In un’epoca come la nostra, influenzata pesantemente dalla tecnologia, la maggior parte dei soggetti si divide in una doppia (o comunque plurima a seconda degli account online creati) identità: reale e digitale.

Questo secondo tipo di personalità è rappresentata da ogni tipo di account (mail, social o altro) contenente una serie indefinita di dati o beni che, non dissolvendosi alla morte del soggetto, potranno ovviamente costituire oggetto di eredità.

La sorte di questi contenuti, che hanno comunque carattere eterogeneo, non è univoca e la disciplina italiana non presenta una regolamentazione specifica della materia: bisogna quindi differenziare varie ipotesi analizzando in quali casi i dati ed i beni in oggetto potranno essere trasmessi ad eredi e legatari (e con che limiti) e quando, invece, ciò non sarà possibile.

Ulteriori problematiche risultano, inoltre, in primis dal fatto che molte società che gestiscono gli account digitali di un soggetto hanno sede all’estero e, salvo alcune norme inderogabili del nostro ordinamento, sono regolate dalle discipline dei rispettivi stati; in secondo luogo, essendo le varie identità digitali regolate da differenti società, non si può arrivare ad indicare una normativa unica, poiché ogni account è regolato da regole contrattuali differenti che indicano, in alcuni casi, la sorte dei dati al momento della morte del de cuius.

Nell’articolo verranno analizzate le principali situazioni differenziando inizialmente gli account che contengono esclusivamente dati personali e quelle che, invece, sono veri e propri contenitori di beni (banche dati, libri, musica, denaro, foto e documenti).

 

Social e mail

Per la maggior parte dei profili in rete può essere indicato, all’interno del testamento, chi debba essere l’erede, tuttavia, per questioni burocratiche e probatorie può in alcuni casi apparire difficile la dimostrazione, difronte ad un giudice estero, della morte di un determinato soggetto e del trasferimento della titolarità dell’account.

L’ipotesi di successione è data dal codice sulla privacy (art. 9 comma 3: “I diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”) che prevede la possibilità per chi ne abbia interesse, o agisca a tutela dei familiari (legittimario pretermesso o fiduciario) di esercitare i diritti sui dati (anche informatici) indicati all’articolo 7 ( dello stesso codice.

In assenza di previsioni testamentarie (e di una disciplina nazionale completa) si segue la normale regolamentazione successoria dettata per i rapporti negoziali (creando un account si accettano delle clausole contrattuali), comunque, i vari gestori offrono, in base ai contratti sottoscritti al momento dell’iscrizione dal de cuius, possibilità differenti (a volte vietando addirittura la possibilità di trasferimento del profilo).

Vi sono, ad esempio, clausole che, una volta morto il titolare dell’account, prevedono la cancellazione di tutti i dati a lui riferiti ed altri, invece, che recapitano le credenziali alle persone che sono state indicate dal de cuius.

Facebook, a titolo esemplificativo, consente di mantenere in vita il profilo del defunto che, tramite la compilazione di un apposito modulo, diventa una sorta di profilo commemorativo.

Per quanto riguarda le mail, indipendentemente dalle clausole offerte dai vari gestori (ad esempio Yahoo esclude la possibilità di trasmissione dell’account che viene considerato estinto e Google consente la trasferibilità una volta dimostrata la morte tramite esibizione di apposito certificato) la dottrina è arrivata ad ipotizzare tre teorie: secondo la prima andrebbero agli eredi gli account professionali ed ai prossimi congiunti quelli personali (ma non sempre è facile distinguerli anche a causa dell’utilizzo spesso promiscuo); una seconda tesi assoggetta le mail ai normali rapporti negoziali ordinari (trasferibili ad eredi legittimi o testamentari); un’ultima tesi, invece, esclude totalmente la possibilità di trasmissione degli account.

 

Proprietà intellettuale e rapporti contrattuali

La disciplina dei beni sui quali vige diritto di privativa, coperti da diritto d’autore (come siti web, fotografie o video) è più chiara: infatti per questo tipo di beni si seguono le normali regole previste dal nostro ordinamento in tema di successioni a favore di legatari ed eredi.

Anche nel caso i dati vengano memorizzati su supporto fisico, come può esserlo una chiavetta usb, il contenuto di questo sarà trasmesso ad eredi e legatari secondo le ordinarie regole del nostro ordinamento tuttavia, nel caso il supporto fosse coperto da una password d’accesso non comunicata dal de cuius, gli eredi di diritto non potranno che ricorrere ad un hacker esperto per accedere ai dati in esso contenuti.

Si utilizzano le normali regole sulla successione per ogni altro bene che formi oggetto di un contratto in quanto i rapporti negoziali vengono trasmessi senza eccezione anche nel caso siano contenuti nel mondo del web: in questi casi, a differenza dell’ipotesi precedente, è possibile, in caso di mancata comunicazione delle credenziali, riceverle direttamente dal gestore dopo aver dimostrato di essere successore a pieno titolo.

In ogni caso, per evitare di incorrere in problemi di qualsiasi tipo, è consigliabile comunicare le varie credenziali di accesso ai vari profili online, con le varie indicazioni su come gestirle (consegnarle a qualcuno o distruggerle), ad una persona di particolare fiducia (mandato post mortem).

E’ infine da sottolineare che, per quanto riguarda i conti correnti online, essendo questi una semplice rappresentazione virtuale di un vero conto esistente, la comunicazione della password ad un determinato soggetto non significa in alcun caso la cessione del conto a quest’ultimo: quando manca un testamento gli aventi diritto potranno comunque reclamare quanto spetta loro di diritto tramite le normali regole ordinarie.

Dott. Luigi Dinella

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