banda minima garantita adslCon la delibera n. 244/08/CSP, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha obbligato gli operatori ADSL a garantire una “Banda Minima” nelle connessioni. In particolare, per “Banda Minima Garantita” (BMG) si intende la quantità minima di banda trasmissiva che un Internet Service Provider (ISP) può garantire all’utente, ossia la quantità di dati in relazione al tempo necessario per la trasmissione e/o ricezione dei dati medesimi.

Occorre, inoltre, tener presente che esiste una banda sia in “ricezione dati” (c.d. download) che in “trasmissione dati” (c.d. upload): nel caso delle linee ADSL tale banda è asimmetrica, nel senso che i valori download/upload sono quasi sempre differenti tra loro. Fino a non molto tempo fa, i vari ISP si erano limitati ad indicare unicamente la banda minima in download. La Banda Minima Garantita è un importante segnale della qualità dell’ADSL: è infatti quel valore minimo di banda che il gestore deve garantire all’utente e al di sotto del quale non può scendere, neppure in condizioni di traffico intenso.

Delibera AGCOM n. 244/08/CSP sulla Banda Minima Garantita: alcuni spunti

Al fine di consentire agli utenti un agevole confronto qualitativo tra le offerte presenti sul mercato, l’art. 7 della delibera n. 244/08/CSP impone agli operatori di pubblicare nel proprio Sito web le caratteristiche delle prestazioni fornite nell’ambito di ciascuna offerta di base (ossia, denominazione dell’offerta, banda nominale, indirizzi IP pubblici, privati o assegnati staticamente e/o dinamicamente, eventuali limitazioni nelle connessioni o nell’uso delle porte, antivirus, firewall, ecc.) (art. 7, comma 1).

Nel contratto relativo alla fornitura di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa, gli operatori sono tenuti a fornire, “con particolare evidenza”, tre distinte comunicazioni:

– una prima comunicazione, relativa al dove reperire le informazioni riguardanti gli obiettivi e i risultati della qualità di servizio relativa agli indicatori di cui alle delibere n. 131/06/CIR e n. 244/08/CSP, vale a dire la velocità massima e minima, il tasso di insuccesso nella trasmissione dei dati, il ritardo nella trasmissione dati in una singola direzione, il tasso di perdita dei pacchetti; tale comunicazione deve contenere, altresì, l’informativa di cui all’art. 7, comma 1, della delibera, ossia l’informativa recante note esplicative delle eventuali limitazioni (e delle relative conseguenze) sull’accessibilità e sulla fruibilità dei servizi disponibili tramite Internet;

– una comunicazione relativa alle caratteristiche peculiari dell’offerta e concernente la qualità del servizio di accesso, includendo almeno le informazioni relative alle misure indicate all’art. 8, comma 6, della delibera (ossia, velocità di trasmissione dati, tasso di insuccesso nella trasmissione, ritardo nella trasmissione, tasso di perdita dei pacchetti), anche rinviando ad apposita informativa, da rendere comunque disponibile al cliente prima della conclusione del contratto;

– una comunicazione relativa alla tecnologia utilizzata (ad esempio, Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, Satellitare) e le caratteristiche minime che il sistema di accesso dell’utente deve possedere al fine della integrale e corretta esecuzione del contratto di accesso ad Internet.

Per le offerte da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128 Kbit/s, il fornitore di servizi di accesso ad Internet deve assicurare, nella pubblicità e nei messaggi informativi con qualunque mezzo diffusi, la corretta indicazione della velocità di trasmissione dati e specificatamente la banda minima di downloading di cui all’allegato 2 della delibera, oltre che le indicazioni su dove reperire maggiori informazioni al riguardo (art. 7, comma 3).

Il valore della Banda Minima in downloading è pari alla media per singola offerta. In assenza di misure pubblicate per la specifica offerta, dovrà essere indicato il valore obiettivo previsto dalle disposizioni vigenti (art. 7, comma 4).

Il mancato rispetto, da parte degli operatori, degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione previsti dall’art. 7 della delibera determina l’irrogazione della sanzione contemplata dall’art. 98, comma 16, d.lgs. 259/2003, ossia una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.800,00 a € 58.000,00.

Le indicazioni fornite dai principali operatori ADSL: un confronto

All’indomani dall’emanazione della delibera AGCOM, sebbene non siano venuti meno i problemi che attanagliano le connessioni ADSL in Italia, la maggior parte dei Service Provider italiani ha iniziato a dichiarare la banda minima garantita dei loro servizi ADSL, ai fini dell’adeguamento alle direttive dell’Autorità Garante.

Qui di seguito esamineremo i principali gestori.

– Telecom: tale operatore si è adeguato alla delibera AGCOM fornendo ai propri utenti indicazioni in merito alla velocità minima del servizio ADSL. Nella pagina di descrizione delle relative offerte, alla voce “limitazioni del servizio”, viene indicata infatti la velocità minima garantita di 2,1 Mbps per le offerte ADSL con velocità nominale di 7 Mega, mentre per quanto riguarda la connessione nominale a 20 Mega, viene indicata una velocità minima di 7,2 Mbps.

Nelle aree incluse nel “Progetto Anti Digital Divide”, la velocità nominale di trasmissione è di 640 Kbit/s e 256 Kbit/s in upload, mentre il valore della velocità minima di trasmissione in download è di 300 kbit/s.

Nel caso in cui lo standard qualitativo specifico del collegamento risulti inferiore,viene fatta presente la facoltà per l’utente di recedere dal relativo contratto senza penali.

