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Quando si conclude un contratto è bene prestare particolare attenzione alle clausole che disciplinano la facoltà di recesso dei contraenti. Queste clausole, infatti, consentono di porre fine al rapporto contrattuale in un ampio ventaglio di situazioni.
Sia che vogliate recedere dal contratto, sia che subiate un recesso da parte del contraente è bene conoscere le regole che disciplinano tale facoltà così da poterla esercitare correttamente e da potersi tutelare da recessi per voi pregiudizievoli.
Vediamo insieme cos’è il recesso e le principali regole che lo disciplinano.

 

Che cos’è il recesso di un contratto?

Quando si decide di restituire un bene acquistato su internet entro 14 giorni dalla consegna, oppure, di non rinnovare l’abbonamento mensile al servizio di streaming online si esercita quella che in gergo giuridico viene definita come facoltà di recesso. Così facendo si pone fine al rapporto contrattuale, liberando entrambe le parti dai rispettivi obblighi.

Come avete potuto capire, nonostante il recesso investa il rapporto contrattuale nella sua interezza non è necessario, ai fini della sua validità, il consenso altrui.

Ma se è vero che il contratto viene concluso solo con la volontà conforme di tutte le parti, com’è possibile liberarsi così facilmente dai propri obblighi? Proprio perché il recesso costituisce una deroga all’efficacia vincolante del contratto non lo si può esercitare a meno che la legge o le parti non lo abbiano espressamente previsto.

 

Quando è possibile recedere dal contratto?

Tra le fonti del recesso occorre menzionare anzitutto il contratto stesso: non è raro, infatti, che le parti ritengano utile riconoscersi a vicenda la facoltà di recesso.

Casi del genere si verificano soventemente nei contratti associativi, ossia quei contratti mediante i quali più soggetti si associano per la realizzazione di uno scopo comune. Si prendano ad esempio i contratti di consorzio o i contratti di rete tra imprese. Sono anche questi tipiche categorie contrattuali mediante le quali più imprese decidono di coordinarsi e di esercitare in comune una o più attività. Tali tipologie di contratti richiedono l’esistenza di un particolare rapporto fiduciario tra le imprese, il cui venir meno potrebbe porsi come ostacolo alla realizzazione dello scopo prefissato. Proprio al fine di scongiurare la permanenza di imprenditori che non condividono più lo stesso scopo si ritiene utile concedere la facoltà di recesso a tutti i membri del consorzio o della rete.

Sebbene nei contratti associativi le clausole che disciplinano il recesso sono inserite per prassi contrattuale, molto spesso il legislatore disciplina da sé alcune ipotesi di recesso al fine di contemperare i diversi interessi in gioco.

Si prenda ad esempio l’art. 2473 del Codice civile. Con questo il legislatore ha voluto riconosce al socio la facoltà di recesso in due situazioni: 1) quando si verificano importanti cambiamenti inerenti la società e i diritti dei soci; 2) quando la società è contratta a tempo indeterminato.

Nel primo caso il legislatore ha voluto tutelare chi non abbia consentito a tali cambiamenti, riconoscendo così solo ad esso la facoltà di recesso. Nel secondo caso invece il legislatore persegue un fine diverso, ossia quello di scongiurare la creazione di vincoli perpetui, ossia senza fine. Per tale ultima ragione la facoltà di recesso è riconosciuta invece a tutti i soci.

Quello appena citato non è altro che un esempio, numerose sono le disposizioni previste nel Codice civile e da leggi speciali che disciplinano il recesso da determinate tipologie contrattuali. Si pensi all’art. 1616 sul recesso dal contratto d’affitto a tempo indeterminato, oppure all’art. 52 del Codice del consumo sul recesso del consumatore entro 14 giorni dall’acquisto (se effettuato fuori dai locali commerciali o a distanza).

Per le ragioni testé esposte non bisogna mai soffermarsi alla semplice lettura del contratto, ma è bene vedere se per il contratto da cui vogliate recedere vi sia una legge che lo disciplini e se questa contenga norme sulla facoltà di recesso dei contraenti.

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Il recesso del contratto è sempre esercitabile se…

“Il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all’esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, la quale è in sintonia con il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto.”

Corte Suprema di Cassazione, Sentenza del 1° luglio 1998, n. 6427

Al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore, la giurisprudenza ha individuato una regola di portata generale che riconosce la facoltà di recesso ogni qual volta si è in presenza di un contratto a tempo indeterminato.

Nel nostro ordinamento vige infatti una regola non scritta (c.d. principio di ordine pubblico), secondo cui non è possibile costruire vincoli perpetui, ossia senza fine. Un contratto del genere, in quanto contrario all’ordine pubblico, sarebbe nullo ex art. 1418 del Codice civile.

Se avete concluso un contratto senza aver pattuito un termine e la legge nulla dice in merito non preoccupatevi, la Corte di cassazione ha più volte ribadito che in simili casi si è in presenza di un contratto a tempo indeterminato con facoltà di recesso (art. 1424 c.c.).

 

Limiti ed effetti del recesso

L’art. 1373 del Codice civile recita:

«Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita

È salvo in ogni caso il patto contrario».

