E’ certamente noto come le scuole, oltre a dover infondere nei giovani le conoscenze fondamentali, debbano altresì indirizzare gli studenti al rispetto dei valori portanti della nostra società.

In un’era come quella attuale, invasa sempre più da internet e dal mondo della tecnologia, uno dei valori di cui si deve tenere particolarmente conto è la riservatezza (o privacy), intesa come rispetto dell’identità e della dignità più intime di ogni soggetto.

E’ lo stesso Garante della privacy che, con il fine di spingere ad una maggiore consapevolezza sui rischi in cui si può incorrere attraverso le nuove tecnologie, ha pubblicato una guida denominata “La scuola a prova di privacy” indirizzata non solo agli studenti, ma anche a insegnati, famiglie e soggetti dell’amministrazione scolastica in generale.

La guida, che come afferma il Garante non sostituisce la normativa, costituisce un ausilio sia per le scuole, in quanto indica come trattare correttamente tutti i dati (sia online che offline) di ragazzi e famiglie, ma anche per gli studenti stessi, ai quali cerca di spiegare l’importanza della riservatezza propria e degli altri.

In questo articolo andremo ad analizzarne i punti più significativi ponendo particolare attenzione alle nuove tecnologie e alla cosiddetta “Scuola 2.0”.

Trattamento dati di studenti e personale scolastico

Prima di procedere nell’analisi occorre specificare che con trattamento dei dati personali s’intende “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati” (art. 4 Dlgs 196/2003): la legge ne dà dunque una definizione particolarmente ampia con il fine di ricomprendere un’ampia serie di operazioni.

Fatte queste premesse si può passare alla parte introduttiva della guida del Garante.

Inizialmente viene svolta una distinzione tra la disciplina delle scuole private e quella delle scuole pubbliche: ad entrambe è prescritto di dover trattare soltanto i dati strettamente necessari per i fini istituzionali (non sono ad esempio utilizzabili per attività di promozione e marketing), tuttavia, in linea di principio, le scuole pubbliche non devono richiedere il previo consenso (art. 23 Dlgs 196/2003: “1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato; 2. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso; 3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 13 c. 4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.”) al trattamento dei dati, cosa che invece è richiesta per le scuole private.

L’interessato (art. 4 lett. i Dlgs 196/2003: “la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali) deve in ogni caso ricevere un’adeguata informativa riguardante i dati che vengono raccolti e le finalità sulle quali verte il trattamento (art. 13 Dlgs 196/2003).

Seguono specifiche indicazioni riguardanti i dati sensibili (ovvero su origini razziali ed etniche, convinzioni religiose e politiche, stato di salute) e giudiziari: per fare un esempio, è consentito nel servizio di mensa il trattamento dei dati sensibili riguardanti l’orientamento religioso per rispondere a particolari richieste delle famiglie (in ogni caso i dati sensibili possono essere trattati solamente se previsto da un’esplicita normativa).

In caso di violazione degli obblighi d’informativa e consenso è possibile ricorrere al garante della privacy attraverso una segnalazione o un reclamo (art. 141 Dlgs 196/2003:L’interessato può rivolgersi al Garante: a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall’articolo 142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali; b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima; c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all’articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.”).

Temi in classe, voti di esami e comunicazioni scolastiche

Altro importante punto della guida riguarda i temi in classe: viene sottolineato come assegnare temi che riguardino la sfera personale degli studenti non lede in alcun modo la privacy, starà poi alla sensibilità dell’insegnate decidere se, al momento della lettura del tema in classe, determinate tematiche debbano essere portate a conoscenza o meno degli altri.

E’ inoltre ribadito come la pubblicazione degli esiti scolastici non costituisca violazione della privacy, bensì risponda alle esigenze di trasparenza della pubblica amministrazione.

Nel seguito della guida il Garante si sofferma particolarmente sulle comunicazioni scolastiche: queste devono evitare di essere pubblicate con strumenti accessibili a tutti quando possano rivelare l’identità di studenti che si trovino in situazioni estremamente delicate (ad esempio per casi di bullismo le comunicazioni vanno rivolte esclusivamente alle famiglie interessate e non inserite in circolari pubbliche).

