Molti di coloro i quali si sono collegati alla presente pagina avranno sicuramente sentito parlare almeno una volta navigando nel web (specie su YouTube) del c.d. fair use.  Tale locuzione lascia chiaramente intuire l’origine anglosassone di questo istituto ma in molti non sono a conoscenza di quale sia la sua effettiva portata e soprattutto come sia disciplinato nel nostro Paese. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Cos’è il fair use

Per comprendere appieno il significato di tale termine occorre fare un breve cenno al diritto d’autore a cui è strettamente connesso.

Il diritto d’autore, com’è noto, conferisce a chi detiene la paternità di una qualsiasi opera dell’ingegno alcuni importanti diritti, tra cui quello esclusivo di poterla sfruttare economicamente e di impedirne, senza il proprio consenso, l’utilizzo da parte di soggetti terzi.

Il fair use si inserisce in questo contesto come deroga, costituendo la possibilità per i soggetti terzi di utilizzare l’opera altrui anche senza il preventivo consenso del titolare.

Al fine di rientrare nell’utilizzo lecito di un’opera altrui senza il preventivo consenso del titolare è però necessaria la sussistenza di una causa di giustificazione, tendenzialmente rivolta ad escludere lo scopo di lucro.

Tuttavia, le principali problematiche che ruotano attorno all’istituto sono per lo più connesse all’assenza di una normativa comune per tutti gli Stati che ne permetta un’applicazione omogenea, traducendosi in connotazioni differenti a seconda del sistema legislativo preso in considerazione.

Lo Stato nel quale il fair use è maggiormente tutelato sono gli U.S.A., dove è presente una disciplina specifica, contenuta nello United States Code (si tratta di una raccolta organica delle leggi federali statunitensi), che elenca i quattro fattori che consentono di utilizzare lecitamente il materiale protetto da copyright. Riporto di seuito il testo in lingua inglese contenuto  titolo 17 dello United States Code:

“Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include 1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; 2) the nature of the copyrighted work; 3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; 4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work. The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.”

Si tratta, per l’appunto, dello scopo, il quale non deve avere finalità di natura commerciale (ma bensì scopi didattici e non lucrativi), della natura dell’opera, della quantità o porzione dell’opera utilizzata e delle conseguenze dell’utilizzo in relazione al valore dell’opera protetta.

La dottrina del fair use, come si è visto, tutela principalmente l’utilizzo privato dell’opera, affinché  soggetti terzi possano trarre dalla diffusione della stessa benefici sociali, culturali e didattici.

Come si può facilmente evincere, l’assenza dello scopo commerciale costituisce l’elemento più importante e maggiormente tenuto in considerazione da parte dell’organo giudicante in sede di valutazione.

 Esiste in Italia?

Il fair use, come si è visto, appartiene alla tradizione giuridica del mondo anglosassone e più nello specifico degli Stati Uniti d’America, ma, a ben vedere, anche negli Stati europei sono presenti  alcune forme ad esso assimilabili.

Nel nostro Paese una disposizione per certi versi analoga a quella contenuta nello United States Code può essere individuata nell’articolo 70 della legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633 ), il quale prevede che “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.”.

Risulta chiaro come il legislatore, attraverso questa disposizione, abbia voluto tutelare l’interesse pubblico all’informazione, alla libera manifestazione del pensiero ed alla diffusione della cultura, a condizione, però, che tale attività non comporti un pregiudizio nei confronti del titolare, dovendo sussistere necessariamente la non concorrenza con l’utilizzazione economica dell’opera (si pensi, ad esempio, al caso in cui l’attività appena descritta determini una lesione dei diritti patrimoniali dell’autore).

La nuova formulazione dell’art. 70 è stata introdotta dal d.lgs. 68/2003, il quale ha recepito la Direttiva UE sul diritto d’autore nella Società dell’Informazione, andando ad estendere la portata della disposizione in senso maggiormente aderente alla disposizione contenuta nello United States Code.

