Più specificatamente, il Garante ha vietato
l’ulteriore trattamento illecito dei dati personali a cinque società
che inviavano pubblicità tramite fax e posta elettronica senza il
preventivo consenso degli interessati.
In
tutti i casi il Garante è intervenuto a seguito delle segnalazioni da
parte di alcuni utenti che continuavano a ricevere e-mail e fax
indesiderati nonostante non avessero mai manifestato alcun consenso
all’uso dei dati.
Dagli accertamenti è risultato, infatti, che le
società ricavavano le informazioni personali da elenchi telefonici
"categorici" (come le Pagine Gialle) e da registri pubblici, anche
tramite Internet, e inviavano sistematicamente lo spam. Le
società non richiedevano il consenso prima dell’invio dei messaggi
promozionali. Alcune di queste fornivano l’informativa con la richiesta
di consenso insieme alla pubblicità, contestualmente all’invio del
primo fax o e-mail che aveva già un contenuto di carattere commerciale.
L’Autorità
ha ribadito, invece, che quando si usano sistemi automatizzati per
inviare messaggi promozionali a scopo di marketing è comunque
necessario acquisire prima il consenso del destinatario, anche quando i
dati siano reperiti dagli elenchi categorici o dagli albi pubblici. Gli
utenti avevano inoltre lamentato anche la concreta impossibilità di
opporsi al trattamento da parte di tre società, malgrado i diversi
tentativi di far cessare l’invio dei messaggi indesiderati. Il Garante
ha, dunque, prescritto a tre delle cinque società di predisporre le
misure idonee a rendere agevole ed effettivo l’esercizio dei diritti
dell’interessato, dando all’Autorità un documentato ed immediato
riscontro circa l’avvenuto adempimento.