Lo sviluppo e la continua affermazione della tecnologia nel nostro vivere quotidiano fanno emergere inevitabilmente casi sempre più peculiari concernenti l’utilizzo del web.

Internet non viene utilizzato solo come semplice mezzo di comunicazione, ma comincia sempre più ad essere un mondo in cui è possibile esercitare diritti e doveri, spingendoci a chiedere, con sempre maggiore frequenza, in che casi quest’utilizzo possa scontrarsi o meno con i principi del nostro ordinamento.

Quando si verificano situazioni peculiari non ancora disciplinate dal legislatore, sia per il celere sviluppo del web sia per il suo utilizzo sempre più svariato, è spesso necessario un intervento della Corte di Cassazione volto a colmare le lacune normative e “aggiornare” il nostro ordinamento adattandolo alle veloci modifiche tecnologiche.

Una particolare situazione verificatasi di recente riguarda la possibilità di contrarre matrimonio all’estero tramite il web: nel caso che andrò ad analizzare un matrimonio in Pakistan (ammesso secondo la legislazione del luogo) è stato contratto alla presenza fisica di un solo coniuge di fronte all’ufficiale di stato civile, mentre il consenso dell’altro è stato espresso tramite videochiamata.

La Corte di Cassazione è stata chiamata a verificare se un tale tipo di consenso possa essere considerato valido per il nostro ordinamento (sent. n. 15343/2016).

 

Il caso

Come anticipato, nel caso in esame, la Suprema Corte è stata chiamata per la prima volta a pronunciarsi sulla regolarità di un matrimonio contratto in via telematica: il consenso era stato espresso da un cittadino pakistano, presente di fronte all’ufficiale dello stato civile della propria nazione, e da una donna italiana che ha partecipato alla cerimonia tramite videochiamata.

L’ordinamento nazionale del Pakistan ammette questa manifestazione del consenso e, dunque, in base a quanto previsto dell’ordinamento italiano (art. 28 l 218/1995), tale matrimonio avrebbe dovuto essere regolarmente trascritto in Italia.

Non è stato, tuttavia, dello stesso parere l’Ufficiale dello stato civile incaricato della trascrizione, in quanto, a suo dire, l’assenza fisica di uno dei coniugi sarebbe stata contraria ai principi fondamentali del nostro ordinamento e, dunque, rappresentando violazione dell’ordine pubblico.

Il diniego di trascrizione è stato però dichiarato inammissibile, a seguito del ricorso della donna, sia in primo grado che in appello, perché incompatibile con l’articolo 28 della legge 218/1995 secondo cui un matrimonio celebrato all’estero con forme non previste dal nostro ordinamento è da ritenersi perfettamente valido.

Il Ministero dell’Interno, peraltro, ravvisando un’errata applicazione della norma da parte dei giudici di merito, ha presentato ricorso di fronte alla Corte di Cassazione, sostenendo la contrarietà della forma rispetto al nostro ordinamento: il consenso sarebbe stato “falsato” a causa della mancata presenza di uno dei due coniugi alla celebrazione.

La Suprema Corte, come i giudici di merito, ha ribadito, però, che la celebrazione non può essere in alcun caso ritenuta contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano solamente perché questa forma di manifestazione del consenso non é da noi prevista.

 

Le motivazioni  

La decisione della Cassazione è perfettamente condivisibile per vari motivi.

In primis, una differente pronuncia avrebbe reso di fatto inutile il diritto internazionale privato e la possibilità di rendere maggiormente elastico il dettato del nostro Codice Civile, consentita dalla stessa legislazione italiana: è la legge 218/1995, infatti, a prevedere la validità di un matrimonio contratto all’estero secondo forme da noi non previste (ex art. 28 “Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”).

La Corte, nel motivare la propria decisione ha precisato, inoltre, che non si potrebbe parlare in alcun modo di contrarietà all’ordine pubblico ed ai principi generali del nostro ordinamento, perché la possibilità di esprimere il consenso alla presenza di un solo coniuge, seppur con alcune limitazioni, è prevista espressamente dal Codice Civile attraverso l’istituto della procura (ex art. 111 c.c. “1. I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura. 2. La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro sposo. L’autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. 3. La procura deve contenere l’indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre. 4. La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite. 5. Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata. 6. La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall’altro coniuge al momento della celebrazione”).

In tal senso, è consentito che il consenso venga espresso da un procuratore presente alla cerimonia in luogo del futuro coniuge solamente nei casi in cui questo sia un militare (o si trovi al seguito di forze armate) in stato di guerra o sia residente all’estero (ad ogni modo, esclusivamente per gravi motivi accertati dal giudice).

La procura, peraltro, deve essere autorizzata con decreto del giudice, sentito il pubblico ministero, ha un contenuto vincolato, deve essere redatta per atto pubblico e contenere l’espresso consenso affiancato dai nomi del futuro sposo e del procuratore da lui stesso designato.

Il procuratore, dunque, non ha alcuna autonomia decisoria, ma fa semplicemente da tramite nella manifestazione del consenso espresso dallo sposo.

Tutte queste cautele, tuttavia, possono essere eliminate, a detta della Corte, nel caso di matrimonio contratto in via telematica: in una simile ipotesi, infatti, il consenso viene espresso direttamente dallo sposo, con la possibilità, per l’ufficiale dello stato civile, di accertare in modo semplice la sua identità tramite un documento: ne discende che il consenso è libero e difficilmente contestabile.

 

Conclusioni

La sentenza appena analizzata ribadisce l’importanza del diritto privato internazionale.

Il matrimonio contratto validamente all’estero con modalità formali non previste dal nostro ordinamento non può essere ritenuto invalido a meno che non contrasti con i principi fondamentali sui quali si basa l’ordinamento italiano: la semplice celebrazione con forme differenti non può essere, dunque, motivo ostativo alla trascrizione nei nostri pubblici registri.

Tuttavia, sulla falsa riga del matrimonio per procura, sarebbe auspicabile un intervento diretto del nostro legislatore indirizzato alla regolarizzazione (e magari all’inserimento di limiti e peculiarità) di una simile forma di celebrazione così da uniformarsi alla sempre più forte affermazione della tecnologia.

 

Dott. Luigi Dinella

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