La legge di delegazione europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 6 novembre 2017 (L. 163/2017) conferisce al Governo una delega al fine adottare i decreti legislativi necessari per il recepimento in Italia di alcune direttive europee. Tra le altre novità, risultano particolarmente interessanti e degne di nota quelle relative alla protezione dei diritti di proprietà industriale (e in modo particolare dei marchi), che daranno luogo ad un necessario adeguamento delle disposizioni attualmente contenute nel Codice della Proprietà Industriale, il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Le novità in materia di marchi d’impresa

Infatti, come previsto espressamente dall’art. 3, comma 1 della Legge di delegazione europea, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, il Governo dovrà adottare gli opportuni provvedimenti modificativi della normativa già esistente, e contenuta nel Codice della Proprietà Industriale, al fine di dare attuazione, anzitutto, alla direttiva UE 2436/2015 che detta disposizioni relative al “ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa”.

I provvedimenti normativi da adottare dovranno, inoltre, adeguare la normativa italiana anche alle disposizioni sancite dal regolamento UE 2424/2015, il quale ha introdotto importanti novità riguardo la disciplina del marchio europeo.

Più nello specifico, tra le novità più significative in materia di marchi d’impresa vi è anzitutto quella riguardante l’introduzione di una nuova procedura di tipo amministrativo per ottenere -direttamente da parte dell’ufficio competente dell’U.I.B.M. (l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) – la dichiarazione di nullità o di decadenza di un marchio registrato. In queste ipotesi, dunque, non sarà più necessario ricorrere al giudice ordinario, come già avviene del resto in ambito europeo per i marchi dell’UE. Questo è quanto stabilisce l’art. 3, comma 1, lett. g) della legge, che recita: “fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d’impresa da espletare dinanzi l’Ufficio italiano brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto previsto dall’articolo 226 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30, la cui omissione determini l’irricevibilità delle domande stesse”.

Una seconda importante novità prevista dalla direttiva UE 2436/2015, che dovrà essere introdotta nell’ordinamento giuridico nazionale, riguarda quelli che sono noti come “marchi non convenzionali”.

Infatti, come già avviene per il marchio europeo, nella procedura di registrazione dei marchi nazionali dovrà in futuro essere eliminato l’obbligo di rappresentazione grafica del marchio stesso. Tale novità permetterà, in particolare, di registrare in modo più semplice i suoni, i profumi, i colori, gli ologrammi, i pattern, e via dicendo, come marchi.

Questo è quanto previsto, espressamente, dall’art. 13 della direttiva 2436/2015, che così recita: “Il segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione offra sufficienti garanzie in tal senso”.

Di conseguenza, chiunque vorrà registrare un marchio nazionale potrà rappresentarlo, al momento della presentazione della domanda, in qualsiasi forma idonea, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile e a condizione che tale rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva. Tra i formati ammessi ci saranno, quindi, ad esempio file mp3, mp4 e jpeg.

Infine, la legge di delegazione prevede all’art. 3, comma 2, lettera f) l’introduzione, nell’ordinamento giuridico nazionale, di una nuova tipologia di marchi, quella del “marchio di garanzia o certificazione”. Una nuova tipologia di marchio che potrà essere registrato da parte di quei soggetti che operano sul mercato come “certificatori” della qualità di prodotti o servizi.

Tale novità è molto importante in quanto si tratta di una categoria di segni finora sconosciuta all’ordinamento giuridico italiano. Essenzialmente, lo scopo del marchio di certificazione consiste nel garantire che un determinato prodotto o servizio sia in possesso di caratteristiche specifiche, precedentemente delineate nel regolamento d’uso del marchio stesso.

L’apposizione di un tale marchio -eventuale e “accessorio” al marchio principale- sta quindi a significare che le caratteristiche di quel determinato prodotto o servizio sono conformi agli standard predefiniti nel regolamento d’uso, sotto la responsabilità del titolare del marchio di certificazione e indipendentemente dall’identità dell’impresa che ha effettivamente prodotto il bene o fornito il servizio.

Conclusioni

Appare evidente che l’intento del legislatore europeo, attraverso gli interventi normativi cui la legge di delegazione europea dà attuazione in Italia, va nella direzione di assicurare che i marchi nazionali, registrati dagli uffici competenti dei diversi Stati membri, siano soggetti alle stesse norme sostanziali e godano dello stesso abito di protezione nell’intero territorio europeo.

L’obiettivo finale è, infatti, quello di realizzare un rafforzamento della disciplina dei marchi d’impresa sia sul piano del diritto europeo che nazionale. Ciò è un’evidente dimostrazione della rilevanza che le istituzioni europee riconoscono ai marchi d’impresa come segni distintivi in grado di collegare prodotti e servizi all’impresa di origine e di integrare, in questo modo, un valore aggiunto sul mercato agli occhi del consumatore, con evidenti risvolti positivi per l’economia europea.

In questo senso, è chiara l’intenzione di rendere più agevole ed efficiente la procedura di registrazione dei marchi, in un’ottica di armonizzazione e di maggiore accessibilità delle diverse procedure nazionali, che dovranno osservare le stesse formalità e tempistiche in tutto il territorio dell’UE.

Dott.ssa Myriam Mazzonetto

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