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L’accessibilità degli strumenti informatici è la capacità degli stessi di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di soggetti portatori di disabilità, eventualmente predisponendo le tecnologie o configurazioni particolari necessarie (c.d. tecnologie assistive).

Si tratta, com’è ovvio, di un tema di particolare importanza, dal quale è impossibile prescindere al fine di costruire uno spazio digitale democratico e inclusivo, in ottemperanza al principio di uguaglianza e non discriminazione sancito dall’articolo 3 della nostra Costituzione e dalle fonti europee e internazionali.

Inoltre, la questione acquista in questi giorni una particolare attualità: a partire dal prossimo 28 giugno, infatti, gli obblighi in materia riguarderanno non solo, com’è sempre stato, le pubbliche amministrazioni, ma anche moltissimi soggetti privati, fino ad essere esteso, nel 2025, a tutti gli operatori economici.  Ti anticipiamo fin da subito che violare le norme in tema di accessibilità significa incappare in conseguenze pesanti, che possono andare dalla nullità dei contratti stipulati a salate sanzioni amministrative.

Ti segnaliamo il nostro nuovo video che tratta proprio di questa tematica:

 

Vediamo cosa prevede la normativa in tema di accessibilità e chi sono, ad oggi, i destinatari degli obblighi in materia.

 

Normativa in tema di accessibilità: chi sono i soggetti coinvolti?

In Italia il tema dell’accessibilità è regolato dalla Direttiva Europea 2016/2102 e dalla legge del 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici», che si preoccupava di garantire l’accesso di tali soggetti ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità.

L’ambito di applicazione della disciplina, come anticipato, è tuttavia destinato ad ampliarsi notevolmente: si noti, innanzitutto, che vi rientrano anche i soggetti privati che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni (art. 3, co. 1, l. 4/2004).

Ancora, il comma 1 bis dell’articolo 3 della Legge, introdotto con il dl n.76/2020, ha recentemente aggiunto al novero dei destinatari anche i «soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro», i quali hanno tempo fino al 28 giugno 2022 per adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Oggi, quindi, il requisito dell’accessibilità deve essere soddisfatto non soltanto dalle amministrazioni pubbliche, ma anche dalle aziende private che ricoprono una posizione particolarmente rilevante.

Ma non finisce qui: la Direttiva UE 2019/882, attualmente in corso di recepimento in Italia, estende l’applicabilità della disciplina a tutti gli operatori economici, che saranno tenuti ad attenersi alle nuove regole a partire dal giugno 2025.

 

Quali sono le eccezioni e i casi di deroga?

In ogni caso, sono ancora presenti delle eccezioni a tale principio: tra le più rilevanti segnaliamo il caso della sussistenza del c.d. onere sproporzionato per l’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili. Per quanto riguarda detti strumenti, infatti, le prescrizioni in materia di accessibilità non si applicano qualora questa comporti un onere sproporzionato a carico del soggetto erogatore, definito come un onere organizzativo o finanziario eccessivo, ovvero che pregiudica la capacità dello stesso di adempiere alle proprie funzioni.

Le Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici recentemente dettate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, di cui parleremo approfonditamente più avanti, specificano quanto appena ricordato, chiarendo quali condizioni devono sussistere affinché il soggetto possa legittimamente affermare la sussistenza di un onere sproporzionato. In particolare, AgID ha affermato che la sussistenza di un…

  • …onere organizzativo eccessivo debba essere verificata tenendo conto di dimensioni, natura giuridica e risorse del soggetto erogatore;
  • …onere finanziario eccessivo debba essere valutata considerando il rapporto tra i costi necessari per garantire la piena accessibilità e i benefici apportati per le persone con disabilità;
  • …pregiudizio per l’erogazione di servizi/informazioni debba essere comprovata verificando l’effettiva incompatibilità di soluzioni tecniche volte a garantire la piena accessibilità dei siti con gli adempimenti o gli obblighi del soggetto.

E inoltre, attenzione: i tempi occorrenti per lo sviluppo di un sito pienamente accessibile e la necessità di acquisire informazioni per garantire il rispetto degli obblighi non integrano mai il concetto di onere sproporzionato.

Abbiamo dunque visto quali siano i soggetti destinatari e le condizioni di applicabilità della legge: ma cosa significa, in concreto, accessibilità?

 

Quali sono i requisiti per un sito o un’app accessibile?

La c.d. Legge Stanca (legge n. 4/2004) afferma che i siti web e le applicazioni sono accessibili solo se sono percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi. L’articolo 3 bis, che riportiamo di seguito, arricchisce la definizione presentando le qualità che il servizio deve possedere:

«2. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili, che

presentano i seguenti requisiti:

  1. a) accessibilità al contenuto del servizio da parte dell’utente;
  2. b) fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata da:

      1) facilità e semplicità d’uso, assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro;

      2) efficienza nell’uso, assicurando, fra l’altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, nonché la possibilità di rendere disponibile l’informazione attraverso differenti canali sensoriali;

      3) efficacia nell’uso e rispondenza alle esigenze dell’utente, assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l’accesso;

      4) soddisfazione nell’uso, assicurando, fra l’altro, l’accesso al servizio e all’informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l’utente.»