Da una prima lettura della disposizione citata si evince come il recesso non possa essere esercitato indiscriminatamente; il legislatore ha individuato specifici limiti volti a tutelare da un lato la certezza dei rapporti contrattuali e dall’altro l’interesse della controparte all’esecuzione della prestazione concordata. Per tale ragione l’art. 1373 del Codice disciplina i limiti e gli effetti del recesso qualora le parti nulla abbiano previsto in tal senso.

Così, nei contratti ad esecuzione istantanea, quali ad esempio la compravendita, il recesso può essere esercitato fintantoché non abbia avuto un principio di esecuzione: se una delle parti avesse già consegnato il bene o corrisposto il prezzo l’altra parte non potrà più recedere dal contratto.

Tale regola però non si applica nei contratti a esecuzione continuata o periodica, quali ad esempio un contratto di fornitura. In questo caso il recesso scioglie il rapporto contrattuale solo pro-futuro, non investe, invece, le prestazione già eseguite ed entrate nel patrimonio della controparte e non si potrà richiedere la restituzione di quanto corrisposto.

Le due regole appena descritte si applicano quando il contratto o la legge non preveda diversamente. Accade spesso, invece, che le parti deroghino alle regole citate. Per tale ragione occorre prestare particolare attenzione durante la trattative nel regolare le ipotesi e le modalità del recesso.

 

Buone pratiche per la redazione di una clausola di recesso del contratto

Come può essere bilanciato l’interesse di chi faccia affidamento sull’esecuzione del contratto?

A tal fine un ruolo molto importante gioca la libertà contrattuale, grazie a questa le parti possono regolare il diritto di recesso secondo le esigenze del caso specifico. Vediamo alcuni aspetti da tenere in considerazione quando si vuole regolare la facoltà di recesso.

La prima cosa da valutare è quella se si vuole concedere, a sé stessi o alla controparte, un termine per il “ripensamento”. In questo caso può essere molto utile prevedere un breve termine entro il quale esercitare la facoltà di recesso.

Occorre poi stabilire quale sia il grado di certezza che si intende attribuire al rapporto contrattuale, ciò vale soprattutto per i contratti duraturi nel tempo. Maggiore è la stabilità che si desidera ottenere, minori dovranno essere le possibilità di esercitare il recesso. Per raggiungere tale obiettivo è possibile prevedere una penale così da scoraggiare gli aspiranti contraenti ad avventurarsi in relazioni che non intendano portare a compimento.

Un’altra soluzione è quella di individuare le singole fattispecie che danno origine al diritto di recesso. In questo modo le parti concordano a priori quali sono le cause che fanno sorgere l’interesse per una di loro a porre fino al rapporto contrattuale.

Volete assicurarvi, invece, che il contratto venga eseguito per un periodo tale da permettervi di raggiungere i primi obiettivi?

In questo ipotesi è possibile individuare un termine iniziale prima del quale non è possibile esercitare il recesso.

In ogni caso è buona prassi per i contratti a esecuzione continuata o periodica indicare un periodo di preavviso così da consentire sia alla parte recedente che alla parte receduta di trovare valide alternative nel mercato.

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Si può abusare del diritto di recesso?

Il fatto che il contratto o la legge vi riconosca la possibilità di recedere da un contratto non vuol dire che tale diritto possa essere esercitato in modo del tutto arbitrario e imprevedibile; nemmeno se la facoltà di recesso sia libera, ossia senza l’obbligo per il recedente di giustificare la propria scelta.

Vediamo cosa dice la giurisprudenza a riguardo:

“La corrispondenza al canone di buona fede dell’esercizio del diritto di recesso previsto in un contratto deve essere valutata nel contesto dei rapporti intercorrenti tra le parti, al fine di accertare se il recesso sia stato esercitato secondo modalità e tempi rispondenti ad un interesse del titolare meritevole di tutela piuttosto che al solo scopo di recare danno all’altra parte.”

Corte Suprema di Cassazione, Sentenza del 16 ottobre 2003, n. 15482

“Nel contratto di patrocinio legale, l’esercizio, in assenza di giusta causa, del diritto di recesso da parte del professionista non incide sull’effetto risolutorio del vincolo sinallagmatico, ma si ripercuote sulla possibilità, per il cliente, di richiedere il risarcimento del danno e sul diritto di rifiutare il pagamento del compenso sino a quel momento maturato, stante l’illegittima cessazione del rapporto contrattuale”

Corte Suprema di Cassazione, Ordinanza del 24 novembre 2021, n. 36531

Come potete vedere la giurisprudenza tutela gli interessi di coloro che facciano affidamento sull’esecuzione del contratto.

A tutela della parte receduta è possibile invocare la violazione dell’art. 1375 del Codice civile: «Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede».

La violazione del canone della buona fede determina un inadempimento contrattuale che, in quanto tale, comporta un danno risarcibile ex art. 1218.

Attenzione, dunque, se volete recedere da un contratto è bene che ciò avvenga secondo modalità tali da scongiurare un possibile pregiudizio della parte receduta.

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