Il diritto d’autore, spesso chiamato impropriamente anche copyright, è un istituto del diritto italiano rivolto a tutelare la proprietà intellettuale delle opere d’ingegno a carattere creativo. Le opere devono essere munite infatti del carattere della creatività, intesa come atto umano rivolto a dare estrinsecazione ad un’idea. L’idea infatti non è tutelata in sé per sé, ma è necessario che trovi una rappresentazione nella realtà fattuale, ad esempio attraverso un’opera letteraria, una composizione musicale, o anche un software.

Pare opportuno precisare però che lo sviluppo tecnologico e la progressiva diffusione delle opere in rete hanno portato ad un necessario adattamento della disciplina del diritto d’autore (che, anche se oggetto di modifiche, risale al 1941) alle nuove esigenze della tecnologia. Oggi le creazioni, infatti, spesso non hanno più il carattere della materialità e si diffondono velocemente nel web sottoforma di file. Di conseguenza, sono mutati anche gli interessi sottesi alla disciplina del diritto d’autore, in quanto, non sempre l’autore ha interesse a mantenere tutti i diritti sulla propria opera, ma anzi, spesso, può essere più interessato alla diffusione della stessa, per ottenere maggiore visibilità e sfruttarne le potenzialità economiche.

Il Progetto

Il progetto Creative Commons nasce negli USA ed è gestito da un’organizzazione no-profit fondata nel 2001, e diffusasi negli anni a livello mondiale (Italia compresa). Grazie a questo progetto, sono stati predisposti e messi a disposizione degli interessati attualmente sei tipi diversi di modelli di licenza, redatti con lo scopo di colmare le lacune presentate dai modelli tradizionali. L’obiettivo è, appunto, quello di dare la possibilità agli autori di gestire in modo pratico i diritti che intendono mantenere sull’opera, decidendo in base alle specifiche esigenze di ciascuna opera se e come commerciare, riprodurre e diffondere le proprie creazioni e quali limiti di utilizzazione imporre.

I diritti di utilizzazione economica e i diritti morali

Le Licenze Creative Commons possono essere ritenute conformi anche alla normativa italiana in materia di diritto d’autore. La loro legittimità, quindi, dipende dal rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 633 del 1941 (o Legge sul diritto d’autore), finalizzata a disciplinare e a tutelare le opere d’ingegno.

Questa disciplina attribuisce all’autore sia diritti di natura patrimoniale sia diritti morali sulle sue creazioni.

I diritti patrimoniali, o di utilizzazione economica, consistono nel diritto dell’autore di sfruttare economicamente la propria opera e di percepire un compenso per l’utilizzazione della stessa. Per loro natura, i diritti patrimoniali sono rinunciabili e possono essere oggetto o di un contratto di cessione, con cui si cedono tutti i diritti di utilizzazione economica e, volendo, anche la proprietà dell’opera, oppure di un contratto di licenza, con cui si permette ad altri soltanto l’utilizzo dell’opera, senza cederne la proprietà.

I diritti morali invece sono diritti legati alla personalità dell’autore e sono di per sé irrinunciabili e inalienabili. Quindi, l’autore al tempo stesso può diffondere e sfruttare economicamente la propria opera tramite la cessione o la concessione in licenza senza mai rinunciare alla paternità della stessa.

Due esigenze contrapposte: tra Copyright e Copyleft

La Legge sul diritto d’autore, che come abbiamo visto è stata emanata nel 1941, nasceva in un’epoca in cui le opere da tutelare erano caratterizzate dalla materialità e dalla territorialità: per questo, le uniche esigenze che venivano avvertite erano la protezione completa dell’opera e il mantenimento di tutti i diritti.

Oggi, invece, si possono individuare due esigenze contrapposte: da un lato, quella di tutela e difesa della proprietà intellettuale, dall’altro, quella di libera circolazione delle idee e delle opere, favorita dallo sviluppo della tecnologia.

Queste due esigenze possono essere ben rappresentate con due termini di origine anglosassone: “Copyright”, accompagnato dalla terminologia all rights reserved (tutti i diritti riservati), che indica l’esigenza di piena tutela e protezione, e “Copyleft” accompagnata dalla dicitura no rights reserved (nessun diritto riservato), che, al contrario, si riferisce all’esigenza di diffusione e libera circolazione dell’opera.

