Il web corre più veloce della realtà: quante volte abbiamo sentito pronunciare questa frase?

Ebbene, il web va più veloce anche della legge, che a quanto pare non riesce a sostenere i ritmi incalzanti del mondo digitale, che oramai copre la quasi totalità degli aspetti delle nostre vite, semplificandole per certi versi, ma per altri rendendole più complesse.

Per il motivo sopra detto, ovverosia del ritmo sostenuto con cui si evolve il mondo digitale, è un dato di fatto che il web possa essere paragonato ad una sorta di paese dei balocchi, all’interno del quale è concesso ciò che al suo esterno lecito non è.

Con i dovuti distinguo del caso, ma è innegabile che il raggio d’azione dei controlli è più sfumato nelle attività virtuali, rispetto a quelle cd. reali.

L’Unione Europea ha voluto porre un freno a questa eccessiva libertà, per iniziare a regolamentare ciò che avviene online, in modo tale da poter da un lato controllare gli operatori economici (e non solo) virtuali, ma dall’altro tutelare i soggetti che si affidano alle mani, non sempre rette ed integerrime, di coloro che decidono di fare business online.

 

Nuove regole per Social, eCommerce e Business online

In quest’ottica, è stata approvata in sede di Parlamento Europeo la proposta di legge sul DSAil Digital Services Act – un testo normativo che si occupa della regolazione del mondo digitale sia in tema di competenze, ma soprattutto in tema di responsabilità.

Il DSA è stato proposto dalla Commissione Europea – assieme al DMA (Digital Markets Act) – all’interno del più ampio quadro della complessiva riforma dello spazio digitale, promossa dalla Commissione nel 2020.

Riforma di sistema che si presenta come necessaria, in quanto ad oggi la normativa UE al riguardo è la direttiva 2000/31/CE sull’e-commerce.

Gli ambiti interessati dal DSA sono molteplici e di respiro multidisciplinare.

Partendo dalla regolamentazione delle piattaforme online, sia passa per i social network, per arrivare ai mercati online e procedere ancora: insomma, chi più ne ha più ne metta, uno spaccato preciso e puntuale di quanto il mondo virtuale – ad oggi – sia diventato immenso e, soprattutto, complesso.

 

Maggiore tutela per chi usufruisce di servizi digitali

Se l’esigenza che ha dato vita a questa proposta di legge consiste nel mettere ordine a ciò che ordinato affatto non è, il fine è più pragmatico: offrire una tutela giuridica agli utenti del mercato e dei servizi digitali, che utilizzando il web possono accedere ad una quantità di risorse potenzialmente infinite ma che, parallelamente, sono esposti a pericoli e rischi non ben definiti, quantificabili e prevedibili, complice l’internazionalità del web, che non conosce confini geografici e nemmeno geopolitici.

Si pensi inoltre alla platea dei soggetti che in epoca odierna usufruiscono di servizi digitali, spesso sono soggetti minori d’età che nel mondo reale non possono accede a contenuti e servizi che online invece sono facilmente reperibili. È poi doveroso precisare come i rischi da esposizione aumentino esponenzialmente quando sono i minori gli utenti del web.

 

Cosa impone il Digital Services Act?

Di seguito un quadro riassuntivo dei maggiori temi innovativi che interessano lo spazio digitale UE:

  • obbligo di collegamento tra i fornitori di servizi/contenuti/ben digitali e utenti: con la nuova normativa deve sussistere in capo ai fornitori di servizi digitali l’obbligo di risultare – in primisidentificabili (nel concreto: un utente deve sapere chi gli vende un determinato prodotto che acquista online o chi ha scritto una determinata notizia su di una piattaforma web informativa, questi ultimi non possono essere dei soggetti anonimi non identificabili, come spesso oggi accade) – in secundis – l’interessato deve essere rintracciabile o reperibile in caso di problemi di ogni genere o, nello specifico, del malfunzionamento del bene venduto via web.

A tale ultimo proposito, è stato introdotto dal DSA un vero e proprio obbligo di rafforzare il tracciamento dei commercianti, nell’ottica di garantire la vendita di beni sicuri all’utente web;

  • introduzione di norme per la rimozione di beni, servizi o contenuti illegali online: è stato previsto un meccanismo di cd. “notifica ed azione”, tramite il quale al reclamo deve seguire necessariamente il tempestivo intervento dei prestatori di servizi notificati;
  • implementazione dei sistemai a garanzia della trasparenza: sia per quanto riguarda la pubblicità, sia per quanto riguarda la richiesta del consenso al trattamento dei dati (riguardo quest’ultimo punto, è stato specificato che le procedure per negare il consenso non possono e non devono essere più laboriose e macchinose rispetto a quelle atte ad accettarlo);
  • obblighi in capo alle piattaforme di grandi dimensioni: in termini di adozione di misure atte a contenere i rischi e gli abusi. Inoltre, le piattaforme utilizzate da una percentuale al di sopra del 10% della popolazione europea dovranno obbligatoriamente munirsi di un sistema di sorveglianza.
  • rafforzamento dei poteri delle autorità sul controllo delle piattaforme digitali: intesi sia come maggiori poteri di concreto accesso alle piattaforme per verificarne il funzionamento, sia – in termini più generali – come promozione di una effettiva collaborazione tra le autorità pubbliche per l’applicazione efficace del DSA nel territorio europeo.

 

Il DSA fa riferimento al GDPR?

Il GDPR in questo caso svolge una duplice funzione, in termini di rapporto causa/effetto al DSA:

  • rappresenta la fonte per quanto riguarda gli specifici obblighi di tracciabilità, informazione e trasparenza;
  • diviene musa ispiratrice per un approdo ad altri lidi delle tutele inaugurate dal GDPR: in tal caso il rapporto tra fornitore di servizi ed utente, all’interno dello spazio digitale.

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