registrazione marchio

La voglia di creare, innovare e fare impresa, nonostante gli ultimi difficili anni passati dal nostro Paese, è sempre rimasta viva.

Questo dicono i dati diffusi dalle Camere di Commercio. Tuttavia, in determinati casi, le intenzioni positive degli operatori commerciali diventano occasione di lucro per i truffatori.

Negli ultimi anni, infatti, si è venuta a creare una rete di truffe diretta da società, spesso straniere, che, approfittando in particolare della disinformazione o della buona fede dei vari soggetti (soprattutto di quelli che eseguono la procedura di registrazione del marchio senza l’ausilio di studi legali o soggetti specializzati in materia), hanno trovato il modo di raccogliere illegalmente ingenti quantità di denaro.

Nell’articolo andrò ad analizzare nel dettaglio queste particolari condotte ingannevoli, per poi indicare alcune strategie per evitare di incorrere in inutili pagamenti.

 

Le condotte ingannevoli

Le società in questione entrano in gioco quando un soggetto presenta all’ufficio competente, a seconda del tipo di registrazione che vuole effettuare (nazionale, comunitaria o internazionale), una domanda di registrazione del marchio.

Una volta raccolti i dati sui marchi e sui loro titolari, facilmente reperibili online su banche dati gratuite, viene posto in essere il raggiro: i titolari ricevono, infatti, delle richieste di pagamento, da effettuarsi in tempi brevissimi, in cambio delle quali vengono offerti (apparentemente) alcuni servizi (registrazione, pubblicazione, rinnovo) per completare la procedura.

Le modalità che portano i vari malcapitati a cadere in inganno sono comuni.

In primo luogo, l’intestazione delle comunicazioni rimanda alla denominazione dell’Ente incaricato ufficialmente della registrazione dei marchi.

In particolare, però, il soggetto è spinto a ritenere che il pagamento sia dovuto a causa della corretta riproduzione, all’interno della comunicazione con la quale viene richiesto il pagamento, dei dati del marchio e dell’azienda titolare dello stesso.

Ultimo elemento comune è, spesso, l’utilizzo di una lingua straniera per la redazione della comunicazione, così da confondere maggiormente i destinatari.

Molti soggetti riescono ad evitare di cadere in questa truffa comunicando tempestivamente la ricezione di tale richiesta di pagamento ai soggetti competenti, che, ovviamente, li rassicurano e consigliano di non pagare alcuna somma; altri, tuttavia, effettuano le dovute segnalazioni solamente a truffa ormai avvenuta.

Varie sono state le segnalazioni ricevute dalle Camere di Commercio e dagli Uffici di registrazione competenti e numerose le sanzioni effettuate dal’Autorità Garante della Corrispondenza e del Mercato. l’AGCM

In svariate pronunce l’AGCM ha condannato le società truffaldine al pagamento di pesanti pene pecuniarie e ha, inoltre, stilato una lista dei nominativi delle società di cui è già stata accertata l’illiceità delle condotte.

Alla base delle sanzioni vi è stata la violazione delle norme a tutela della trasparenza dei messaggi pubblicitari e in particolare gli artt. 1 e 3 del D.lgs. 145/2007 (art. 1: “1. Le disposizioni del presente decreto legislativo hanno lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa. 2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.”; art. 3: “1. Per determinare se la pubblicità é ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti: a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l’esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi; b) al prezzo o al modo in cui questo é calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono forniti; c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell’operatore pubblicitario, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all’impresa ed i premi o riconoscimenti.”).

E’ evidente, infatti, come i soggetti siano stati, nei vari casi, ingannati sulla tipologia e la qualità dei servizi offerti.

Qualora ricorrano, poi, i requisiti richiesti dal Codice Penale per configurare il reato di truffa, le condotte potrebbero essere punite ai sensi dell’art. 640 c.p., secondo cui: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro. 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante
”.

 

I rimedi

E’ possibile, ad ogni modo, porre in essere alcuni accorgimenti per evitare di essere tratti in inganno da queste truffe.

In primo luogo, è sicuramente utile sapere che gli Uffici marchi non inviano alcuna richiesta di pagamento o di fatturazione ai soggetti che stanno eseguendo la procedura di registrazione.

E’, inoltre, necessario leggere attentamente il contenuto della comunicazione: spesso le richieste di pagamento contengono le finalità per cui viene richiesto il pagamento.

Nella maggior parte dei casi, infatti, il pagamento viene indicato come necessario alla registrazione. Tuttavia, leggendo attentamente la comunicazione, emerge che l’unico servizio offerto da tali società è l’inserimento del marchio all’interno delle loro banche dati (che, ovviamente, sono prive di alcuna rilevanza giuridica).

Non bisogna poi farsi ingannare dal corretto inserimento dei dati del marchio e del suo titolare, dati facilmente reperibili gratuitamente su banche dati online, tra cui quella dello stesso UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

Anche per tali motivi è consigliabile effettuare la registrazione servendosi dell’ausilio di soggetti specializzati nel settore che, in caso di comunicazioni di questo genere, possono sicuramente essere di aiuto per evitare di incorrere in ingenti ed inutili pagamenti.

Da ultimo, occorre tenere presente che i soli Enti ufficiali a cui spetta il compito di registrare i marchi sono l’UIBM a livello nazionale, l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) a livello europeo e l’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) a livello internazionale, oltre, ovviamente, ai vari uffici marchi dei singoli Paesi esteri. Enti o società  con denominazioni differenti non hanno alcuna competenza nella registrazione dei marchi: bisogna, quindi, sempre analizzare attentamente anche l’intestazione della società che richiede il pagamento.

Dott. Luigi Dinella

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