diritto di recesso viaggi on lineIl diritto di recesso è, in linea di principio, riconosciuto ai consumatori che acquistano on line, grazie alla normativa vigente (non derogabile). La legge riconosce il diritto di recesso anche a chi acquista viaggi on line, al fine di concedere al consumatore – viaggiatore on line uno spazio decisionale successivo all’accordo e apprestare, in tal modo, una tutela adeguata dinanzi alle condizioni contrattuali redatte dai numerosi siti web che vendono viaggi on line. Questi ultimi, infatti, propongono generalmente solo le immagini dei beni e dei servizi offerti, con la conseguenza che quel che il viaggiatore-consumatore on line troverà in loco non sempre corrisponderà in toto all’offerta del sito. Il Codice del consumo, però, pone anche dei limiti all’esercizio del diritto di recesso nei contratti di viaggio stipulati a mezzo Internet. Vediamo i dettagli.

Limiti al diritto di recesso del viaggiatore online

L’esercizio del diritto di recesso da parte del viaggiatore online va incontro a precisi limiti, atteggiandosi in maniera del tutto peculiare in ragione dell’oggetto stesso del contratto di viaggio online.

L’art. 64, comma 1, del Codice del Consumo, in particolare, prevede che “per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall’articolo 65, commi 3, 4 e 5“. Sennonché, l’art. 55 del Codice del Consumo individua i casi in cui il diritto di recesso ex art. 64 è escluso, stabilendo al comma 1, lett. b) che esso non si applica “ai contratti di fornitura dei servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all’atto della conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o ad un periodo prestabilito“. Quest’ultima disposizione ha sollevato il problema della sua applicabilità ai pacchetti turistici tutto compreso conclusi on line, problema al quale la giurisprudenza ha finito col dare risposta affermativa nell’intento di tutelare i fornitori di determinati servizi da improvvisi e immotivati recessi. L’art. 55, comma 2, lett. a), del Codice del Consumo prevede, infatti, l’impossibilità di esercitare il diritto di recesso nei casi di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata prima di 10 giorni dalla conclusione del contratto. E i contratti di viaggio tutto compreso vengono assai spesso conclusi ad una data estremamente vicina a quella della partenza (basti pensare, a tal riguardo, ai “viaggi last minute”), ponendo l’operatore turistico in una posizione di eccessiva debolezza economica dinnanzi all’eventuale recesso del viaggiatore on line.

Diritto di recesso dal contratto di viaggio on line: altre peculiarità

Il diritto di recesso del viaggiatore on line è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 9 e 11 della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) del 1970, nonché agli artt. 86 lett. d), 90, 91 e 92 del Codice del Consumo. In particolare, l’art. 9 della Convenzione prevede un generale potere di recesso oneroso, mentre l’art. 11 contempla un caso particolare di recesso gratuito per giusta causa. L’art. 86 lett. d) del Codice del Consumo contempla, invece, un’ipotesi di recesso parzialmente oneroso in caso di recesso da parte del viaggiatore, limitando l’importo da corrispondere al tour operator al 25% del prezzo versato a titolo di caparra. Infine, gli artt. 90-92 del Codice del Consumo prevedono ipotesi di recesso gratuito del turista per la modifica dei presupposti di viaggio nei seguenti casi:

– quando l’aumento del prezzo è superiore al 10% di quello originariamente pattuito (art. 90);

– quando, prima della partenza, l’organizzatore o il venditore modifica in modo significativo uno o più elementi del contratto (dandone immediato avviso in forma scritta al consumatore) e il consumatore non accetta la proposta di modifica (art. 91);

– infine, quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo (tranne che per colpa del consumatore). In tali ultimi casi, in particolare, il consumatore ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli viene rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta. Il consumatore ha, altresì, diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto, tranne nell’ipotesi in cui la cancellazione del pacchetto turistico sia dipesa dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni (art. 92).

Conclusioni sul diritto di recesso e i contratti on line di viaggio

Il Codice del Consumo ha configurato il diritto di recesso come un diritto irrinunciabile del consumatore, protetto da norme inderogabili. Tuttavia, nonostante i tentativi di riordinare e unificare la materia, qualche margine di incertezza è rimasto, ad esempio con riguardo al termine di recesso, che è ora di 10 giorni, e alla sua applicabilità ai pacchetti turistici tutto compreso, anche se si propende ormai per la soluzione positiva.

Appendice

Riferimenti normativi generali:

–              D. Lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”);

–              Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) del 1970.

Norme citate nel testo:

–              art. 55, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 206/2005 (Esclusioni): “1. Il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti, nonche’ gli articoli 52 e 53 ed il comma 1 dell’articolo 54 non si applicano: (…)

b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all’atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito”;

–              art. 55, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 206/2005 (Esclusioni): “2. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti nei casi:

a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall’articolo 64, comma 1″;

–              art. 64 , comma 1, D. Lgs. n. 206/2005 (Esercizio del diritto di recesso): “1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalita’ e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall’articolo 65, commi 3, 4 e 5”;

–              art. 90, D. Lgs. n. 206/2005 (Revisione del prezzo): “1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore.

2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.

3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.

4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

–              Art. 91, D. Lgs. n. 206/2005 (Modifiche delle condizioni contrattuali): “1. Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 90.

2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo 92.

3. Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2.

4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.

5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

–              Art. 92, D. Lgs. n. 206/2005 (Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio): “1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.

–              Art. 9, CCV: “Il viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare l’organizzatore di viaggi conformemente alla legislazione nazionale o secondo le disposizioni del contratto”;

–              art. 11, CCV: “L’organizzatore di viaggi non può aumentare il prezzo globale se non in conseguenza di variazioni del corso dei cambi o delle tariffe dei vettori e a condizione che questa possibilità sia stata prevista nel documento di viaggio. Se l’aumento del prezzo globale eccede il 10 per cento, il viaggiatore può annullare il contratto senza indennizzo né rimborso. In questo caso, il viaggiatore ha diritto al rimborso di tutte le quote da lui pagate all’organizzatore di viaggi”.

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