Per intelligenza artificiale si intende comunemente quel ramo dell’informatica deputato alla programmazione e alla progettazione di sistemi, sia hardware che software, che consentano alle macchine la replica del ragionamento umano.

Un sistema di AI (Artificial Intelligence) risulta pertanto tale nel momento in cui è in grado risolvere problemi e svolgere compiti tipici della mente e delle abilità umane.

Nel considerare le numerose potenzialità applicative dell’intelligenza artificiale, si è recentemente sviluppato un acceso dibattito circa la sua estendibilità al settore della giustizia e, in particolare, alla fase decisionale.

Se è infatti vero che l’uso di simili sistemi informatici può essere sicuramente funzionale al corretto andamento della macchina giudiziaria, specie sotto il profilo della riduzione dei tempi di durata che purtroppo spesso la caratterizzano, numerose sono altresì le criticità e gli interrogativi dallo stesso sollevati.

La Carta etica europea per l’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari

L’Unione Europea (e in particolare la Commissione Europea per l’efficacia della giustizia, CEPEJ) ha di recente emanato la “Carta europea per l’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari”, la quale, pur nell’essenzialità del suo contenuto, ha un’importanza fondamentale, perché certifica a livello europeo l’importanza dell’AI e i benefici che possono derivare da una sua applicazione al sistema giudiziario.

In questa Carta viene affermata una serie di principi fondamentali che devono essere sempre alla base di qualsiasi utilizzo dell’AI nel mondo giudiziario e che consistono:

  • nel rispetto dei diritti fondamentali;
  • nel principio di non discriminazione;
  • nel principio di qualità e sicurezza;
  • nel principio di trasparenza;
  • nel principio cosiddetto di “controllo dell’utente”.

Quest’ultimo principio, in particolare, più noto nella versione inglese come “under user control”, è quello che ci interessa principalmente e che caratterizza le problematiche essenziali poste da questi sistemi. Se si riesce a garantire il rispetto di questo principio, la Carta apre anche alla possibilità di utilizzo dell’AI nella giustizia penale: le condizioni necessarie infatti sono che gli utilizzatori del sistema di AI siano soggetti qualificati e, soprattutto, che tale utilizzo sia comunque sempre sottoposto al controllo umano.

Si vuole, in questo modo, evitare un “approccio deterministico”, ovvero il rischio inaccettabile di un eccessivo automatismo o standardizzazione delle decisioni.

L’AI al fianco degli operatori del diritto

Prendendo in considerazione le diverse tipologie di dati che possono essere inseriti nell’elaboratore, gli algoritmi di apprendimento utilizzati dal sistema e il risultato finale che si può ottenere dall’elaborazione, sono stati finora ipotizzati tre possibili utilizzi pratici dell’intelligenza artificiale per affiancare gli operatori del diritto, ovvero: l’analisi di documenti e la predisposizione di atti; la previsione dell’esito di una causa; la formulazione di un giudizio finale.

Tra gli stessi quello su cui concentreremo la nostra analisi è il secondo profilo, relativo alla c.d. “funzione predittiva”. Questa funzione si sostanzia, essenzialmente, nella capacità della macchina di prevedere l’esito del giudizio sulla base di algoritmi operanti su base statistica e/o logica.

Altre interessanti funzioni che è bene ricordare e che in parte sono già concretamente utilizzate consistono, da un lato, nell’impiego dell’AI come strumento di prevenzione della criminalità, attraverso la previsione di luoghi e orari in cui potrebbero essere commesse fattispecie delittuose della medesima specie, e, dall’altro lato, come strumento di integrazione dell’attività del giurista, per le possibili interpretazioni delle norme o per la selezione degli argomenti a sostegno della propria tesi.

La “funzione predittiva” e le possibili criticità di una sua applicazione alla fase decisionale

L’utilizzo della giustizia predittiva, sebbene ancora in fase di embrionale, è già stato sperimentato in altri ordinamenti, in particolare in quello statunitense, ove l’intelligenza artificiale è stata utilizzata come strumento di determinazione del rischio (risk assessment tool) ai fini della previsione della probabilità di recidiva dell’imputato, della determinazione della sanzione e delle misure alternative alla detenzione.

