Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, la Guardia di Finanza ha da poco pubblicato una versione aggiornata del “Manuale Operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali” (circolare n. 1/2018), che entrerà in vigore all’inizio del 2018 e che contiene le direttive operative per lo svolgimento delle verifiche, dei controlli e delle indagini di polizia.

Si tratta di un tema molto attuale e strettamente connesso con quello del sequestro di documenti informatici, oggetto di numerose pronunce, anche a Sezioni Unite, della Cassazione.

Il difficile equilibrio tra tutela dei diritti e nuove tecnologie nell’ambito delle indagini della Guardia di Finanza

Con una recente pronuncia, la sentenza n. 53810/17 del 29.11.2017, la Suprema Corte ha evidenziato, richiamando quanto stabilito a Sezioni Unite nel luglio scorso (sent. n. 40963/2017) sulla possibilità di sottoporre a sequestro anche i singoli dati informatici contenuti nei sistemi “contenitori”, che lo scopo principale dei numerosi interventi legislativi degli ultimi anni, sia nazionali sia europei, è quello di preservare i dati informatici acquisiti per impedirne la successiva manipolazione o eliminazione (salvaguardando così anche le attività di indagine svolte dalla Guardia di Finanza). La Cassazione, infatti, precisa che il sequestro  può essere efficace soltanto quando sia in grado di “assicurare che i dati, individuati all’esito della perquisizione del sistema informatico o telematico (o consegnati ai sensi del novellato art. 256 [secondo cui vanno consegnati “immediatamente all’autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, […] i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto n.d.r.]), siano appresi mediante accorgimenti tecnici idonei ad assicurare la conservazione dei dati originali, e ad impedirne l’alterazione”.

La giurisprudenza si mostra, sì, consapevole della necessità di interpretare la disciplina normativa in modo innovativo e al passo con il progresso tecnologico, ma al tempo stesso, appare consapevole dei rischi che ne possono derivare per i diritti dei cittadini e si preoccupa, quindi, di verificare il rigoroso rispetto delle procedure da parte degli investigatori.

In questo rinnovato contesto, il Manuale operativo delle Fiamme Gialle nasce con lo scopo di delineare in maniera precisa e dettagliata tanto le attività che possono essere compiute legittimamente durante le indagini quanto i dati e i documenti che ne possono essere oggetto.

E, in quest’ottica, viene precisato che tra i dati informatici che possono essere oggetto di controllo (ed eventualmente di successivo sequestro) devono ritenersi ricompresi anche i dati eliminati da memorie interne, posta elettronica, chat, cronologie di ricerca e, in generale, operazioni effettuate su browser, tanto da pc, quanto da strumenti di cloud storage come Google Drive e Dropbox e da dischi esterni (ed anche in caso di sovrascrizioni). La presenza di dati e documenti cancellati e di interesse per l’accertamento del reato ipotizzato potrebbe, infatti, essere rilevata dalla Guardia di Finanza confrontando il back up effettuato dal contribuente prima dell’inizio delle indagini e quanto invece emerso dalle prime attività investigative svolte. In questi casi, la Finanza sarà legittimata ad effettuare ricerche più approfondite, eventualmente anche su ingenti quantità di dati (ad esempio, in caso di acquisizione di messaggi di posta elettronica) ed anche qualora i documenti informatici siano stati preventivamente eliminati da computer, smartphone o tablet.

I timori e le aspettative

La circolare della GdF adatta, quindi, le attività di indagine al progresso tecnologico, sostanzialmente chiarendo che devono essere esaminati tutti i dati informatici che siano recuperabili con l’utilizzo di appositi software.

Cambiano, quindi, le tecnologie a disposizione e i documenti oggetto di indagine, ma resta ferma la necessità di operare nell’ambito dei precisi limiti e diritti previsti dal Codice di procedura penale:  la Finanza non può, in altre parole, procedere al recupero e successivo sequestro della documentazione informatica in possesso degli indagati, perché tali operazioni dovranno sempre essere effettuate applicando il principio del necessario collegamento tra quanto appreso in sede di sequestro probatorio ed i reati ipotizzati. Inoltre, tutte le operazioni e i documenti esaminati potranno essere controllati dalla magistratura e dovranno, quindi, essere oggetto di precisa relazione da parte degli investigatori, a tutela dei diritti fondamenti dei soggetti coinvolti.

Peraltro, lo spirito con cui è stata predisposta la circolare della Guardia di Finanza è quello di migliorare non solo le procedure e le attività di controllo, ma anche la collaborazione con i contribuenti, i quali vengono incentivati non solo ad intervenire consapevolmente (e per garantire i loro diritti e la trasparenza delle procedure il Manuale è stato messo integralmente a disposizione online) nelle attività di indagine con memorie difensive, ma anche ad adempiere spontaneamente agli obblighi tributari attraverso apposite forme di ravvedimento.

Avv. Cristina Brilli

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