Il tracollo che la sterlina ha subito a seguito del Brexit, ha reso lo shopping online sul sito di Amazon UK estremamente conveniente. La moneta inglese è, infatti, ai minimi storici e  gli italiani che vogliono risparmiare sugli acquisti, soprattutto su quelli hi-tech, non possono davvero non approfittarne.

Si pensi che, ad oggi, 1 pound corrisponde a 1,1081 euro: non resta che approfittarne, soprattutto in vista del Natale che si avvicina.

È opportuno, pertanto, cercare di capire quali sono, ad oggi, i diritti che i consumatori possono far valere, soprattutto qualora il prodotto arrivasse a destinazione danneggiato o non dovesse corrispondere a quello ordinato sul sito.

Posto che il quadro giuridico è destinato a modificarsi nel momento in cui il procedimento di uscita del Regno Unito dall’Europa sarà ultimato, restano valide, per ora, le norme che l’Unione Europea ha posto a tutela del consumatore.

La direttiva europea n. 44 del 25/05/1999, recepita sia dall’Italia (con il d. lgs. n. 206/2005) che dal Regno Unito e quindi valida in entrambi i Paesi, stabilisce infatti che il venditore debba rispondere per qualsiasi “difetto di conformità” riportato dal bene al momento della consegna.

A norma dell’art. 129, comma 1, del sopracitato Codice, infatti, “il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita”.

Due mesi per cambio o riparazione senza spiegazioni

Al ricorrere di suddetto difetto, il consumatore ha, pertanto, il diritto di ottenere (a sua scelta) la riparazione o la sostituzione del prodotto danneggiato, salvo che quest’ultima non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente onerosa rispetto alla riparazione. Il tutto, si badi bene, senza che il consumatore debba sostenere spese aggiuntive di alcun genere e senza nemmeno essere tenuto a dar prova del fatto che il difetto di conformità non dipende da lui. Ovviamente, tale diritto non è assolutamente da considerarsi perpetuo, avendo il consumatore un termine di  due mesi per esercitarlo (decorrenti dal giorno in cui il difetto è stato constatato): “il consumatore decade dai diritti […]se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto” (art. 132, comma 2, D. lgs. n. 206/2005). La norma non specifica se tale denuncia debba essere fatta per iscritto o sia sufficiente per il consumatore esprimerla oralmente. È  quindi intervenuta, in tal senso, la giurisprudenza che in una pronuncia del 2006, ha stabilito che: “ai fini della garanzia, è insufficiente la denuncia verbale al venditore della non conformità del bene, il quale è tenuto a prestarla solo a seguito di una denuncia scritta, precisa e puntuale nella descrizione dei vizi riscontrati e pervenuta nei termini previsti dall’art. 1519-sexies c.c. (oggi art. 132 c. cons.)” (Giudice di pace Bari, 08 marzo 2006).

La garanzia legale

L’obbligo di garanzia (c.d. garanzia legale) pende in capo al venditore per i primi due anni, che decorrono dalla data dell’acquisto. E’ quanto prevede l’art. 132, comma 1 il quale recita quanto segue: “Il venditore e’ responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformita’ si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene”.

Ciò che preme a tal proposito sottolineare, è che il venditore rimane, nel corso di tale periodo, l’unico responsabile (in forza del contratto stipulato) nei confronti del consumatore, anche quando eventuali difetti di conformità siano da attribuirsi al produttore del bene. Ne deriva quindi che tutti gli inviti del venditore a rivolgersi alla casa produttrice del bene sono da considerarsi illegittimi, così come sono illegittime le clausole contrattuali che escludono o limitano i diritti del consumatore, anche nel caso in cui vi sia un consenso di quest’ultimo indicato nel contratto di vendita.

La garanzia convenzionale

Una precisazione è poi d’obbligo: esiste un’ulteriore tipo di garanzia, c.d. garanzia convenzionale, che viene fornita a discrezione del produttore del bene, il quale si impegna direttamente (per un periodo di tempo stabilito dal produttore stesso) a riparare o a sostituire il prodotto difettoso (beninteso che il difetto non derivi da un uso scorretto del bene da parte dell’acquirente). Si evince quindi che, per tutta la durata del periodo stabilito dalla garanzia convenzionale, il produttore sarà responsabile nei confronti del consumatore. Tuttavia, si badi bene, l’unico soggetto a cui quest’ultimo potrà rivolgersi per ottenere tutela sarà sempre e solo il venditore, che provvederà, a sua volta, a far valere l’apposita azione di regresso nei confronti del produttore, ex art. 131 del C. consumo.

L’art. 131 del Codice del Consumo prevede poi, che il venditore possa rivalersi a sua volta sul produttore responsabile del difetto di conformità tramite la cd. azione di regresso: “Il venditore finale, quando e’ responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, […], ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva”.

Prodotti venduti da soggetti terzi su Amazon: a chi rivolgersi?

Per un prodotto venduto e spedito da Amazon, quest’ultima è responsabile verso il consumatore. Rimane un interrogativo circa l’operatività della garanzia per gli articoli venduti sul Marketplace da soggetti diversi da Amazon: in questo caso, qualora un articolo risultasse difettoso o comunque non conforme alle descrizioni riportate sul sito, il consumatore dovrà rivolgersi al venditore stesso e non ad Amazon per esercitare i propri diritti di riparazione/sostituzione.

È quanto previsto dalla pagina Garanzia Legale del portale, che riporta: “Se sei un consumatore puoi far valere la Garanzia Legale nei confronti di chi ti ha venduto il prodotto, anche se si tratta di un soggetto diverso dal produttore. Per i prodotti acquistati da Amazon risponde quindi Amazon stessa. Per i prodotti venduti da terzi, ad esempio, sul Marketplace di Amazon.it, la Garanzia Legale è a carico del venditore e Amazon non ha responsabilità al riguardo.”.

Nonostante tale inciso, però, Amazon non lascia il consumatore privo di tutela in caso di inconvenienti dovuti ad acquisti effettuati sul marketplace per prodotti venduti da soggetti terzi.

Infatti corre qui in aiuto la Garanzia dalla A alla Z offerta dal colosso dell’ecommerce, che accorda all’utente che abbia eseguito il pagamento dal portale una tutela “in caso di inconvenienti riscontrati con le condizioni degli articoli acquistati o di ritardo nella consegna” mediante un rimborso fino a 2.500 sterline del prezzo d’acquisto, incluse le spese di spedizione. Sono le stesse condizioni offerte da amazon.it, ma riportiamo il rimborso in sterline perché più pertinente al tema di questo articolo

In caso di Brexit

Ad ogni modo, gli acquirenti non devono farsi condizionare dalle eventuali ripercussioni che il Brexit potrebbe avere relativamente alla garanzia sugli acquisti effettuati. Il nostro Codice del Consumo prevede, infatti, al fine di tutelare al massimo il soggetto consumatore, che la legge applicabile sia quella del domicilio del consumatore stesso: continuerebbero ad applicarsi, quindi, le norme sulla garanzia previste dallo Stato italiano, con buona pace di tutti gli eventuali scenari che si potrebbero venire a creare, nei due anni di garanzia del prodotto, a causa di Brexit.

Detto questo, non resta che cominciare a prepararsi per i nostri futuri acquisti, compresi quelli natalizi, ormai non più troppo lontani. Il tutto, con un occhio di riguardo verso quelli che sono i nostri diritti.

Dott.ssa Giulia Grani

 

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