A fronte dei tanti vantaggi offerti dall’e-commerce, quando si effettua un acquisto su internet non sia ha tuttavia la certezza che il bene sarà consegnato così come è stato mostrato online o addirittura che ciò che si sta comprando esista davvero.
Cosa accade se il venditore, dopo aver ricevuto un acconto per la vendita, diventa irrintracciabile e non provvede mai alla consegna del bene? Quali tutele riconosce l’ordinamento all’acquirente?
La Corte di Cassazione si espressa di recente su una vicenda analoga, riprendendo un orientamento ormai consolidato ed affermando che ricorre il più grave reato di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta laddove si metta in vendita sul web un prodotto senza poi provvedere alla consegna del bene, pur avendo ricevuto un acconto da parte dell’acquirente (Cass. Pen. n. 18821 del 18.04.2017).
Prima di analizzare il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, è opportuno esaminare le diverse ipotesi di reato che possono venire in rilievo in simili situazioni.
La responsabilità del venditore online: i reati di truffa e di insolvenza fraudolenta
La condotta del soggetto che offra beni in vendita sul web e ometta di consegnare la merce, rendendosi irreperibile alle richieste dell’acquirente, pur avendo ricevuto da questi il pagamento di un corrispettivo, potrebbe rilevare, oltre che quale inadempimento ed illecito civile, quale profilo di responsabilità penale.
Tale comportamento potrebbe, infatti, integrare la fattispecie del reato di truffa, ovvero quella di insolvenza fraudolenta. L’art. 640 del Codice Penale definisce il reato di truffa come il delitto commesso da chiunque, con artifizi o raggiri, induca taluno in errore e procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto, cui corrisponde un danno altrui. Il reato di insolvenza fraudolenta è invece disciplinato dall’art. 641 del Codice Penale, che punisce chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contragga un’obbligazione col proposito di non adempierla e si renda poi inadempiente.
La giurisprudenza è solita individuare il discrimine tra il reato di truffa e quello d’insolvenza fraudolenta nell’esistenza del raggiro o dell’artificio, che connotano il più grave reato di truffa. Sussiste pertanto la truffa quando l’agente simuli artificiosamente circostanze e condizioni non vere, tali da incidere sulle determinazioni del soggetto passivo, inducendolo in errore. Nel reato d’insolvenza fraudolenta, invece, la volontà del soggetto passivo non è coartata dal’altrui inganno e la condotta dell’agente si risolve nella dissimulazione del proprio stato d’insolvenza al preordinato fine di non adempiere l’obbligazione assunta.
Il Caso
Nel Caso analizzato dalla Corte di Cassazione (Cass. Pen. n. 18821 del 18.04.2017), l’imputato aveva offerto in vendita su un sito internet di una minicar. Tuttavia, dopo aver incassato a titolo di acconto la somma di Euro 500 sul proprio conto corrente, aveva omesso di provvedere alla consegna del veicolo, rendendosi irrintracciabile.
La sentenza di primo grado dichiarava sussistente il reato di truffa. Tuttavia, tale pronuncia veniva riformata dalla Corte di Appello, che qualificava il fatto come insolvenza fraudolenta.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto avverso tale decisione, affermava la ricorrenza del reato di truffa, stabilendo che, in ipotesi di offerta in vendita di beni su internet, integra la truffa contrattuale la condotta del venditore il quale, a seguito del versamento di un acconto da parte del compratore, ometta di consegnare la merce acquistata e si renda irrintracciabile.
A parere della Corte, infatti, tale contegno risulta sorretto dal dolo iniziale, ravvisabile nella volontà di non dare esecuzione al contratto sin dal momento in cui i beni sono stati offerti in vendita online.
In particolare, la Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale sussiste il reato di truffa e non già quello di insolvenza fraudolenta ovvero un mero illecito civile laddove l’inadempimento contrattuale sia frutto di un preordinato intento fraudolento.
Conclusioni
La condotta del venditore che conclude contratti di vendita sul web e deliberatamente non li adempie, mancando di consegnare la merce e rendendosi irrintracciabile dopo aver ricevuto dal compratore il pagamento di un acconto rileva, oltre che quale inadempimento ed illecito civile, quale profilo di responsabilità penale, integrando la fattispecie della truffa. Ai fini della sussistenza di tale reato, tuttavia, non è sufficiente la mera mancata consegna della merce da parte del venditore, ma occorre anche che lo stesso abbia posto in essere artifizi e raggiri idonei a indurre in inganno il compratore.
Avv. Giulia Caruso