web social network

Le fonti del diritto continuano ad essere minate dal sempre più frequente uso dei social networks, che, in alcuni casi, può creare grande confusione.

Può, infatti, accadere che Ministri, Parlamentari o altri esponenti della pubblica amministrazione pubblichino sui siti ufficiali del proprio settore di appartenenza tweet o post in cui, in un certo senso, anticipano la soluzione di questioni oggetto ancora oggetto di discussione, influenzando l’attività dei soggetti interessati, i quali possono, in certi casi, credere che la decisione riferita sia quella ufficiale.

Un caso del genere si è verificato nella vicenda decisa con la sentenza che andrò ad analizzare nel prosieguo dell’articolo, dove il Consiglio di Stato ha voluto sottolineare come un tweet (e molto probabilmente anche un post su altri social), non rientrando nel requisito della tipicità che la legge richiede per gli atti amministrativi, non può in alcun modo essere assimilato a questi ultimi.

Prima di analizzare il caso, ritengo opportuno precisare cosa la legge italiana intende per “atto amministrativo” e quali sono i requisiti che deve possedere per essere definito come tale.

 

L’atto amministrativo

Secondo il diritto, un atto amministrativo è quell’atto giuridico prodotto da un’autorità amministrativa (come, ad esempio, un ministro) nell’esercizio delle proprie funzioni.

Ogni atto amministrativo è espressione di un potere autoritativo in quanto, indipendentemente dalla volontà di chi ne è destinatario, questo produce comunque i propri effetti.

Proprio per la forza imperativa di tali atti, sono stati indicati determinati requisiti senza i quali l’atto non può definirsi come tale.

Il primo elemento che viene richiesto è l’intestazione, intesa come indicazione dell’autorità che emette il provvedimento, poiché solo determinate autorità sono competenti ad emettere un certo tipo di atto.

E’ poi necessario il preambolo, in cui sono indicati la legge che giustifica l’emanazione del provvedimento e tutti gli atti preparatori all’emanazione: infatti, da un lato, il principio di legalità richiede che ogni attività amministrativa debba avere il proprio fondamento nella legge, dall’altro, un provvedimento definitivo richiede l’attuazione vari mini-atti procedurali necessari per arrivare alla sua emanazione.

Elemento importantissimo degli atti amministrativi è la motivazione, con la quale vengono indicati gli interessi che sono oggetto del provvedimento e viene chiarito, nel caso in cui vengano sacrificati alcuni interessi a favore di altri, perché ai secondi sia riconosciuta maggior rilevanza.

Nel dispositivo viene, invece, indicato ciò che la pubblica amministrazione richiede in concreto, vale a dire il contenuto materiale dell’atto.

Devono seguire, infine, l’indicazione del luogo, della data e la firma dell’autorità che emette l’atto (o di un suo delegato).

Questi sono i requisiti necessari perché un atto possa essere definito “atto amministrativo” e appare, quindi, comprensibile che un semplice tweet difficilmente li possegga.

 

Il Caso

Il Caso analizzato dal Consiglio di Stato (sent. n. 769/2015) riguarda un Comune che, nel 2013, aveva deciso di avviare dei lavori per la riqualificazione di una piazza, avendo già ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie.

Tuttavia, una volta cominciati i lavori, vi era stata la ferma opposizione da parte di alcune associazioni e comitati locali contrari al nuovo progetto.

Per sostenere le proprie ragioni, tali organizzazioni avevano fatto leva sull’appoggio loro riconosciuto da un Ministro, il quale, nell’effettuare delle verifiche, aveva informalmente chiesto al Comune, con un tweet (e pubbliche dichiarazioni), di sospendere i lavori, anticipando così l’emissione di un successivo provvedimento.

