetti presenti sul mercato non si comportano tutti allo stesso modo; pertanto, in attesa che tutti i produttori facciano chiarezza sulla questione, sarebbe bene non effettuare le operazioni sopra descritte durante il periodo di vigenza della garanzia, per non vedersi eccepire dal venditore o dal produttore l’esclusione della garanzia a causa di una impropria installazione del dispositivo.

Ciò ovviamente fa salva l’ipotesi in cui non sia fornita una ulteriore garanzia, a copertura dei dispositivi oggetto di implementazioni software non ufficiali, effettuate dai possessori.

Infatti, è bene  tenere presente che, agli effetti della garanzia legale, l’onere della prova viene distribuito tra consumatore e venditore in modo diverso, a seconda del momento in cui concretamente si presentino i difetti del prodotto. Con riferimento ai primi sei mesi decorrenti dall’acquisto del dispositivo, il soggetto tenuto a provare che il difetto è stato determinato dall’installazione di un software non ufficiale sarà a carico del  venditore. Decorso questo termine, invece, ricadrà sul consumatore l’onere di fornire la prova in ordine alla preesistenza del difetto, ovvero che il difetto non sia stato determinato dall’installazione non corretta del dispositivo.

Resta quindi al consumatore la scelta se effettuare o meno operazioni di rooting, con l’elevato rischio di vedere esclusa l’applicazione della garanzia, e di trovarsi a dover sostenere i costi per le eventuali riparazioni, ovvero ad agire nei confronti del venditore avvalendosi delle disposizioni del Codice del consumo che egli ritiene violate.

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