Indicazioni ancora più tecniche e puntuali sono poi fornite dalle Linee Guida adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Vediamole insieme.

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Requisiti tecnici richiesti dall’AgID per l’accessibilità

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) è l’agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio dei ministri che si occupa di promuovere l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e di favorire innovazione, progresso e crescita economica.

La legge n. 4/2004 affida all’AgID il compito di vigilare sul rispetto delle norme dettate in materia di accessibilità e di emanare le succitate linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici. Lo scorso 26 aprile, a due mesi dalla scadenza per l’adeguamento dei soggetti privati alla normativa, l’agenzia ha adottato le “Linee guida sull’Accessibilità degli strumenti informatici per i soggetti erogatori di cui all’art. 3 comma 1 bis” (ovvero, come abbiamo visto, i soggetti privati con un fatturato medio, negli ultimi tre anni, superiore ai 500 milioni di euro).

Nel documento vengono specificati: i requisiti tecnici per l’accessibilità, con riferimento alle norme tecniche europee rilevanti; i metodi di verifica dell’accessibilità degli strumenti informatici; le indicazioni da inserire nella dichiarazione di accessibilità e, come abbiamo visto poco più su, la definizione specifica dei casi di onere sproporzionato.

 

L’obbligo di dichiarazione dell’accessibilità

Rendere accessibile il sito non è tuttavia sufficiente. I soggetti erogatori sono tenuti a rilasciare, entro il 23 settembre di ogni anno, una Dichiarazione di accessibilità sulla conformità alle regole dei siti e delle applicazioni di cui sono titolari. Per favorire il corretto adempimento di tale obbligo, sul sito dell’AgID è reso disponibile un “Modello di dichiarazione di accessibilità”, al quale il soggetto obbligato deve rigorosamente attenersi.

Nel documento si deve dare conto dell’eventuale presenza di sezioni di sito web/di applicazione che non sono accessibili per onere sproporzionato, specificando le motivazioni necessarie; si deve descrivere quale meccanismo sia messo a disposizione degli utenti per consentire loro di segnalare direttamente all’amministrazione/al soggetto erogatore eventuali difetti riscontrati nello strumento in termini di accessibilità (feedback); il link alla procedura di attuazione, attivabile davanti al Difensore civico per il Digitale in caso di contestazione o di esito insoddisfacente del monitoraggio.

Infine, non si deve dimenticare che la dichiarazione compilata deve essere linkata, per quanto riguarda i siti web, nel footer ( ovvero lo spazio inferiore del sito, che di solito ospita vari collegamenti e link utili) con la dicitura “Dichiarazione di accessibilità” o semplicemente “Accessibilità”; in caso di applicazione mobile, invece, il link deve essere riportato nella sezione dedicata alle informazioni generali riportate nello store e nel relativo sito web. Si tratta di un’accortezza semplice ma fondamentale, in quanto anche la sola assenza della dichiarazione dal sito espone i soggetti erogatori al rischio di subire importanti sanzioni pecuniarie.

 

Cosa si rischia per i mancati adempimenti?

L’importanza nella normativa che abbiamo esaminato appare ancor più chiaramente guardando alle conseguenze che derivano dal suo mancato rispetto. Innanzitutto, ricordiamo che ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Legge Stanca, i soggetti pubblici e privati destinatari della legge «non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili quando non è previsto che essi rispettino i requisiti stabiliti dalle linee guida». In altre parole, questo significa che se un contratto, ad esempio, di sviluppo o aggiornamento di un sito web non prevede il rispetto delle linee guida dell’AgID, è nullo, con tutto ciò che ne consegue sul piano giudico.

Inoltre, come già accennato, in caso di contestazione della dichiarazione di accessibilità è possibile fare ricorso al Difensore civico per il Digitale, la figura preposta alla tutela dei diritti digitali dei cittadini, attivando così la procedura di attuazione (se vuoi scoprire di più sui diritti digitali e sulla c.d. cittadinanza digitale, clicca qui).

Sul versante sanzionatorio, poi, la competenza per l’accertamento delle violazioni e per l’irrogazione delle sanzioni conseguenti è sempre dell’AgID. In particolare, se a seguito dell’istruttoria sono ravvisate violazioni, al responsabile viene concesso un termine entro il quale deve eliminare le infrazioni; se allo scadere del termine la violazione persiste, l’Agenzia irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5% del fatturato.

Non bisogna dimenticare poi che la normativa di cui stiamo trattando ha il preciso scopo di eliminare le discriminazioni in danno delle persone portatrici di disabilità; di conseguenza, in caso il soggetto vittima dell’infrazione può sempre agire ai sensi della legge 1 marzo 2006, n. 67, “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”.

Rispettare i requisiti dettati dalla legge e dalle linee guida, rimanendo sempre al passo con le novità legislative, non è affatto semplice. Se hai bisogno di supporto ti consigliamo di rivolgerti al nostro partner Studio Legale FCLEX, chiedendo dell’Avvocato Giuseppe Croari, che si occupa da anni di fornire assistenza alle aziende nel campo del diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie.

 

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