Utilizzo di smartphone o strumenti simili

Il Garante precisa come debbano essere le scuole ad indicare in che modalità si possano utilizzare smartphone e strumenti simili che consentano la registrazione di suoni ed immagini. L’utilizzo in generale è consentito ma è necessario rendere consapevoli gli studenti della necessità di rispettare l’immagine e la dignità dei soggetti ripresi: eventuali usi scorretti possono causare conseguenze anche gravi (ad esempio è possibile registrare una lezione per scopi personali ma è necessario il consenso del soggetto ripreso ed un’adeguata informativa per pubblicare sui social immagini o video di altri soggetti, pubblicando contro il consenso si può incorrere in pesanti sanzioni anche di carattere penale come ad esempio quella ex art. 167 Dlgs 196/2003:1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi; 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.”).

Particolare attenzione viene rivolta anche ai fenomeni del cyberbullismo e del sexting.

Il primo consiste in un attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante la rete allo scopo di ingenerare timore, ansia, isolamento. Attualmente viene assimilato allo stalking (art. 612-bis c.p.) dal D.L. 93/2013 (art. 3), tuttavia, a causa del proliferare del fenomeno, lo scorso settembre è stato approvato dalla Camera dei Deputati il D.d.l. n. 3139 che mira a riconoscerlo come comportamento illegale e regolarlo.

Il termine sexting, invece, viene utilizzato per indicare condotte consistenti nell’invio di messaggi e immagini sessualmente espliciti, tramite smartphone o altri mezzi informatici. In Italia queste condotte non hanno ancora una precisa disciplina: si applicano per analogia le norme su stalking (art. 612-bis c.p.), molestie (art. 660 c.p.) e produzione-divulgazione di materiale pedopornografico (art. 600-ter c.p.).

Il Garante, rivolgendosi direttamente ai ragazzi, li invita a comprendere che particolari comportamenti sul web possono ripercuotersi anche gravemente nella vita reale, sia dal punto di vista della vittima degli abusi (si è assistito a diversi casi di cambio di scuola o addirittura suicidi), che da parte di chi agisce (si può incorrere in sanzioni di vario tipo, tenendo conto dei profili di responsabilità ex art. 2048 c.c.: “1. Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante; 2. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.” 
): viene suggerito a chi è vittima di tali comportamenti di non esitare ad avvisare compagni, professori, gestore del social per la rimozione del contenuto e autorità competenti.

Per quanto riguarda, invece la possibilità di fare riprese o foto durante recite, gite e saggi scolastici, viene ribadito come non vi è alcuna violazione della privacy quando questi materiali vengono raccolti per fini personali (per mostrarle ad amici e parenti), se invece si procede alla loro pubblicazione su internet e social, è necessario ricevere il consenso informato degli interessati presenti nei video e nelle foto.

Pubblicazioni On Line

Per quanto riguarda le pubblicazioni online si sottolinea come le scuole debbano far fronte agli obblighi di pubblicità e trasparenza a cui sono soggette.

Nel compiere queste operazioni gli amministratori devono, tuttavia, prestare particolare attenzione a non pubblicare online dati personali che eccedano le finalità istituzionali per i quali vengono trattati e farlo solo per il tempo strettamente necessario (In caso contrario si potrebbe pregiudicare la privacy dell’interessato ed incorrere in sanzioni).

Videosorveglianza

Particolare attenzione merita, infine, la problematica della videosorveglianza: viene precisato come, in generale, vi sia la possibilità di installare telecamere all’interno degli istituti scolastici, ma bisogna rispettare delle precise misure.

Gli strumenti di videosorveglianza, infatti, devono funzionare esclusivamente negli orari di chiusura degli istituti (se collocate all’esterno degli edifici possono essere attive per tutto il giorno, ma l’angolo di visuale deve essere opportunamente delimitato) e la loro presenza deve essere segnalata con esplicita segnaletica. Le immagini registrare, inoltre, devono essere cancellate in generale dopo 24 ore.

Occorre precisare che a breve potrebbero esserci importanti novità sulla disciplina di quest’istituto: è stato approvato dalla Camera dei Deputati il D.d.l. n. 3829 che, con il fine di contrastare gli abusi sulle persone indifese prevede la possibilità di installare telecamere a circuito chiuso in asili nido, scuole dell’infanzia e strutture socio-assistenziali per anziani e disabili (le riprese dovranno comunque avvenire in maniera criptata).

 

Dott. Luigi Dinella

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