
1. La forma del contratto di viaggio on line
Secondo l’opinione dominante in dottrina, il contratto di vendita di pacchetti turistici concluso via Internet dal viaggiatore non richiede né la forma scritta ad probationem (ossia, ai fini della prova della sua esistenza), né la forma scritta ad substantiam (ossia, ai fini della validità dell’atto). Si ritiene che sia sufficiente la c.d. forma informativa: perché il contratto sia pienamente valido ed efficace è fondamentale che lo stesso soddisfi tutti i requisiti informativi prescritti dalla legge.
2. Tempo e luogo dell’adempimento nella consegna del titolo di viaggio e responsabilità del provider
Normalmente, il viaggiatore riceve il titolo di viaggio in formato elettronico, mediante l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica del destinatario (ossia il viaggiatore). Se il destinatario non scarica le proprie e-mail, il mittente si libera dall’obbligazione di consegna provando di aver inviato comunque l’e-mail all’acquirente. Se, invece, l’ e-mail non giunge al server del provider del destinatario, le cose si fanno più complesse. Infatti, in questo caso il mancato recapito della e-mail non può essere ricondotto ad un comportamento del destinatario, bensì al comportamento di un terzo.
In realtà, il bene o il servizio da “trasportare” in Rete rimane sempre nella disponibilità del mittente, ma simultaneamente ne perviene copia identica al destinatario. Tuttavia, chi esegue il “trasporto” è il provider, il quale, svolgendo un ruolo di semplice intermediario, non è la persona autorizzata per legge alla consegna del bene o del servizio. Sul punto, trova applicazione l’art. 1228 c.c., ai sensi del quale “…il debitore che nell’adempimento di un’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro“. Nel nostro caso, il mittente risponderà del fatto del provider. Pertanto, qualora la mail contenente il bene o il servizio non giunga al server del provider del destinatario, il mittente non sarà liberato fino a quando la mail non giungerà presso la casella di posta elettronica del destinatario.
Relativamente al luogo dell’adempimento, la tesi dominante è quella che considera luogo di attuazione del contratto quello in cui si trova la tecnologia di supporto, sia esso il luogo di residenza della persona fisica o la sede stabile di un’attività.
3. Sottoscrizione del contratto di viaggio on line e clausole vessatorie
Il contratto di viaggio online è immateriale, ragion per cui – stante la totale assenza di materiale cartaceo – non può essere sottoscritto mediante il tradizionale metodo dell’apposizione della sottoscrizione autografa.
La legge prevede un metodo “alternativo”, capace di attribuire ai documenti informatici gli stessi effetti giuridici della firma autografa: la c.d. firma digitale. Tuttavia, ella prassi commerciale di Internet, la forma più diffusa per la conclusione di un contratto è il c.d. point & click, sebbene la validità di questo tipo di sottoscrizione sia ancora dubbia. Il point & click si sostanzia in un comportamento concludente dell’accettante, che clicca sul tasto presente sul sito del venditore (“tasto negoziale virtuale”). Sennonché, quello che manca in un contratto concluso mediante questa modalità è la forma scritta, ragion per cui è da escludersi in radice la possibilità di sottoscrivere con la tecnica del point&click una clausola vessatoria. Una via alternativa sia rispetto al point&click che rispetto alla firma digitale e alle mail è rappresentata dalle c.d. “firme elettroniche non qualificate”. Queste possono essere più qualificate rispetto alle mail e maggiormente praticabili rispetto alla firma digitale, ma danno luogo a non poche perplessità. Infatti, mentre la firma digitale gode di una chiara definizione, contenuta nell’art. 1, lett. s), D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale), e dalle relative regole tecniche contenute nel DPCM 13.01.2004, le firme elettroniche non qualificate, pur soddisfacendo il requisito legale della forma scritta, risultano prive di una precisa connotazione e viene rimessa al giudice ogni valutazione circa la loro sussistenza.
4. Conclusioni sui contratti di viaggio on line
Non esiste ancora un provvedimento normativo apposito che riguardi la conclusione dei contratti di viaggio per adesione online. Il problema maggiore si pone quando nelle condizioni generali di viaggio vengono inserite le c.d. clausole vessatorie, in relazione alle quali la legge esige la specifica approvazione per iscritto. La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie ritengono che cliccare sulla singola clausola visualizzata sulla pagina web non equivalga ad approvazione scritta, con la conseguenza che all’acquirente online saranno inopponibili tutte le clausole vessatorie inserite nei contratti via internet, a meno che il proponente non invii all’acquirente un documento cartaceo da sottoscrivere separatamente e rispedire in tempi brevi. Si tratta, a ben vedere, di un orientamento che mira a prevenire l’involontaria e inavvertita accettazione, da parte del cyberconsumatore, di clausole gravose.
Appendice normativa sul contratto di viaggio on line
Riferimenti normativi:
– D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale),;
– DPCM del 13 gennaio 2004 (“Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici”).
Norme citate nel testo:
– art. 1, comma 1, lett. s), D. Lgs. n. 82/2005 (firma digitale): un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.