La conferma di ciò si è avuta nel 2007 a seguito di una interrogazione parlamentare mediante la quale veniva chiesto al Governo di pronunciarsi in merito alla possibilità di adottare una normativa al fine di estendere nel nostro paese il concetto del fair use.

Il governo ha sostenuto l’assenza di necessità di intervenire in tale materia, in quanto, a seguito dell’attuazione della direttiva 2001/29/CE “sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione”, che ha riformulato l’art. 70 della Legge sul diritto d’autore, tale ultima disposizione deve essere interpretata in senso conforme al concetto di fair use  Statunitense tutelato dallo United States Code.

Il fair use su Youtube

Come abbiamo visto, il fair use nel nostro Paese trova una traduzione nel già citato art. 70 della legge sul diritto d’autore. Ma su YouTube esiste?

Ebbene, una delle ipotesi di criticità più frequenti connesse al fair use sul web è determinata dalla pubblicazione di materiale coperto da diritto d’autore sul noto portale di video YouTube.

Nel portale è presente per altro una apposita sezione recante le indicazioni da seguire (con riferimento allo United States Code) al fine di rientrare nelle ipotesi del fair use:

“1. Il fine e la natura dell’uso, ivi inclusa la determinazione del carattere commerciale o non lucrativo e formativo dello stesso

I tribunali in genere si concentrano sull’eventualità che l’uso sia “trasformativo”. Significa verificare se è stato aggiunto un nuovo significato o una nuova espressione all’originale o se è stato copiato semplicemente l’originale. Risulta meno probabile che l’utilizzo commerciale venga considerato fair use, sebbene sia possibile monetizzare un video e presentare a difesa il caso come fair use.

2. La natura dell’opera protetta da copyright

L’utilizzo di materiale tratto da opere basate prevalentemente sui fatti ha più probabilità di essere considerato giusto rispetto all’utilizzo di opere puramente di fantasia.

3. La quantità e l’essenza della parte utilizzata in relazione all’opera protetta da copyright nel suo complesso

La presa in prestito di piccole parti di materiale da un’opera originale ha più probabilità di rientrare nella definizione di fair use rispetto alla presa in prestito di parti più voluminose. Tuttavia, anche un piccolo prestito può avere peso nella valutazione del fair use in alcune situazioni se costituisce il “cuore” dell’opera.

4. L’effetto dell’uso sul mercato potenziale o sul valore dell’opera protetta da copyright

Gli impieghi che pregiudicano la capacità del titolare del copyright di trarre profitto dalla sua opera originale hanno meno probabilità di rientrare nella definizione di fair use. I tribunali hanno talvolta fatto un’eccezione in merito a questo fattore nei casi che riguardano le parodie.”

Infatti, come dichiara la stessa società, ogni giorno YouTube riceve numerose segnalazioni relative a richieste di rimozione di video per violazione del copyright.

Molti Vlogger e Youtuber, tuttavia, non tengono in considerazione il concetto di fair use, nell’errata convinzione che si tratti  di un istituto non operante in Italia, mentre, come abbiamo visto, non è così.

Occorre, quindi, prima di effettuare una segnalazione, verificare la sussistenza di una delle cause di giustificazione descritte nella disposizione della legge sul diritto d’autore, che poi si traducono nelle stesse indicazioni fornite dal portale alla voce “fair use”.

Conclusioni 

Da quanto esposto emerge l’importanza che assume il fair use, specie nel mondo dell’on line, caratterizzato dall’estrema facilità di reperimento di contenuti tra i più vari, che spesso vengono poi riutilizzati. È bene, tuttavia, tenere a mente che il titolare del diritto d’autore rimane in ogni caso l’unico soggetto detentore dei diritti di sfruttamento economico dell’opera e che, salve le ipotesi tassativamente indicate dalla normativa, il preventivo consenso dello stesso è necessario al fine di non incorrere in problematiche legali derivanti dalla violazione del diritto d’autore, con conseguenti ripercussioni sotto il profilo risarcitorio e sanzionatorio.

 

Dott. Giuseppe Laganà

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