privacy pc

La cosiddetta portabilità dei dati, nata con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali che la prevede all’articolo 20 (“1.   L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 2.   Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile. 3.   L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 4.   Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.”), rappresenta uno strumento che, secondo le intenzioni del legislatore Comunitario, nei prossimi anni servirà a favorire una maggiore e più semplice circolazione dei dati tra più titolari del trattamento (coloro che effettuano il trattamento dei dati), ma il tutto nel pieno e consapevole controllo da parte dell’interessato.

Seppure, a primo impatto, possa sembrare simile al diritto d’accesso, questo nuovo diritto ne condivide solamente le basi per poi espandersi e fornire una più vasta serie di poteri all’interessato.

Nell’articolo andrò ad analizzare cosa s’intende per portabilità dei dati e quali sono le condizioni affinchè l’interessato possa avvalersi di questo diritto.

Nell’analisi terrò anche conto delle indicazioni fornite dal Garante della Privacy per facilitare la comprensione del nuovo istituto.

 

La portabilità dei dati e gli oneri del titolare

Grazie al nuovo diritto alla portabilità dei dati l’interessato avrà il potere di richiedere ad un titolare del trattamento tutti i dati da lui forniti, per poi effettuare egli stesso un trattamento (conservando e memorizzando i dati ricevuti in vista di un utilizzo futuro) oppure per trasferirli ad un altro titolare ai fini di un nuovo trattamento (senza alcun impedimento).

Analizzando il contenuto della norma, possiamo riconoscerle due finalità.

In primo luogo, si punta a favorire una più semplice circolazione dei dati personali all’interno del territorio dell’UE e una maggiore concorrenza tra i titolari. Tuttavia, è evidente anche lo scopo di fornire maggiori poteri all’interessato in modo da riequilibrare il suo ruolo (sempre di svantaggio rispetto a quello del titolare). Tramite tale procedura, in altre parole, si vuole a favorire il controllo e la gestione diretta sui propri dati da parte dell’interessato.

Affinchè la portabilità venga resa pienamente applicabile, sono richiesti comportamenti attivi allo stesso titolare, il quale, oltre a dover informare gli interessati dell’esistenza del diritto in questione (ai sensi degli artt.. 13 e 14 dello stesso RRegolamento), avrà anche l’onere di adottare modalità che favoriscano la trasmissione dei dati (dando, ad esempio, all’interessato la possibilità di scaricarli o di trasferirli direttamente ad un altro titolare).

Una volta attivato questo diritto, il Garante precisa che il titolare originario non avrà alcuna responsabilità in merito ai futuri trattamenti effettuati da altri titolari o dallo stesso interessato, il quale, tuttavia, non perderà alcun diritto nei confronti del primo titolare (i suoi diritti resteranno pienamente attivi anche dopo l’esercizio del diritto di portabilità).

Il titolare poi non potrà opporsi alla richiesta di trasmissione dei dati (a meno che non vi siano impedimenti indicati nello stesso Regolamento): dovrà trasmetterli senza ritardo e in ogni caso non oltre 30 giorni dalla richiesta effettuata dall’interessato (o entro massimo tre mesi per i casi più complessi ex, art. 12).

Ogni titolare sarà inoltre obbligato ad informare gli utenti della possibilità di esercitare il diritto alla portabilità prima della chiusura di un account o del termine di un trattamento (al fine di non perderli definitivamente).

Viene, infine, consigliata dal Garante ai vari titolari la creazione di strumenti d’identificazione tramite account per controllare che effettivamente chi riceve i dati sia l’interessato.

 

Le condizioni per l’esercizio del diritto

Dato che la portabilità pone una serie di vantaggi a favore dell’interessato, caricando di alcuni oneri il titolare, vengono indicate alcune condizioni necessarie per un suo regolare utilizzo (in mancanza delle quali il diritto alla portabilità non potrà essere esercitato).

E’ lo stesso articolo 20 ad indicare le condizioni necessarie affinchè il diritto possa essere esercitato.

E’ richiesto, in primo luogo, che i dati personali riguardino l’interessato; devono, dunque, essere “dati personali” e non anonimi e devono essere trattati tramite strumenti automatizzati e non su supporti cartacei (scelta necessaria per favorirne la circolazione).

Il Garante, tuttavia, sottolinea anche che l’espressione “dati personali” non dev’essere intesa in senso estremamente restrittivo perché in alcuni casi, come ad esempio nei tabulati telefonici, i dati, seppur personali, potrebbero riguardare anche altri soggetti.

Come seconda condizione è richiesto che i dati siano stati forniti dall’interessato in modo consapevole (fornendo il consenso ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento o emergente da contratto ex art. 6).

Oltre che consensualmente, i dati devono essere stati forniti dall’interessato in modo diretto (ad esempio, tramite la compilazione di un modulo) o in modo indiretto (tramite un suo comportamento attivo, come può essere l’aver creato una cronologia sul web tramite la navigazione), ma in alcun caso potranno essere richiesti dati generati esclusivamente dal titolare (come può esserlo la creazione di un profilo utente).

L’esercizio del diritto alla portabilità non deve, inoltre, ledere diritti e libertà di terzi soggetti: quest’ipotesi potrebbe verificarsi quando vengono trasferiti ad un altro titolare dati riguardanti anche soggetti che non hanno prestato il consenso (in questo caso verrebbero violate le disposizioni dello stesso Regolamento): i dati riguardanti i terzi devono rimanere nell’esclusiva disponibilità dell’interessato che ne ha richiesto la portabilità e che potrà, dunque, utilizzarli solo per finalità personali.

Infine, il terzo comma dell’articolo 20 indica un’ipotesi in cui il diritto alla portabilità non può essere esercitato per la peculiarità dei dati trattati: ogni volta in cui il trattamento sia stato svolto dal titolare per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare e nel caso in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo legale.

Dott. Luigi Dinella

Ultimi aggiornamenti

intelligenza artificiale settimana lavorativa
Avv. Giuseppe Croari – Dott.ssa Francesca Gattarello Ad oggi sono notoriamente risaputi i vantaggi che l’intelligenza artificiale ha apportato anche nel mondo del lavoro (a tal proposito vi segnaliamo questo articolo). A ciò si aggiunga la maggiore consapevolezza che la società ha acquisito, negli ultimi anni, […]
contratto vendere webinar
Hai mai pensato al tuo contratto come a un’arma segreta per il successo? Probabilmente no. La maggior parte delle persone considera il contratto come un ostacolo burocratico, un documento noioso e pieno di “legalese” incomprensibile. Ma se ti dicessi che il tuo contratto può essere molto […]
tiktok
Cosa è successo? È notizia di pochi giorni fa l’apertura da parte della Commissione Europa di una indagine e di un procedimento formale nei confronti della piattaforma cinese TikTok per aver violato regole e norme che l’Unione Europea si è data a tutela degli utenti tra […]

Iscriviti alla nostra newsletter

i nostri social

Guarda i nostri video e rimani aggiornato con notizie e guide

Lo sapevi che per continuare a fare Smart Working in azienda bisognerà adottare degli accorgimenti entro il 30 giugno?

Le modalità per fare marketing si sono evolute di pari passo alle norme in tema di privacy, questo porta ad un binomio complesso: lead generation e privacy. Come fare contatti rispettando però il GDPR?

Il marchio oggi non rappresenta meramente un simbolo identificativo, ma diviene uno degli elementi fondanti della brand identity di un’impresa. La registrazione è fondamentale per tutela e VALORE del tuo business.