privacy azionistiUn piccolo azionista si è rivolto al Garante privacy per far valere il diritto di consultare e di ottenere copia integrale digitale del libro soci, senza che venissero oscurati gli indirizzi dei soci-azionisti , in base al diritto d’ispezione garantito dal codice civile (art.2422). La richiesta era motivata anche dalla volontà di poter eventualmente convocare l’assemblea e di esercitare i diritti di denuncia previsti dalla legge. La società aveva invece consentito l’accesso solo ai nominativi contenuti nel libro-soci, ma senza i recapiti, sostenendo di non poter fornire tali informazioni perché esse erano tutelate, in quanto dati personali, dal Codice della privacy.


L’azienda aveva peraltro aggiunto a sostegno della sua posizione l’impossibilità di richiedere il necessario esplicito consenso a tutti i quasi 700.000 soci interessati.

Secondo il Garante privacy, gli azionisti di una società per azioni hanno diritto di conoscere l’indirizzo e i dati degli altri soci, al fine di contattarli e di poter tutelare i propri legittimi interessi. La legge sulla privacy non limita la conoscibilità da parte degli azionisti dei dati personali contenuti nel libro soci e non si pone in contrasto con la trasparenza dell’attività societaria.

La decisione dell’Autorità assume particolare rilevanza in particolare per i piccoli azionisti.  L’Autorità, con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti, ha precisato quanto stabilito in un provvedimento adottato nel 2000, affermando che la legge sulla privacy non impedisce affatto al socio, nell’esercizio del suo potere d’ispezione, di poter accedere ai dati personali e agli indirizzi degli altri azionisti e di ottenere estratti del libro soci “a proprie spese”. L’accesso a tali informazioni, peraltro, essendo previsto da un preciso obbligo di legge, non richiede il consenso dei soci.

E’ stata invece dichiarata inammissibile la richiesta avanzata dall’azionista di ordinare alla società di consentire l’ispezione al libro-soci, dal momento che tale potere  non è rimesso al Garante della privacy. Per vedere tutelati tali diritti, l’interessato dovrà infatti rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria.

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