L’"hosting provider" che consenta agli utenti di accedere ad un "newsgroup" non può essere ritenuto responsabile per i messaggi che passano attraverso i propri elaboratori. Ciò in quanto il "provider" si limita a mettere a disposizione degli utenti lo "spazio virtuale" dell’area di discussione e non ha alcun potere di controllo e di vigilanza sugli interventi che vi vengono man mano inseriti. Diversamente ragionando, si verrebbe ad introdurre una nuova ed inaccettabile ipotesi di responsabilità oggettiva, in aperta violazione alla regola generale di cui all’art. 2043 c.c. che, come è noto, fonda la responsabilità civile sulla colpa del danneggiante.

(Trib. Lucca, 20/08/2007).

Testo integrale della sentenza

Tribunale di Lucca
Sezione Civile
Sentenza del 20 agosto 2007

Il Giudice,
letti gli atti del procedimento, sciogliendo la riserva

OSSERVA
Con ricorso depositato in data 30 maggio 2007, la X lamentava il carattere diffamatorio di alcuni messaggi pubblicati sulla rete INTERNET e, adducendo che il numero IP da cui essi risultavano provenire era assegnato alla società Y e che i medesimi erano reperibili attraverso il motore di ricerca Google chiedeva al Tribunale di Lucca, in via di urgenza, di voler ordinare alla convenuta di cessare immediatamente l’utilizzo del numero IP …, di togliere a sua cura e spese tutti i messaggi sinora trasmessi ed ordinare altresì al motore di ricerca Google Italia SRL di eliminare i messaggi dal News Group it.comp.reti wireless.

Si costituiva in giudizio la società Y, contestando il fondamento della domanda e il Giudice disponeva la integrazione del contraddittorio con la Google Italy SRL.

A sua volta la chiamata in causa Google Italy SRL eccepiva la propria estraneità ai fatti dedotti in giudizio precisando che il ogni caso solo la società Google Inc. è legittimata ad eliminare i messaggi inviati sul sito.

Va anzitutto evidenziato che nel caso in esame la convenuta si è limitata esclusivamente ad erogare il servizio di connessione ad INTERNET attraverso degli indirizzi IP numerici di natura dinamica suscettibili di essere assegnati, di volta in volta, al momento della connessione ai vari utenti e che i messaggi indicati dal ricorrente come denigratori apparivano sul newsgroup facente capo a Google SPA.

Orbene, le pregresse considerazioni rendono evidente l’estraneità della Y ai fatti contestati posto che in ogni caso quest’ultima non potrebbe in alcun modo procedere, sotto il profilo eminentemente tecnico, a rimuovere i messaggi da un forum. É bene anche sottolineare che la Y ha provveduto immediatamente ad attivarsi, per quanto di sua competenza, sospendendo l’utilizzo del numero IP sopra indicato, circostanza che però di per sé non è risolutiva del problema prospettato dal ricorrente posto che, trattandosi di indirizzo dinamico, esso viene assegnato di volta in volta, in via automatica, ai vari utenti che si connettono tramite il servizio e dunque non è idoneo ad impedire ulteriori connessioni da parte dell’autore dei messaggi con numeri IP diversi.

É pacifico altresì che il motore di ricerca Google è di titolarità della società Google Inc. con sede in California, società responsabile in via esclusiva della gestione del motore di ricerca e dei servizi a questo commessi e dunque la chiamata in causa di Google Italy è estranea al trattamento dei dati effettuato attraverso i server della predetta società estera, dei quali quest’ultima risulta avere la esclusiva disponibilità.

É bene anche sottolineare che nessuna responsabilità sarebbe in ogni caso addebitabile a nessuna delle società sopra indicate, talché si palesa superflua l’estensione del contraddittorio nei confronti di Google Inc. Ed invero, la società Y si è limitata a fornire la connessione alla rete e l’operatore che consente agli utenti di accedere ai newsgroups (riconducibile nella specie a GOOGLE) non può essere ritenuto responsabile per i messaggi che passano attraverso i propri elaboratori in quanto si limita a mettere a disposizione degli utenti lo spazio virtuale dell’area di discussione e non ha alcun potere di controllo e di vigilanza sugli interventi che vi vengono man mano inseriti; diversamente si verrebbe ad introdurre una nuova ed inaccettabile ipotesi di responsabilità oggettiva, in aperta violazione alla regola generale di cui all’art. 2043 CC che, come è noto, fonda la responsabilità civile sulla colpa del danneggiante.

Del resto, in linea con tale impostazione è il Decreto Legislativo n. 70/2003 che sancisce l’assenza dell’obbligo generale di sorveglianza del provider sulle informazioni che trasmette o memorizza né la sussistenza di un obbligo di ricercare circostanze che indichino il compimento di atti illeciti.

Ed invero, è indubbio che la responsabilità per i contenuti dei messaggi è, in linea astratta, attribuibile solo agli autori degli stessi; per completezza si osserva, nel merito, che allo stato non vi sono elementi concreti per ritenere che i messaggi in questione abbiano una natura diffamatoria – sostanziandosi essi in giudizi sulle caratteristiche squisitamente tecniche dei prodotti … – (e dunque manifestazione del diritto di critica) inseriti in un forum, e dunque in linea con i toni informali che caratterizzano lo scambio diretto di opinioni su Internet.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Tenuto conto della particolarità del caso sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali

P.Q.M.

Respinge il ricorso.
Compensa le spese processuali.
Lucca 20 agosto 2007
Il Giudice
Dr.ssa Daniela Rita Tornesi

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