In seguito, veniva emesso un provvedimento degli stessi organi dirigenziali del Ministero, destinato al Comune in questione, con il quale si ordinava la sospensione dei lavori. Il Comune, tuttavia, si rifiutava di attenersi a tale provvedimento e ricorreva al Tar per opporvisi, ritenendo che il tweet pubblicato dal Ministro integrasse un eccesso di potere. Secondo il Comune, infatti, tramite quel tweet era stata illegittimamente espressa la volontà di sospendere i lavori, in quanto il Ministro non era competente ad emettere il provvedimento, di competenza dirigenziale. Con il cinguettio, infatti, il Ministro aveva comunque influenzato gli addetti ai lavori.

Il Tar aveva accolto le richieste del Comune, poiché, essendo state rilasciate legittimamente tutte le autorizzazioni necessarie, non era possibile emettere un provvedimento cautelare di sospensione dei lavori (secondo l’art. 28 del TU delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali “1 Il soprintendente può ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli 23, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall’approvazione. 2 La stessa facoltà spetta al soprintendente per i lavori relativi alle cose indicate nell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), anche quando non sia intervenuta la dichiarazione a norma dell’articolo 6. 3. Nel caso previsto al comma 2 l’avvio del procedimento di dichiarazione è comunicato non oltre trenta giorni dall’ordine di sospensione: se entro tale termine non è effettuata la comunicazione, l’ordine di sospensione si intende revocato.”). D’altra parte, però, il Tar riteneva  che il tweet contestato non fosse impugnabile autonomamente, in quanto non qualificabile come atto amministrativo (dunque, non un atto espressione della volontà di sospendere dei lavori).

Il Comune, peraltro, impugnava il tweet anche in appello al Consiglio di Stato.  Anche il Giudice dell’Appello, dopo aver ribadito che la sospensione dei lavori non poteva essere consentita, si soffermava sul cinguettio e confermava che esso, essendo privo degli elementi essenziali richiesti dalla legge, non poteva in alcun modo essere assimilato ad un atto amministrativo di volontà e, dunque, non era impugnabile autonomamente.

 

Conclusioni

Nonostante la conclusione, il caso analizzato resta comunque di particolare peculiarità ed interesse, perché, oggigiorno, sono numerosi i casi in cui  esponenti della politica e della pubblica amministrazione pubblicano, in modo completamente arbitrario, le proprie dichiarazioni ed i propri pensieri anche su siti ufficiali.

Non sarebbe quindi inutile un eventuale intervento del legislatore volto a limitare questo tipo di attività al fine di evitare l’ingenerarsi di inutili confusioni.

Dott. Luigi Dinella

Ultimi aggiornamenti

password garante
Con il provvedimento n. 9962283 del 7 dicembre 2023, il Garante per la Protezione dei Dati Personali e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) hanno emanato alcune Linee Guida in materia “Funzioni Crittografiche e Conservazione delle Password”. Successivamente, con un comunicato del 1° marzo 2024, il […]
intelligenza artificiale settimana lavorativa
Avv. Giuseppe Croari – Dott.ssa Francesca Gattarello Ad oggi sono notoriamente risaputi i vantaggi che l’intelligenza artificiale ha apportato anche nel mondo del lavoro (a tal proposito vi segnaliamo questo articolo). A ciò si aggiunga la maggiore consapevolezza che la società ha acquisito, negli ultimi anni, […]
contratto vendere webinar
Hai mai pensato al tuo contratto come a un’arma segreta per il successo? Probabilmente no. La maggior parte delle persone considera il contratto come un ostacolo burocratico, un documento noioso e pieno di “legalese” incomprensibile. Ma se ti dicessi che il tuo contratto può essere molto […]

Iscriviti alla nostra newsletter

i nostri social

Guarda i nostri video e rimani aggiornato con notizie e guide

Lo sapevi che per continuare a fare Smart Working in azienda bisognerà adottare degli accorgimenti entro il 30 giugno?

Le modalità per fare marketing si sono evolute di pari passo alle norme in tema di privacy, questo porta ad un binomio complesso: lead generation e privacy. Come fare contatti rispettando però il GDPR?

Il marchio oggi non rappresenta meramente un simbolo identificativo, ma diviene uno degli elementi fondanti della brand identity di un’impresa. La registrazione è fondamentale per tutela e VALORE del tuo business.