Ma è possibile un sistema che permetta all’autore di mantenere per sè alcuni diritti, pur favorendo la circolazione e la diffusione della sua creazione?

Le licenze Creative Commons

Le licenze Creative Commons possono essere definite, in via del tutto generale, come una via di mezzo tra il Copyright e il Copyleft (o pubblico dominio) e, infatti, nascono come modello giuridico alternativo con lo scopo di favorire le esigenze di velocità, diffusione, innovazione e creatività, legate al mondo di internet.

Infatti, i contenuti coperti dal copyright tradizionale sul web non potrebbero circolare ed essere condivisi senza l’autorizzazione preventiva dell’autore. Questo meccanismo rallenterebbe significativamente il processo di crescita e diffusione di contenuti sul web, impedendo agli utenti di svolgere legalmente quelle attività che invece costituiscono uno dei punti di forza di questa tecnologia, che mette in connessione una molteplicità di persone e contenuti in ogni parte del mondo, senza limiti di territorialità e in tempi brevissimi.

L’autore, dunque, attraverso l’impiego di una licenza Creative Commons, potrebbe consentire la diffusione della propria opera sul web senza gli ostacoli dell’autorizzazione preventiva, mantenendo integri i propri diritti fissandone direttamente i limiti di condivisione e di utilizzo.

È bene precisare però che le licenze in questione non nascono con l’intento di aggirare la normativa sul diritto d’autore, ma, piuttosto, si muovono in parallelo ad essa, in quanto rappresentano un compromesso tra le esigenze di circolazione e diffusione di opere e idee e quelle di protezione che sono oggetto della normativa.

A conferma di ciò, ogni Licenza indica in modo chiaro quali sono i diritti ceduti e, in particolare, le condizioni di utilizzo da rispettare per disporre e condividere l’opera in piena legalità.

Esistono, infatti, sei combinazioni diverse di licenze che, in vario modo, autorizzano allo svolgimento di diverse attività ed appongono condizioni di utilizzo più o meno stringenti. In particolare, l’autore può decidere se commercializzare o meno la propria opera, se distribuirla solo a condizioni che non venga apportata alcuna modifica oppure se consentire la creazione di opere derivative. In questo modo, dunque, si coadiuvano gli interessi degli autori che vogliono mantenere la propria opera intatta e le esigenze di quegli autori che al contrario hanno interesse al contributo di tutti alla formazione e crescita dell’opera.

La nuova direttiva Europea, quali problematiche in rapporto al Creative Commons?

La nuova Direttiva (UE) 2019/790 in materia di diritto d’autore, già analizzata in un precedente articolo di questa rivista, sembrerebbe avere come obiettivi, da un lato, quello di modernizzare il diritto d’autore adattandolo alle nuove esigenze della tecnologia e, dall’altro, rafforzare l’effettività dei diritti degli autori.

Tra le varie soluzioni apprestate, una di quelle più contestate – e che interessa più da vicino il sistema del Creative Commons – è stata l’introduzione di un sistema di responsabilizzazione delle piattaforme web in relazione ai contenuti pubblicati coperti dal diritto d’autore. Ora le piattaforme sarebbero tenute a predisporre un sistema di controllo preventivo, ed acquisire un’autorizzazione degli autori, prima di comunicare o rendere disponibili sul web le relative opere e materiali.

Un simile sistema potrebbe quindi apparire come un ulteriore ostacolo alla libera circolazione delle idee e delle opere, che invece, come abbiamo visto, è il principale obiettivo perseguito con il sistema delle Licenze Creative Commons.

Quanto disposto dalla Direttiva Europea, però, potrebbe avere due diversi risvolti rispetto al Creative Commons: o un indebolimento per la loro diffusione, in quanto la legge applicativa potrebbe risultare troppo stringente per l’impiego e l’utilizzo di questo tipo di Licenze, ma anche, viceversa, potrebbe determinare una loro maggiore diffusione, potendo incontrare il favore di molti autori che, in questo modello di tutela, potrebbero trovare maggiore soddisfazione delle proprie esigenze.

Redazione diritto dell’informatica

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