garanzia a vitaDiverse case produttrici di hardware offrono una garanzia supplementare sui propri prodotti, che in alcuni casi è addirittura a vita. Essa è denominata convenzionale e si somma a quella prevista come obbligatoria dalla legge (detta, per l’appunto, legale), ma sulla tematica delle garanzie vi è spesso una notevole confusione e molti consumatori rimangono disorientati.

Oggi ci occupiamo di un caso molto particolare: la rottura di prodotti coperti da garanzia a vita acquistati da un consumatore. In questo caso la garanzia è veramente un “plus” oppure è solo uno specchietto per le allodole? E’ effettivamente una tutela per i consumatori?

Generalmente questo servizio supplementare è un’ottima pubblicità per le ditte produttrici, perché il potenziale acquirente è indotto a ritenere che il prodotto sia di eccellente qualità, dal momento che l’azienda che lo produce si impegna a ripararlo anche a distanza di molti anni. Il consumatore ha, infatti, la certezza di poter ottenere la riparazione gratuita del prodotto qualora si verifichi un guasto anche a notevole distanza di tempo: dunque, sembra un’ottima tutela per gli acquirenti.

Come dispone il Codice del consumo (d.lgs. 206/2005), la garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. Lo stesso Codice prevede alcune indicazioni obbligatorie, come la specificazione che tale garanzia si somma a quella prevista dalla legge; inoltre, dispone che devono essere indicati, in modo chiaro e comprensibile, l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere. Ancora, “a richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile” e “deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue”. Se tali requisiti non vengono rispettati la garanzia rimane comunque valida.

Cosa succede se il prodotto si rompe nel periodo in cui si può usufruire unicamente della garanzia convenzionale a vita?

Generalmente sarà necessario inviarlo a proprie spese alla casa produttrice, ossia pagare le spese di spedizione, per cui il costo della spedizione potrebbe addirittura superare il valore del bene (soprattutto qualora la ditta abbia sede all’estero). Considerando la rapida perdita di valore dei prodotti informatici, questa eventualità è tutt’altro che remota.

In un caso simile, un utente ha osservato che ci si può trovare ad acquistare “anche con la tranquillità di essere coperto da una garanzia che a conti fatti non esiste”, dato che “per far valere la garanzia (quindi chiedere la sostituzione del prodotto), si deve spendere una cifra che a volte è superiore al valore del componente stesso”.

Ciò è vero, ma da un punto di vista giuridico non vi è nulla da fare: la casa produttrice non è obbligata a farsi carico delle spese di spedizione, in tutto o in parte, a meno che non si assuma il relativo impegno. Quando si effettua un acquisto, dunque, bisogna valutare con attenzione non solo il tipo di garanzia, ma anche le modalità per usufruirne.

NB: articolo già pubblicato, con modifiche, su “Tom’s Hardware Italia”.

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