rtd norma

Com’è noto, il Codice dell’Amministrazione Digitale ha introdotto per tutte le p.a. l’obbligo di dotarsi di un Responsabile per la transizione digitale che ne garantisca operativamente la trasformazione digitale, coordinandola nello sviluppo dei servizi pubblici digitali e nell’adozione di modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini (art. 17 del decreto legislativo 82 del 2005). Peraltro, l’adempimento di tale obbligo di legge è stato sollecitato con la Circolare n. 3/2018 dell’allora Ministro per la Pubblica Amministrazione che, con tale provvedimento, ha contribuito anche a definire meglio i contorni di tale figura.

Tale innovazione legislativa ha quindi messo in subbuglio molte amministrazioni – soprattutto se di piccole dimensioni – che si sono trovate, con competenze e risorse invariate, a dover fare i conti con tutta una serie di nuovi obblighi e adempimenti, in materie peraltro talvolta molto ostiche.

Con il presente articolo vorremo quindi fare il punto della situazione e fornire alcune indicazioni operative a quanti si stiano chiedendo come fare per ottemperare ai nuovi obblighi di legge.

 

Responsabile per la transizione digitale: chi è?

In primo luogo, chiariamo chi è il Responsabile per la transizione digitale. L’art. 17 del D. lgs. 82/2005 dispone che “ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale…”. Le amministrazioni statali, dunque, dovranno affidare tale ruolo a un ufficio dirigenziale.

L’art. 17, comma 1-sexies, stabilisce, poi, che le amministrazioni diverse da quelle dello Stato individuano il Responsabile per la transizione digitale tra gli uffici di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, tra le proprie posizioni apicali.

Sempre il citato articolo 17, poi, prevede che “Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all’organo di vertice politico”.

Si dovrà trattare, pertanto, di un soggetto particolarmente qualificato, con competenze nei diversi ambiti richiesti dalla legge.

 

Cosa fa il Responsabile per la transizione digitale?

I compiti assegnati al Responsabile per la transizione digitale sono molteplici e fra loro molto vari. Per limitarci a fare qualche esempio, segnaliamo che egli si dovrà occupare di:

  1. coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
  2. indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività;
  3. accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità. In particolare, dovrà occuparsi della compilazione e della pubblicazione della “Dichiarazione di accessibilità”, relativa a ciascun sito e app gestito dalla pubblica amministrazione di riferimento, che ne attesti il livello di inclusività;
  4. cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione;
  5. promozione delle iniziative attinenti all’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie;
  6. pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell’amministrazione;
  7. pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione, al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell’agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale.

 

L’RTD può essere un professionista esterno?

Come si è visto, gli incarichi che sono stati attribuiti a questa figura sono tanti e impegnativi. Comprensibilmente, dunque, molti operatori si stanno chiedendo se sia possibile affidare l’incarico a un soggetto esterno. Dalla lettera della legge e dai successivi atti regolamentari, però, non sembra potersi desumere tale possibilità. Infatti, le norme sono chiare nell’indicare la platea di soggetti che possono rivestire tale ruolo: come abbiamo visto, tutti interni alla pubblica amministrazione.

Questa circostanza, se da un lato è lodevole nella misura in cui potrà portare a un aumento delle competenze digitali nella pubblica amministrazione, dall’altro potrebbe causare problemi attuativi e difficoltà organizzative – almeno per i primi tempi – non trascurabili. Il discorso, ovviamente, vale soprattutto per tutti quegli enti di dimensioni più contenute che potrebbero non avere, nel proprio organico, risorse sufficientemente qualificate o competenti negli specifici settori in cui il RTD è chiamato ad intervenire.

 

Cosa fare se non ci sono figure dirigenziali?

Cosa fare, dunque, in questi casi? Due possibili misure da prendere in considerazione potrebbero essere associarsi ad altri enti per l’espletamento dell’obbligo di legge e, nel frattempo, iniziare un percorso formativo per i propri dipendenti che consenta loro di acquisire tutte le competenze necessarie.

Con riguardo al primo elemento, in particolare, segnaliamo che la legge consente alle P.A. diverse dalle amministrazioni dello stato, l’esercizio delle funzioni di RTD in forma associata (art. 17 comma 1-septies, C.A.D.). Tale opzione organizzativa, consigliata dalla Circolare n. 3/2018 soprattutto alle p.a. di piccole dimensioni, permette dunque alle amministrazioni di unirsi ed affidare l’incarico ad un soggetto comune. In tale ipotesi, si procederà alla nomina dell’R.T.D. attraverso un’apposita convenzione, la quale, oltre a prevederne i compiti (che dovranno essere in parte ricalibrati per adattarli alla struttura associata), disciplinerà le modalità di raccordo con il vertice delle singole amministrazioni. Così facendo, l’onere di gestire la transizione digitale e l’istituzione di tale figura sarà ripartito fra più soggetti, semplificando notevolmente gli adempimenti di legge.

 

Formazione specifica per le PA

Oltre a ciò, come si anticipava, potrebbe essere opportuno avviare un percorso formativo che consenta a risorse interne alla p.a. (eventualmente, al soggetto designato per svolgere la funzione di RTD in forma associata) di formarsi sulle materie o sulle questioni di cui dovrebbe occuparsi il Responsabile per la transizione digitale.

Alcuni temi che potrebbero essere oggetto di formazione potrebbero essere, ad esempio, il ruolo e alla funzione del Responsabile per la transizione al digitale,  il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 – 2021, la sicurezza informatica nella pubblica amministrazione, la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici; i diritti digitali dei cittadini nei confronti delle amministrazioni pubbliche (con particolare attenzione alle norme in materia di privacy) e l’accessibilità dei servizi digitali nel contesto normativo vigente. A tal proposito, peraltro, segnaliamo che sono già scaduti i termini previsti per la pubblicazione delle dichiarazioni di accessibilità, fissati nel 23 settembre 2020 per i siti web e nel 23 giugno 2021 per le applicazioni mobile.

 

La transizione digitale della Pubblica Amministrazione

La pubblica amministrazione offre una quantità sempre maggiore di servizi in forma digitale. Si pensi, a tal proposito, alla  SPID, a PagoPA e all’App IO. La digitalizzazione del rapporto con i cittadini, dunque, è un processo veloce che ormai sembra inarrestabile. Cionondimeno le difficoltà e le incertezze applicative incontrate nell’attuazione concreta di tale processo potrebbero essere significative.

Se ti serve una mano per rimanere al passo con i tempi e con le scadenze di legge, ti consigliamo quindi di scrivere al nostro studio partner FCLEX, che da anni si occupa di diritto e tecnologie digitali.

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