Con l’evoluzione delle nuove tecnologie e di Internet è sempre più comune l’acquisto di qualsiasi bene e prodotto online, da ricevere comodamente a casa propria, semplicemente tramite un click sul proprio smartphone. Molte imprese si sono affacciate a questo nuovo mondo intravedendone le ampie potenzialità di guadagno, considerando anche la possibilità di ampliare il proprio mercato dei consumatori senza limiti territoriali. Anche nel mondo delle imprese farmaceutiche si sono intraviste le opportunità di questa modalità di vendita, che offre la possibilità di garantire ai propri clienti una più ampia varietà di prodotti rispetto a quella disponibile in negozio.

Non sono pochi però i rischi connessi alla vendita online di prodotti farmaceutici, basti pensare al rischio della vendita di prodotti contraffatti o addirittura illegali. La disciplina normativa in materia risulta pertanto particolarmente stringente e non sono trascurabili, peraltro, gli altri limiti normativi previsti per il mercato farmaceutico, oltre a quello più generali esistenti per gli e-commerce e a tutela del consumatore.

Occorre poi considerare l’impatto sul mercato delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, che imponendo di mantenere le distanze sociali e limitare gli spostamenti, ha favorito la crescita e l’apertura di molte attività commerciali al mondo dell’e-commerce. In questo contesto, ferma restando la necessità di rispettare i rigorosi vincoli normativi per la vendita online di prodotti farmaceutici, anche le farmacie si sono mosse per vendere online prodotti di automedicazione e senza la necessità della ricetta medica (integratori alimentari, farmaci da banco, prodotti omeopatici. A tal proposito, però, l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha raccomandato a tutti i cittadini di non acquistare alcun prodotto venduto come cura per il Covid-19, in quanto attualmente non esiste una cura ufficiale per il virus, che è ancora in via di sperimentazione e avviene solo sotto stretto controllo medico.

I vincoli giuridici di un e-commerce di prodotti farmaceutici

La vendita online di prodotti farmaceutici è attualmente disciplinata dal Dlgs. n. 219/2006, così come modificato dal Dlgs. n. 17/2014, e stabilisce precisi vincoli giuridici per l’apertura di un e-commerce di prodotti farmaceutici. In particolare, l’art. 112 quater prevede che la vendita online di prodotti farmaceutici è consentita solo in presenza di determinati presupposti, quali:

  • lo svolgimento di un’attività pregressa di distribuzione dei farmaci ai consumatori. A tal proposito, l’attività di vendita online di prodotti farmaceutici è consentita, dunque, soltanto a quegli esercizi commerciali (es. farmacie e parafarmacie) che hanno ottenuto l’apposita licenza alla vendita di tali prodotti dal Ministero della Salute;
  • l’autorizzazione da parte della regione o della provincia;
  • l’adempimento agli obblighi informativi;
  • la vendita di prodotti per cui non è necessaria la ricetta medica (farmaci per cui non c’è obbligo di prescrizione; farmaci da banco, parafarmaci, omeopatici).

Devono poi essere rispettate alcune regole ulteriori che riguardano, in particolare, le caratteristiche del sito web, che deve rendere facilmente riconoscibili all’utente i prodotti farmaceutici veri e propri (farmaci per cui non è obbligatoria la prescrizione SOP, farmaci da banco OTP) da altri prodotti in commercio (integratori alimentari, cosmetici etc.), e il rispetto del divieto di pubblicità dei farmaci. Non trascurabili sono poi gli obblighi previsti per la vendita di prodotti farmaceutici in generale, come ad esempio le regole di trasporto che devono garantire l’integrità del prodotto, nonché le regole generali previste dal Dlgs. n. 70/2003 per il commercio elettronico.

