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Google nuovamente sanzionata da AGCM

L’AGCM, Autorità del Garante della Concorrenza e del Mercato, con il bollettino n. 38 del 27 settembre 2021, ha sanzionato il colosso di Mountain View affermando che alcune clausole all’interno dei Termini di Servizio di Google Drive sono lesive dei diritti dell’utente consumatore. Tali clausole definite vessatorie, sono, infatti, considerate illecite, in quanto risultano in netto contrasto con le disposizioni del Codice del Consumo.

In particolare, a seguito dell’istruttoria condotta nei confronti di Google e durata circa un anno, l’Autorità amministrativa ha contestato a quest’ultima di aver inserito nel contratto relativo al servizio Google Drive alcune clausole che provocano un netto squilibrio di diritti e obblighi a danno del cliente e a favore della Società medesima.

Tra l’altro, in merito alla tutela dei consumatori e alla relativa violazione delle norme che li proteggono, l’AGCM ha già sanzionato Google per il continuo abuso della sua posizione “dominante” nel web.

Tuttavia, prima di entrare nel merito delle contestazioni sollevate dall’Autorità garante, è necessario comprendere cosa sia Google Drive e cosa prescrive la normativa applicabile a tale servizio.

google drive

I termini di servizio di Google e la normativa di riferimento

Google Drive è un servizio offerto da Google mediante il quale l’utente può memorizzare e, successivamente, accedere a tutti i file caricati online. Per poter usufruire di tale servizio, l’utente deve accettare i c.d. Termini di Servizio.

Ciò detto, dal momento che i Termini di Servizio costituiscono un contratto tra Google (c.d. professionista) e colui che usufruisce del servizio offerto (c.d. consumatore), trova applicazione il sopracitato Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005), ovvero la normativa che disciplina il rapporto tra il professionista e il consumatore, prestando particolare attenzione alla tutela dei diritti di quest’ultimo e agli obblighi del professionista.

Nel dettaglio, la ragione di tale tutela si trova nel fatto che nella maggior parte dei casi il consumatore è in una posizione di inferiorità rispetto al professionista nelle trattative. Tanto che spesso, ad esempio, per poter usufruire di un determinato servizio, quest’ultimo è costretto ad accettare le condizioni previste dal professionista, senza, tuttavia, aver modo di contrattare sulle medesime.

Al riguardo, gli artt. 33 ss. del Codice del Consumo disciplinano alcune ipotesi di clausole vessatorie, cercando di superare l’evidente squilibrio tra le parti.

Ai fini di una chiara comprensione di quanto contestato dall’AGCM a Google, si riporta di seguito un estratto dell’art. 33 del Codice denominato “Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore” e, in particolare, si riportano i commi dell’articolo che l’Autorità amministrativa ritiene violati dalle clausole del contratto in questione.

L’Art. 33 afferma che:

“1. nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

2. si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: (…)

b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; (…)

d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà (…)

m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso” (…)

 

La contestazione dell’AGCM nei confronti di Google

L’AGCM ha evidenziato tre clausole dei Termini di Servizio di Google che, in particolare, appaiono lesive dei diritti del consumatore.

L’Autorità ha spiegato che la clausola denominata “Responsabilità contrattuale” risulta in contrasto con l’art. 33, commi 1 e 2, lettera b) del Codice del Consumo. Tale clausola determina infatti una limitazione della responsabilità contrattuale di Google nell’eventuale ipotesi di perdita di documenti e/o di dati dell’utente, anche quando la perdita si verifica per una condotta imputabile alla Società.

In riferimento alla clausola “Sospensione o interruzione dell’accesso ai servizi Google”, l’AGCM ha rilevato il netto contrasto con l’art. 33, commi 1 e 2, lettera d), del Codice del Consumo. In particolare, tale clausola conferisce a Google il diritto di sospendere o interrompere arbitrariamente il servizio offerto all’utente consumatore senza prevedere le modalità e le tempistiche dell’avviso da notificare all’utente nonché il diritto di quest’ultimo di svolgere osservazioni in merito.

