Sempre più spesso si aggirano nei nostri cieli i droni, dispositivi sicuramente utili e sempre più frequentemente utilizzati, non solo per fini strettamente ludico-ricreativi. Recentemente, si è infatti sperimentato l’utilizzo di tali velivoli anche in ambito sanitario, nonché nelle attività di ricerca e soccorso in caso di emergenza.

Ma quando utilizziamo un drone a fini ricreativi, quali cautele occorre adottare per attenersi alla normativa vigente, anche in materia di privacy?

Infatti, se è vero che i nostri cieli sono sempre più “invasi” da questi accattivanti dispositivi tecnologici, purtroppo non altrettanti utilizzatori sono pienamente consapevoli degli obblighi in materia di privacy connessi alla circolazione di tali dispositivi, rischiando, così, di incorrere con la propria condotta in una serie di irregolarità, se non addirittura in veri e propri illeciti.

Droni: le definizioni dell’ENAC

I droni sono “sistemi a pilotaggio remoto” (c.d. “SAPR”) utilizzati sin dal 1900 per scopi militari.

A fronte della sempre crescente utilizzazione di tali velivoli, l’ENAC ha stilato un apposito “Regolamento mezzi aerei a pilotaggio remoto” che, nel più recente aggiornamento all’ultima edizione, prevede espressamente, per i voli aventi finalità professionali, il requisito del possesso di un vero e proprio brevetto di volo con autorizzazione al pilotaggio, oltre all’obbligo per i piloti professionisti di stipulare una apposita polizza assicurativa.

In altri termini, distinzione fondamentale all’interno dei mezzi aerei a pilotaggio remoto è quella fra i c.d. “Aeromodelli” e i c.d. “Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto”.

Gli aeromodelli, infatti, possono essere utilizzati esclusivamente a scopo ludico e ricreazionale, mentre gli aeromobili a pilotaggio remoto sono utilizzati a scopo professionale, per disparate tipologie di attività.

Il medesimo dispositivo potrà dunque essere qualificato come aeromodello, ovvero come sistema aeromobile, a seconda dell’utilizzo che ne sia fatto.

Riprese aeree e tutela della privacy.

Sempre più frequente è l’utilizzo dei droni ad uso ludico per effettuare riprese video amatoriali e fissare i ricordi di eventi speciali, quali i matrimoni.

Ma entro quali limiti è possibile farlo senza ledere l’altrui diritto alla riservatezza? E’ inoltre possibile pubblicare le riprese amatoriali effettuate sulle pagine personali dei social network?

L’utilizzo di droni per effettuare registrazioni video può astrattamente porre problemi di compatibilità con la disciplina dettata dal nostro ordinamento in materia di privacy, laddove nel filmato siano riprese persone e/o targhe di veicoli.

Il nostro ordinamento, infatti, tutela il diritto alla privacy sanzionando penalmente, in forza del reato di “interferenze illecite nella vita privata” di cui all’art. 615-bis del Codice penale, coloro che si intromettano indebitamente negli spazi privati della vita di una persona.

Le direttive del Garante.

In proposito, il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente stilato una serie di consigli per far sì che l’utilizzo di un drone a fini ricreativi sia rispettoso della vigente normativa in materia di privacy.

In particolare, l’Autorità ha chiarito l’importanza di evitare di invadere l’intimità e gli spazi personali altrui, laddove si utilizzi a fini ricreativi un drone munito di videocamera in luoghi pubblici, magari comunicando preventivamente l’intenzione di effettuare registrazioni che siano suscettibili di riprendere anche la sfera personale di altri.

Così, chiarisce il Garante, le registrazioni effettuate con tali “giocattoli volanti” potranno essere diffuse  sui social network e sul web esclusivamente  con il consenso delle persone riprese, fatti salvi gli eventuali utilizzi delle immagini a fini giornalistici.

Laddove invece le circostanze di fatto rendano eccessivamente difficile raccogliere il consenso degli interessati, le immagini acquisite potranno essere diffuse solo previa adozione delle necessarie cautele affinché i soggetti ripresi non siano riconoscibili (ad esempio, oscurando i relativi volti e/o le targhe automobilistiche filmate).

Analogamente, eventuali frammenti di conversazioni altrui potranno essere utilizzati e diffusi solo se  non rendono riconoscibili né le persone coinvolte, né il contenuto dei discorsi involontariamente captati.

Inoltre, ricorda il Garante, la disciplina introdotta dal Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation)  promuove una tutela in via anticipata dei dati personali, attraverso un sistema di protezione volto a prevenire quanto più possibile le violazioni della privacy, secondo il concetto della c.d. “privacy by design”, affidando, cioè, ai titolari del trattamento il compito di individuare e predisporre le misure di protezione più idonee per garantire il rispetto della normativa fin dalla base delle attività di trattamento. In tale ottica, i droni dovranno essere costruiti e configurati in maniera tale da raccogliere meno dati personali possibili.

Conclusioni

Al pari delle “tradizionali” riprese video effettuate in luoghi pubblici per “catturare” eventuali ricordi, è consentito nel nostro ordinamento utilizzare un drone a fini ricreativi per registrare video amatoriali nei medesimi spazi.

Tuttavia, tale condotta è suscettibile di integrare un trattamento illecito di dati personali, come tale fonte di responsabilità in capo a colui che l’abbia posto in essere, laddove i dati personali raccolti siano diffusi e/o pubblicati sui social network senza oscurare i volti delle persone riprese e/o le targhe leggibili dei veicoli inquadrati.

 

Avv. Giulia Caruso

 

 

 

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