Telemarketing indesiderato e possibilità di opporsi

Con telemarketing si definisce quella particolare attività di commercializzazione (marketing, appunto) effettuata prevalentemente mediante lo strumento telefonico e volta sia alla vendita di beni e servizi, sia alla pubblicizzazione commerciale di una determinata azienda e dei suoi prodotti.

Capita a tutti al giorno d’oggi di ricevere telefonate da parte di call center che in modo più o meno insistente tentano di promuovere i propri servizi, tuttavia ancora non tutti sanno che da qualche anno il legislatore ha previsto uno strumento, il Registro delle Opposizioni, disciplinato dal D.P.R. 178/2010, con lo scopo di impedire l’utilizzo del proprio numero telefonico da parte di soggetti terzi per finalità di marketing. Il numero inserito nel Registro delle Opposizioni, infatti, pur permanendo all’interno dei registri telefonici, preclude all’operatore telefonico di contattare l’utente cui quel numero è ricollegato.

Ci troviamo di fronte peraltro ad uno degli strumenti con cui si può realizzare il diritto di opposizione previsto dall’art. 21 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR). L’art. 21, infatti, fornisce all’interessato il diritto di opporsi in determinate ipotesi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, a meno che il titolare del trattamento non dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. In particolare, i paragrafi 2 e 3 dell’articolo sopracitato fanno esplicito riferimento all’attività di marketing diretto: in questo caso, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità e di ottenere l’interruzione delle attività di marketing.

 In cosa consiste il Registro delle Opposizioni

Con legge n. 5/2018 il legislatore italiano è intervenuto al fine di colmare alcune rilevanti lacune riscontrate nel decreto 178/2010, da una parte estendendo l’operatività del Registro delle Opposizioni, dall’altra ampliando gli obblighi degli operatori che svolgono attività di call center.

In primo luogo, è stato previsto che possano essere iscritti all’interno del Registro non solo i numeri di telefonia fissa presenti all’interno di elenchi pubblici, ma in generale tutti i numeri di telefonia fissa ed ancora soprattutto quelli di telefonia mobile. Sebbene tale novità sia fondamentale, considerando non solo il progressivo abbandono dei dispositivi fissi a favore dei telefoni cellulari, ma anche il progressivo abbandono dell’utilizzo degli elenchi pubblici, purtroppo, le novità previste dalla legge in esame per questo servizio non sono ancora operative, perché non è stato ad oggi emanato il Regolamento attuativo che ne dovrà definire il funzionamento concreto.

Altra novità rilevante è quella che permette agli interessati di revocare, anche solo per determinati periodi di tempo, la propria opposizione.

La legge in questione prevede inoltre che tutti i consensi precedentemente resi in qualsiasi forma e mediante qualunque mezzo, finalizzati ad autorizzare il trattamento, possano essere revocati, con conseguente preclusione di ogni attività promozionale, di marketing, statistica o finalizzata ad effettuare ricerche di mercato. Da tale disciplina, peraltro, rimangono esclusi i consensi rilasciati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere e quelli riferiti a rapporti cessati da non più di 30 giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi. Ed ancora, sempre al fine di rafforzare la tutela dell’utente, viene precluso l’utilizzo di numeri ceduti a terzi dal titolare del trattamento, anche se la cessione trova fondamento in un precedente consenso dell’interessato.

Oltre a ciò, in coerenza con quanto previsto dal GDPR, la legge in analisi tenta di fornire una maggior certezza all’utente circa le modalità attraverso le quali i vari operatori telefonici reperiscono i numeri da contattare. Viene prevista infatti la necessità per i predetti operatori di indicare all’utente le modalità attraverso cui sono stati ottenuti i dati. Inoltre, nel caso in cui fossero ceduti a terzi dati relativi alle comunicazioni telefoniche, il titolare dovrà comunicare agli interessati gli estremi del soggetto cui i dati sono stati trasferiti.

Ad ogni modo, i call center sono obbligati a verificare, presso il Registro delle Opposizioni, almeno mensilmente e comunque prima dell’inizio di ogni campagna pubblicitaria, che i numeri da contattare non siano stati inseriti nel Registro.

 Il marketing e il soft-spam nel riformato Codice della Privacy

Il legislatore italiano con il Decreto legislativo n. 101/2018 ha modificato gli articoli 129 e 130 del Codice in materia di dati personali.

L’art. 129, rubricato “Elenco dei contraenti”, afferma che il Garante, in cooperazione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, individua con proprio provvedimento le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico. Tale provvedimento deve necessariamente individuare modalità idonee per la manifestazione del consenso all’inclusione negli elenchi e all’utilizzo dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonché per le finalità di marketing diretto. Tali modalità devono rispettare in primo luogo il principio di massima semplificazione relativamente all’inclusione di dati personali negli elenchi con finalità di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali. Qualora il trattamento esuli da tali fini è necessario richiedere un ulteriore e distinto consenso espresso.

L’art. 130, rubricato “Comunicazioni indesiderate”, evidenzia che l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l’intervento di un operatore, finalizzati all’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (attività, queste, tipiche dei call center), è consentito solo con il consenso del contraente.

Inoltre, ed in ciò sta una delle più importanti novità introdotte dal D.lgs. 101/2018, viene fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 14 della già citata legge n. 5/2018, ossia il divieto di utilizzare compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri telefonici. Quanto detto vale anche relativamente alle comunicazioni elettroniche effettuate mediante posta elettronica, telefax, messaggi di tipo MMS, SMS o di altro tipo. Si passa dunque in sostanza da un sistema di “silenzio-consenso” ad uno in cui il consenso deve necessariamente essere fornito in termini espliciti.

Ulteriori comunicazioni per le finalità sopra esposte, effettuate con mezzi differenti, sono consentite ai sensi degli articoli 6 e 7 del GDPR. Derogando a quanto previsto dall’art. 129, il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 dell’art. 130 può sostanziarsi oggi non solo mediante l’impiego del telefono ma anche mediante posta cartacea. Si amplia così lo spettro di tutela dell’interessato che potrà inserire all’interno del Registro delle Opposizioni anche il proprio indirizzo postale.

è però fatta ancora salva la figura del cosiddetto “soft-spam”. Sempre l’art. 130 del Codice della Privacy prevede infatti che, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato all’atto della vendita di un prodotto o servizio, può non richiedere il consenso nel momento in cui contatta il cliente per promuovere servizi analoghi a quelli già acquistati. In ogni caso, si ribadisce che il soggetto interessato deve essere debitamente informato, in particolare della possibilità di opporsi a tale trattamento e chiedere l’interruzione delle comunicazioni.

Redazione Diritto dell’Informatica

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