– Tiscali: è risultato l’operatore più completo sotto il profilo che qui interessa. Per le connessioni ADSL a 7 Megabit/s, l’obiettivo 2010 di velocità minima di trasmissione in download è fissato a 2,8 Megabit/s. Le connessioni ADSL a 8 Megabit/s hanno, invece, una banda minima garantita in download pari a 6,64 Megabit/s, quelle a 10 Megabit/s hanno una velocità in download pari a 7,4 Megabit/s, mentre per le connessioni ADSL a 20 Megabit/s la velocità minima di trasmissione in download è pari a 13,4 Megabit/s.

Tiscali approva e sostiene il concetto di “net neutrality” (principio per cui gli utenti di internet dovrebbero avere il controllo su cosa possono vedere e quali applicazioni vogliono usare su internet) e, pertanto, non impedisce l’uso di alcuna applicazione. Solo in particolari condizioni, potrebbe rendersi necessario il ricorso ad alcune limitazioni finalizzate, in ogni caso, a garantire agli utenti un elevato livello del servizio.

– Fastweb: la velocità minima garantita da questo operatore per le connessioni ADSL a 20 Mega è di 10,2 Megabit/s, mentre per l’ADSL a 6 Megabit/s essa è pari a 3,1 Megabit/s.

Un discorso a parte merita la Fibra Ottica: sulle connessioni a banda larga a 10 Megabit, viene garantita una velocità minima di 5,7 Megabit/s.

Fastweb, a differenza degli altri operatori, informa l’utente anche in ordine alla velocità media di navigazione (c.d. Velocità di Crociera). In particolare, la connessione in Fibra Ottica, mediamente, va a 7 mega e mezzo, mentre con l’ADSL a 6 mega si naviga, in media, a 4,7 Megabit/s.

– Vodafone: garantisce una velocità minima pari a 200 Kbit/s in uploading e pari a 2.1 Megabit/s in downloading, con un 2% di tasso di insuccesso nella trasmissione dei dati e uno 0,5 % di tasso di perdita dei pacchetti. Il ritardo nella trasmissione dei dati in una singola direzione è stimato in 50 ms: si tratta, in particolare, del tempo necessario per far transitare i pacchetti di informazione tra il proprio PC e la destinazione Internet desiderata, e indica quanto rapidamente la Rete è in grado di rispondere alle richieste effettuate dall’utente. Tanto minore è il valore della misura, tanto maggiore è la reattività della Rete ad una determinata richiesta dell’utente.

In caso di mancato rispetto degli standard minimi di qualità del Servizio di accesso ad Internet e qualora tale mancato rispetto sia riconducibile a problematiche tecniche imputabili alla rete Vodafone, l’operatore in questione precisa che l’utente può presentare un reclamo circostanziato nelle modalità e nei tempi previsti dalla Carta del Cliente.

In caso di mancato ripristino dei livelli di qualità del servizio entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo, l’utente potrà, inoltre, recedere dal relativo contratto senza il pagamento di corrispettivi per la parte relativa all’accesso a Internet, con un preavviso minimo di 30 giorni, da comunicarsi a Vodafone mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

– Wind Infostrada: relativamente ad un’offerta di base, con ADSL e telefonate senza limiti, Wind Infostrada garantisce all’utente ADSL illimitata, con velocità fino a 8 Mega in download e 512 Kbit/s in upload.

Controllare la banda effettiva: il software Ne.Me.Sys (progetto “Misura Internet”)

Ad ogni buon conto, è d’uopo segnalare che l’AGCOM ha sviluppato un software, certificato e gratuito, direttamente utilizzabile dall’utente sul proprio computer, che consente, tra le altre cose, di controllare anche la Banda Minima Garantita. Il tutto è avvenuto nell’ambito di un progetto denominato “Misura Internet”.

Tale software, sviluppato per diversi sistemi operativi, è denominato Ne.Me.Sys. (Network Measurement System) ed è scaricabile gratuitamente dal sito www.misurainternet.it. Attraverso tale programma l’utente può avere maggiore consapevolezza delle prestazioni offerte dagli operatori, verificando di persona la qualità della propria linea e confrontandola con quella “promessa” dall’operatore.

Il software Ne.Me.Sys. consente, infatti, di verificare che i valori misurati sulla singola linea telefonica siano rispondenti a quelli dichiarati e promessi dagli operatori nell’offerta contrattuale da loro sottoscritta.

Nel caso in cui l’utente rilevi valori peggiori rispetto a quanto garantito dall’operatore, il risultato di tale misura costituisce prova di inadempienza contrattuale e può essere utilizzato, come strumento di tutela, al fine proporre un reclamo per richiedere il ripristino degli standard minimi garantiti e, ove non vengano ristabiliti i livelli di qualità contrattuali, per esercitare il diritto di recesso senza penali.

Conclusioni sulla banda minima garantita alla luce della delibera AGCOM

La Banda Minima Garantita riguarda esclusivamente le connessioni ADSL, per cui sono esclusi i servizi voce e/o TV: si tratta, a ben vedere, di una garanzia solo parziale, specie se si considera che, oggi come oggi, quasi tutte le offerte ADSL privilegiano il segmento denominato “ADSL + Telefono Fisso”, nel quale viene fornito – a fronte di un canone unificato – il servizio di collegamento a Internet, unitamente alle telefonate verso rete fissa, incluse e gratuite (solo in alcuni casi con l’aggiunta dello scatto alla risposta).

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