Una recente sentenza del Tribunale di Milano ha dichiarato la responsabilità di una società informatica per l’inadempimento di un contratto avente ad oggetto la fornitura di un software gestionale e la realizzazione di specifiche attività di personalizzazione del programma rispetto alle esigenze peculiari del committente (Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 22 maggio 2017, n. 5752/2017).

In particolare, il Tribunale di Milano ha chiarito che, a prescindere dalla qualificazione giuridica di tale contratto quale appalto e/o contratto misto di licenza d’uso e prestazione d’opera, laddove il fornitore si obblighi a soddisfare le esigenze di business del committente mediante la personalizzazione di alcune funzionalità non previste dalla versione base del programma, egli assume una c.d. obbligazione di risultato, vincolandosi alla realizzazione di un software pienamente rispondente alle specifiche tecniche e funzionali richieste dal committente.

Prima di analizzare il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Milano, è opportuno esaminare le fattispecie che vengono in rilievo nel caso di specie.

Il software come opera dell’ingegno

È bene sin da subito chiarire che nel nostro ordinamento il software viene tutelato quale opera dell’ingegno e, come tale, è suscettibile di sfruttamento economico.

Pertanto, l’utilizzo di un determinato un software può essere oggetto sia di un contratto di vendita, sia, come più di frequente accade, di un contratto di licenza d’uso. Se nel primo caso si attua un vero e proprio trasferimento, a titolo definitivo, del diritto di sfruttamento del bene immateriale, a fronte di un corrispettivo unitario, nel caso della licenza d’uso il licenziatario acquisisce esclusivamente diritto di utilizzare, secondo i termini del contratto, una singola copia del prodotto, a fronte di un determinato corrispettivo (solitamente periodico).

Il contratto di fornitura di un software personalizzato

Sotto il profilo giuridico, il contratto di fornitura di un software si configura diversamente a seconda che abbia ad oggetto la mera vendita o concessione in licenza di un software già presente sul mercato, ovvero lo sviluppo di un programma informatico personalizzato.

In questo secondo caso, il contratto avrà ad oggetto lo sviluppo di un software “su misura” per il committente, o mediante l’adattamento di un software già esistente alle specifiche esigenze del cliente, oppure mediante la realizzazione di un nuovo programma informatico ad hoc.

Il contratto di fornitura di un software personalizzato, dunque, coniuga insieme sia caratteristiche proprie del contratto di licenza d’uso (connesse al diritto di utilizzare il programma informatico), sia profili tipici del contratto di appalto, in relazione all’obbligo di realizzare personalizzazioni e/o funzionalità specifiche in base alle esigenze del committente.

Le conseguenze sono diverse soprattutto sotto il profilo della responsabilità nascente dal contratto.

Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato

Da un punto di vista giuridico, si è soliti operare una distinzione (peraltro facilmente intuibile) tra le obbligazioni c.d. “di mezzi” e le obbligazioni c.d. “di risultato”.

Se, nelle obbligazioni di mezzi, il debitore si obbliga a impiegare diligentemente i mezzi a propria disposizione per soddisfare l’interesse del creditore, senza tuttavia promettergli un risultato specifico, nelle obbligazioni di risultato il conseguimento di un determinato risultato è da ritenersi essenziale per l’interesse e l’aspettativa del creditore.

Il caso

Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Milano, una società editrice aveva commissionato a una società informatica, da un lato, la fornitura di un software gestionale e l’implementazione dello stesso con le funzionalità necessarie a permettere l’interazione con un sito web e, dall’altro, la realizzazione dell’interfaccia che consentisse proprio la comunicazione tra il software e il sito web.

All’esito della Consulenza Tecnica d’Ufficio disposta dal Giudice, emergeva una pluralità di difetti e malfunzionamenti del programma informatico oggetto del contratto, quali, fra l’altro, l’errata configurazione del software sul server, la sensibile riduzione delle prestazioni e delle funzionalità di gestione che il programma doveva fornire, oltre a gravi carenze strutturali e a numerosi malfunzionamenti relativi alle implementazioni del nuovo software.

In considerazione dei suddetti inadempimenti, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società informatica, condannando quest’ultima alla restituzione delle somme ricevute dalla committente a titolo di acconto sul compenso complessivo, oltre al risarcimento dei danni.

Infatti, pur avendo accertato che la software house aveva eseguito talune prestazioni accessorie (quali la fornitura degli hardware strumentali al funzionamento del software e la formazione del personale della committente), il Giudice ha ritenuto che l’adempimento parziale, in assenza di una configurazione complessiva del software gestionale, non poteva dare luogo a una fruizione autonoma delle singole funzionalità attivate.

I riscontrati vizi e malfunzionamenti, infatti, incidendo su prestazioni aventi valore primario nell’economia del contratto, avrebbero fatto venir meno l’utilità dell’intera prestazione e la stessa funzione economico‑sociale perseguita dal contratto, legittimandone, così, la risoluzione integrale.

In particolare, il Giudice ha affermato che, a prescindere dalla qualificazione del contratto di fornitura di un software personalizzato in termini di appalto o di contratto misto tra licenza d’uso e prestazione d’opera, laddove il fornitore si obblighi a realizzare le ulteriori specifiche tecniche e funzionali richieste dal committente rispetto alla versione base del programma, egli assume un’obbligazione di risultato, impegnandosi a garantire il raggiungimento dell’utilità concreta avuta di mira dal creditore (e, nel caso di specie, il funzionamento del gestionale e la corretta interazione tra lo stesso e il sito web del committente).

Pertanto, i plurimi malfunzionamenti accertati dalla CTU risultavano idonei a determinare l’effetto risolutorio del contratto, impedendo il raggiungimento del risultato perseguito dal committente.

Conseguenze per la prassi

Le pronuncia esaminata appare di particolare interesse per le sue ricadute in ambito applicativo.

Infatti, si può affermare che, laddove il committente affidi a una società informatica la realizzazione di un software ad hoc, quest’ultima è tenuta ad attuare la piena corrispondenza tra il software sviluppato e le specifiche tecniche e funzionali richieste dal committente; in caso contrario, essa non avrà diritto al compenso pattuito (e, se lo avrà già ricevuto, dovrà restituirlo), oltre a dover rispondere del risarcimento dei danni causati al committente dal proprio inadempimento.

Avv. Giulia Caruso

 

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