Infine, l’AGCM ha contestato la violazione dell’art. 33, commi 1 e 2, lettera m), del Codice del Consumo da parte della clausola “Modifiche ai termini”, dal momento che essa conferisce alla Società di Mountain View il diritto unilaterale di modificare alcune clausole dei Termini di Servizio di Google Drive. Anche in questo caso, l’AGCM ha contestato la mancanza di adeguate informazioni e di un preavviso da parte di Google all’utente.

Da ultimo, l’AGCM ha sottolineato che i Termini di Servizio di Google Drive sono frequentemente in lingua inglese, il che ne complica la comprensione da parte dei consumatori.

 

La difesa di Google in fase istruttoria

La Società ha dichiarato quanto segue in merito alle clausole contestate:

  • circa la “Responsabilità contrattuale“, Google ha affermato che la clausola prevede chiaramente una sua responsabilità qualora quest’ultima risulti inadempiente agli obblighi previsti dai Termini di Servizio;
  • in merito alla clausola relativa alla sospensione o interruzione dell’accesso ai servizi, il colosso di Mountain View ha sostenuto che le accuse dell’AGCM sono infondate, in primo luogo, affermando che l’eventuale sospensione o interruzione del servizio nei confronti di un utente è esclusivamente subordinata “ad una violazione dei Termini di Servizio da parte dell’utente, oppure alla necessità della Società medesima di conformarsi alle leggi vigenti od alle disposizioni dell’autorità giudiziaria“, e che, pertanto, tale intervento non risulta essere una arbitraria decisione della Società. In secundis, tale clausola, ha sostenuto Google, conferisce all’utente consumatore la facoltà di analizzare le motivazioni di tale provvedimento ed eventualmente di contestarle;
  • per quanto concerne l’ultima clausola contestata dall’AGCM, ossia la clausola “Modifiche dei termini“, Google ha sostenuto che i motivi per i quali la Società può decidere di cambiare le condizioni contrattuali sono chiariti dal precedente capoverso dei Termini di Servizio.

Peraltro, a seguito dei provvedimenti dell’AGCM, inizialmente il 4 novembre 2020 e successivamente il 25 marzo 2021, Google ha comunicato l’intenzione di modificare tutte le clausole oggetto di contestazione nell’intento di migliorare i rapporti con l’utente.

E così ha fatto.

Più dettagliatamente, circa la Responsabilità contrattuale, la Società ha modificato la clausola in modo tale da risultare responsabile nell’ipotesi in cui si verifichino dei danni al consumatore conseguenti alla violazione da parte di Google di una delle clausole del contratto.

Per quanto riguarda la clausola sulla sospensione o interruzione dell’accesso al servizio Google Drive, la Società di Mountain View ha ora previsto che vi sia un contraddittorio tra le parti (professionista e consumatore) prima dell’emissione della decisione di sospensione o interruzione del servizio. Per lo svolgimento di tale contraddittorio Google comunicherà con preavviso all’utente le ragioni del provvedimento che intende adottare. In questo modo, l’utente consumatore ha la possibilità di conoscerne le ragioni ed eventualmente di contestarle.

Da ultimo, Google ha aggiornato la clausola “Modifiche ai Termini” in modo tale da prevedere il diritto dell’utente di ricevere con un adeguato preavviso le informazioni circa le modifiche sostanziali del contratto. La clausola aggiornata, tuttavia, stabilisce che il preavviso non è previsto nel caso in cui Google presenti nuove attività e/o emergano situazioni di urgenza relative a questioni legali. La Società, però, ha introdotto il diritto dell’utente di recedere dal contratto nel caso in cui non accetti le modifiche apportate.

 

 L’antitrust obbliga Google alla pubblicazione del provvedimento

In conclusione, alla luce delle modifiche apportate da Google sul documento Termini di Servizio, l’Autorità Garante ha comunque disposto, ai sensi dell’art. 37 bis del Codice del Consumo e dell’art. 23, co. 8 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore, che il testo del provvedimento sanzionatorio venga pubblicato sulla home page di Google, al fine di rendere edotti tutti gli utenti della decisione dell’AGCM circa la vessatorietà di alcune clausole del suddetto contratto.

 

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