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La sostituzione del disco fisso o della memoria RAM di un personal computer rappresenta un’operazione di routine per molti utenti, soprattutto tra quanti desiderano ottenere un miglioramento delle prestazioni senza dover necessariamente acquistare un nuovo dispositivo.

Un interrogativo molto frequente riguarda la perdita o meno della garanzia prevista dal venditore o dal produttore nel caso in cui l’utente sostituisca questi componenti senza rivolgersi direttamente ad un centro assistenza autorizzato.

Ma è realmente così?

Per rispondere alla domanda è necessaria un’analisi preventiva della normativa vigente in tema di garanzia sui beni di consumo disciplinata dal Codice Civile e più dettagliatamente dal d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).

 La garanzia del prodotto

La garanzia legale sui beni di consumo riguarda la vendita effettuata nell’ambito di un’attività professionale o imprenditoriale.

In generale, l’art. 1490 del Codice Civile prevede l’obbligo del venditore di garantire l’acquirente da vizi che rendano il bene inidoneo all’uso o siano in grado di diminuirne il valore in maniera apprezzabile.

Il consumatore ha infatti il diritto di ricevere dal venditore un bene conforme all’oggetto del contratto, alle qualità e ai requisiti promessi dal venditore: se il bene presenta dei vizi – siano essi di produzione o di conformità – che si manifestino al momento della consegna o in un momento successivo, il consumatore può rivolgersi direttamente al venditore per ottenere uno dei rimedi previsti dalla legge.

L’art. 132 del codice del Consumo, poi, tratta in maniera specifica la responsabilità del venditore prescrivendo che la garanzia sia attivabile entro 2 anni dal momento dell’acquisto o dalla avvenuta consegna, fermo restando comunque l’obbligo del consumatore di comunicargli l’esistenza del vizio o del difetto di conformità del bene entro 2 mesi dalla scoperta.

Tale forma di garanzia prevede quindi il diritto del consumatore al ripristino, senza spese, della conformità o dell’integrità originaria attraverso la riparazione o la sostituzione del bene con un altro avente caratteristiche analoghe, oppure, qualora ciò non sia possibile, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.

Tale possibilità di scelta non è tuttavia consentita se il rimedio richiesto dal consumatore risulta oggettivamente impossibile o sia eccessivamente oneroso per il venditore rispetto all’altro rimedio (a titolo esemplificativo si pensi all’impossibilità di effettuare la riparazione per la mancanza dei necessari pezzi di ricambio nei modelli fuori produzione oppure il caso in cui la riparazione del prodotto rappresenti un’alternativa meno onerosa rispetto alla sostituzione del bene).

Accanto alla garanzia legale del venditore, il Codice del Consumo ha previsto anche una forma di garanzia convenzionale del produttore, che, di norma, viene regolata da un apposito contratto.

La garanzia del produttore costituisce un’obbligazione accessoria del tutto peculiare assunta nei confronti dell’acquirente finale, rappresentando per quest’ultimo una forma di tutela aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella derivante sia dalle azioni contrattuali per vizi prevista dall’art. 1490 e ss. c.c., sia dalla garanzia di buon funzionamento di cui all’art. 1512 c.c., che, essendo fondate sul contratto di vendita del prodotto, sono esperibili soltanto nei confronti del venditore.

La perdita della garanzia sul prodotto

Fatta questa debita premessa, occorre a questo punto cambiare angolo di prospettiva, ovvero analizzare i casi in cui la perdita della garanzia sia causata da un comportamento o un evento addebitabile allo stesso consumatore.

In generale, la garanzia prestata dal venditore o dal produttore non può essere applicata nel caso in cui il malfunzionamento o l’avaria dipendano da un utilizzo non conforme o diverso da quello indicato nella scheda del prodotto oppure da danni accidentali dovuti ad imprudenza, negligenza o imperizia del consumatore stesso durante l’utilizzo del bene.

Al riguardo, è ormai prassi comune a molti produttori quella di inserire nelle condizioni per la concessione della garanzia apposite clausole che ne prevedano l’esclusione, ad esempio, in caso di manomissione, smontaggio non autorizzato, inosservanza delle istruzioni per l’uso, o montaggio di parti non originali o non conformi alle specifiche tecniche previste.

La sostituzione dell’hard disk o della memoria RAM invalida la garanzia?

Purtroppo, non è possibile fornire una risposta risolutiva a questo quesito.

Innanzitutto, occorrerà verificare se la sostituzione del componente da parte dell’utente è un’operazione prevista dal manuale di istruzioni del prodotto e che ciò non comporti dei rischi per il corretto funzionamento del dispositivo.

La maggioranza dei prodotti attualmente in commercio prevede che la sostituzione di questi tipi di componenti sia un’operazione consentita dallo stesso produttore senza che ciò rappresenti una violazione dei termini contrattuali previsti in tema di garanzia.

In altri casi, la sostituzione del componente potrebbe rivelarsi un’operazione particolarmente difficoltosa o rischiosa per l’utente medio, comportando quindi una manomissione del prodotto e dalle relative funzionalità.

Attenzione particolare andrà posta in relazione al fatto che alcuni produttori, per cercare di dissuadere gli utenti dall’effettuare questo tipo di operazioni, applicano dei veri e propri “sigilli di garanzia” la cui rottura costituisce una violazione delle condizioni previste dal contratto di acquisto ed esonera pertanto il produttore e il venditore dal prestare la garanzia nei confronti del consumatore in caso di rottura o malfunzionamento.

Un’altra ipotesi non del tutto infrequente è rappresentata dalla sostituzione di componenti con altri non originali, non compatibili o non supportati dal dispositivo, i quali, in caso di installazione, potrebbero comprometterne il corretto funzionamento e non risultare coperti da alcuna garanzia.

Conclusioni

In conclusione, prima di effettuare tali operazioni sul dispositivo è sempre opportuno consultare il manuale dell’utente e verificare attentamente che queste non comportino una violazione dei termini contrattuali e di conseguenza l’invalidazione della garanzia fornita dal venditore o dal produttore.

Dott. Ercole Dalmanzio

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