Viste le potenzialità applicative di simili sistemi, in dottrina si è posto il seguente interrogativo: si potrà arrivare ad una integrale sostituzione della figura umana con quella artificiale nelle decisioni giudiziali?

La risposta a tale interrogativo, al momento, non può che essere negativa, e ciò in considerazione di una pluralità di fattori.

In primo luogo, possiamo constatare come una totale automazione della funzione giudiziale sarebbe in contrasto con i principi della Carta etica europea, nella parte in cui prevede la costante supervisione umana sull’utilizzo dei sistemi di AI.

Vi sarebbero poi delle problematiche sotto il profilo sostanziale, in quanto la macchina, pur nel tentativo di emulare il ragionamento umano, operando sulla base di schemi logici che si basano principalmente su una considerazione del precedente giudiziario, non sarebbe comunque in grado di tenere conto delle particolarità, anche minime, del caso oggetto di esame.

Si correrebbe, pertanto, il rischio di una riproduzione pressocché automatica delle decisioni giudiziali, arrivando ad una cristallizzazione del precedente e impedendo l’evoluzione della giurisprudenza. Questo blocco, di conseguenza, farebbe perdere senso alla motivazione, che verrebbe svuotata del suo contenuto, fondandosi le decisioni sempre su quelle precedenti. E ancora, in questo modo, non verrebbero più soddisfatte le legittime attese da parte del cittadino di comprensione di una decisione, che risulterebbe per il diretto interessato priva di contenuto.

La macchina, inoltre, basandosi su una valutazione complessiva dei fatti della causa in oggetto, potrebbe non essere in grado di considerare adeguatamente la gravità dei singoli elementi di fatto e di diritto rilevanti in ciascun caso: questo meccanismo potrebbe determinare una errata valutazione degli elementi probatori dedotti in giudizio, ad esempio, arrivando a dare lo stesso peso a prove ben diverse tra loro.

Tenuto conto dei numerosi profili critici della questione, è probabile che si stabilizzi un uso in funzione meramente ausiliaria all’attività giudiziale dei sistemi di intelligenza artificiale. Così, l’AI servirebbe, ad esempio, per avere un accesso e un’analisi più rapida, ampia e diversificata delle varie fonti normative, oppure per calcolare più precisamente le indennità in materia civile, favorendo, di conseguenza, la risoluzione stragiudiziale delle controversie, in particolare quelle di basso valore economico.

Il caso dell’Estonia: un paese all’avanguardia nell’utilizzo di sistemi di AI

Prima di concludere, è interessante prendere in esame l’esempio dell’Estonia. Questo paese è stato ribattezzato “The Digital Republic”, perché ha digitalizzato tutti i servizi per i cittadini in un’unica piattaforma (denominata X-Road). Questo sistema, in cui confluiscono i dati di tutti i cittadini, consente di compiere direttamente on-line un’ampissima gamma di operazioni, riducendo a pochissimi i casi in cui è richiesta la presenza fisica della persona interessata presso gli uffici competenti.

Anche con riferimento al settore della giustizia, l’Estonia ha di recente avviato un programma innovativo con lo scopo di alleggerire il carico di lavoro degli organi giudiziari per le cause di basso valore economico – determinato attualmente sotto i 7000 euro -. Per fare ciò viene utilizzato un sistema di intelligenza artificiale con il compito di confrontare i dati e le informazioni presentati dalle parti in causa per giungere ad una soluzione di legittimità e, soprattutto, di merito delle controversie. Sempre in linea con il principio dell’“under user control”, è previsto, però, che le parti possano opporsi: in questo caso, sarà comunque possibile un giudizio da parte di un “operatore umano”.

Questo programma potrebbe quindi rappresentare un concreto esempio di “giudice-robot”, segnando una tappa fondamentale nella progressiva digitalizzazione della giustizia.

 

Redazione Diritto dell’Informatica

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