I rischi di contraffazione

Come è noto il web è pieno di insidie e spesso il consumatore è spinto, tramite raggiri, all’acquisto di prodotti non convenzionali o contraffatti. Proprio per questa ragione, già nel Codice del consumo (Dlgs. 206/2005) si trova una disciplina particolare a tutela del consumatore per la conclusione dei contratti fuori dai locali commerciali, in considerazione della particolare vulnerabilità a cui è soggetto nella conclusione di questi contratti.

Con particolare attenzione ai prodotti farmaceutici, è chiaro che la tutela del consumatore, oltre alla libertà contrattuale, già tutelata dal Codice del Consumo, riguarda anche la tutela della salute. Un prodotto farmaceutico contraffatto, infatti, può risultare anche dannoso e pericoloso, in considerazione dell’assenza dell’adozione di tutte le cautele prescritte dalla legge per questo tipo di prodotti. Pertanto, con riguardo alla prevenzione della diffusione e della vendita di medicinali contraffatti, la legge prevede alcune specifiche precauzioni nell’ambito della vendita online dei prodotti farmaceutici. Un particolare ruolo in tal senso è svolto dal Ministero della Salute che, secondo l’art. 112 quater Dlgs. n. 219/2006, è tenuto ad assicurare l’identificazione dei siti Internet tramite i quali le farmacie effettuano la vendita di farmaci online. A tal proposito, il Ministero della Salute, una volta ottenuta l’autorizzazione dall’autorità regionale competente, concede alla farmacia o alla parafarmacia che vuole svolgere la propria attività online l’apposito logo identificativo nazionale da esporre sul proprio portale web (il cosiddetto “bollino”), nonché il collegamento ipertestuale che rimanda all’elenco ufficiale delle farmacie autorizzate alla vendita online. In questo modo, il Ministero garantisce il riconoscimento immediato delle farmacie autorizzate alla vendita online e invita a diffidare delle piattaforme online che non presentano il logo identificativo.

Le truffe sul Covid-19

È chiaro che il rischio di contraffazione o di truffa, in un periodo di smarrimento generale, è tanto più elevato in considerazione della preoccupazione generale causata dalla pandemia in corso. Ciò spinge infatti all’acquisto online di prodotti pubblicizzati come “curativi” della malattia da Covid-19, rendendo molti cittadini vittime di truffe di questo tipo. A tal proposito, l’Agenzia Italiana del farmaco e il Ministero della salute hanno pubblicato sui propri siti web delle raccomandazioni per sensibilizzare i cittadini a riconoscere le eventuali truffe e a identificare le farmacie autorizzate alla vendita di medicinali online.

Il Ministero della salute, in particolare, ricorda che al momento non esistono medicinali in grado di curare il Covid-19 in quanto essi sono ancora in via di sperimentazione sotto stretto monitoraggio medico e solo in ambito ospedaliero. Pertanto, qualunque sito web che assicuri la vendita di prodotti medicinali in grado di curare dal Covid-19 è da ritenersi illegale e contraffatto.

Conclusioni

Le farmacie e gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione di farmaci che volessero intraprendere la vendita online dei propri prodotti sono quindi tenute ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e degli adempimenti previsti dalla legge. A tal proposito, le farmacie online sono vincolate non solo agli obblighi specifici previsti dalla normativa per la vendita online dei prodotti farmaceutici, quali il mantenimento dello stesso prezzo dei prodotti venduti nel negozio fisico, il divieto di pubblicizzare i farmaci o l’utilizzo degli stessi, ma anche tutti gli obblighi previsti a tutela del consumatore e gli obblighi previsti per il commercio elettronico in generale.

Occorre, quindi, qualora si volessero acquistare online prodotti farmaceutici, fare particolare attenzione alla presenza sul sito web del fornitore del logo ufficiale del Ministero della salute e, in caso di dubbi, potrebbe essere necessario consultare l’elenco presente sul sito ufficiale del Ministero della Salute delle farmacie autorizzate alla vendita online, diffidando di qualunque altro sito che non presenti tali caratteristiche.

 

Redazione Diritto dell’informatica

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