Le chiamate effettuate presso le rete di telefonia mobile e fissa rappresentano, al giorno d’oggi,  alcune fra le modalità di vendita più aggressive ed “invadenti”. Capita con elevatissima frequenza che si ricevano telefonate da parte di operatori di call center,  che cercano di venderci un determinato prodotto piuttosto che un particolare servizio.

Tali pratiche di telemarketing sono diventate, con l’andare del tempo, sempre più frequenti, arrivando a coinvolgere al giorno d’oggi non solo le linee telefoniche fisse, ma anche i cellulari. Da anni, gli utenti italiani ricevono telefonate da parte di addetti che iniziano a proporre offerte riguardanti servizi di telefonia, di energia e gas o la stipula di un nuovo contratto di servizio.

Viene spontaneo, a questo punto, chiedersi se esista qualcosa di davvero concreto che possa essere fatto per contrastare questo fenomeno, ormai dilagante in modo irriducibile.

Reperire i dati degli utenti: com’è possibile?

Prima di cominciare qualsiasi tipo di discorso, è necessario cercare di far luce su una questione fondamentale, che sta alla base di questo articolo: come fanno i nostri dati ad arrivare nelle mani di chi ci chiama?

Le risposte possono essere molteplici, non esiste un’unica soluzione: vi sono aziende che comprano i dati dai vari operatori telefonici, oppure vi sono aziende che elaborano software capaci di estrarre numeri telefonici da internet e da pagine Facebook. Ve ne sarebbero altre, l’elenco è lungo: nessuna di queste modalità risulta completamente lecita e trasparente, ma ciò non toglie che nella realtà tali pratiche vengano comunque poste in essere.

Ad ogni buon conto, bisogna dire che una volta entrati nella spirale del telemarketing non è facile uscirne: ecco perché l’utente deve attuare un’attività di prevenzione prestando attenzione, quando legge un qualsiasi tipo di modulo o di contratto, alle clausole in cui risulta essere presente il nostro numero di telefono, evitando di dare il consenso per quelle che autorizzano chiamate, “contatti commerciali”, o il diritto di passare i nostri dati a terzi.

Il Registro Pubblico delle Opposizioni

Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, è stata introdotta in Italia la possibilità, per il soggetto importunato da continue chiamate, di rimuovere il proprio numero di telefono dalla disponibilità degli operatori di telemarketing, iscrivendo il numero stesso presso il Registro Pubblico delle Opposizioni (di cui all’art. 3 del DPR: «il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi dell’articolo 130, comma 3-bis, del Codice, e sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 4, il registro pubblico delle opposizioni»). Tale servizio è patrocinato dal Ministero dello Sviluppo Economico e offre l’opportunità di rimuovere il proprio numero di telefono dalla disponibilità dei call center, pur lasciando che l’utenza continui ad essere presente all’interno dei registri telefonici.

Tutto ciò che l’utente stanco delle continue telefonate deve fare è iscriversi in tale Registro.

L’iscrizione di cui si parla può essere effettuata online (compilando l’apposito modulo elettronico) piuttosto che via telefono, posta, fax o e-mail. Così facendo, si esercita il proprio diritto ad opporsi al trattamento dei propri dati personali per fini pubblicitari, sulla base di quanto previsto dal Codice della Privacy.

Una volta espletato tale procedimento il numero in questione non dovrebbe più essere contattato dagli operatori di telemarketing per proposte di vendita di alcun tipo.

Tuttavia, può succedere che nonostante l’avvenuta iscrizione si ricevano ancora delle telefonate: in questo caso, un rimedio potrebbe essere quello di presentare una segnalazione al Garante che, dopo aver effettuato tutte le verifiche del caso potrebbe avviare un’istruttoria per accertare se vi sia stata una violazione effettiva della privacy del soggetto. È un tentativo che vale la pena considerare, posto che in caso di accertata lesione della sfera privata, le sanzioni vanno dai 10.000,00€ ai 120.000,00€: «come disciplinato dall’art. 162 del Codice della Privacy: La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), […] è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro. La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1, è punita con […] pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell’articolo 33 […] è altresì applicata […] la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all’articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta».

Le lacune del legislatore

Nonostante l’indiscutibile passo avanti che è stato fatto in tema di tutela del consumatore con l’introduzione di questo Registro, la situazione non si è risolta del tutto.

Di fatto, sebbene le norme che regolino il telemarketing siano sempre più precise, gli utenti non sono comunque tutelati in modo completo.

Diversamente da paesi stranieri in cui esiste una vera e propria “do not call list”, il Registro risulta essere uno strumento di tutela parziale per un paio di ragioni. Innanzitutto, come spiega lo stesso Garante, “al Registro può iscriversi solamente l’intestatario di un’utenza pubblicata negli elenchi telefonici”: non risultano essere  protetti, pertanto, gli utenti il cui numero di telefono non è presente all’interno dell’elenco telefonico, né lo risultano essere i numeri di cellulare. Inoltre, si pone un grosso dubbio interpretativo circa quei numeri di telefono sono sì iscritti al Registro ma il cui trattamento era precedentemente stato consentito dal titolare attraverso la compilazione di appositi moduli. In questo caso, una risposta la possiamo trovare sullo stesso sito del Garante, dove si spiega all’utente come comportarsi se si dovesse ricevere una telefonata da parte di un operatore di telemarketing, nonostante l’iscrizione del proprio numero al Registro: “Verificare di non aver prestato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing allo specifico soggetto che ha effettuato la chiamata”.

Il nuovo disegno di legge

Al di la di tutto, vi è comunque una buona notizia: lo scorso giugno è stata presentata dalla senatrice Bonfrisco una nuova proposta di legge (n. 2452), che mira a sanare i punti critici di cui si è detto sopra.

Con esso, si prevede infatti che anche i numeri mobili (normalmente non inclusi all’interno dell’elenco telefonico) possano essere iscritti al Registro Pubblico delle Opposizioni, sparendo così dagli elenchi delle società di telemarketing: “decidere se ricevere o meno le telefonate dei venditori è un diritto dei venditori che non può e non deve essere limitato”, sono le parole con cui lo stesso ddl viene introdotto. Parole che, fra le altre cose, sono state condivise dallo stesso Garante per la protezione dei dati personali, il quale ha chiesto “nuovi e più efficaci interventi normativi”, dopo aver segnalato come, durante il 2015, si sia assistito ad “un’incontenibile aggressività degli operatori” i quali sono arrivati al punto di “compromettere seriamente la tranquillità individuale”.

Ecco quindi, che tale disegno di legge raccoglie quelle che sono state le indicazione fornite da Antonello Soro, elaborando nei suoi tre diversi articoli un piano per cercare di risolvere la situazione.

Conclusioni

Non resta quindi che sperare che quanto previsto dal legislatore sia efficace. Il rischio è che anche iscrivendo il numero mobile nell’apposito Registro, non cessino del tutto le telefonate indesiderate,  come non sono definitivamente cessate nemmeno quelle verso i numeri fissi. Vi è comunque da augurarsi che la situazione venga regolamentata in modo definitivo al più presto onde evitare quelle che ormai sembrano essere diventati vere e proprie seccature che i cittadini utenti sono costretti a subire da parte delle più disparate aziende.

Dott.ssa Giulia Grani

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