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Le Emoji tecnicamente sono dei simboli pittografici, ovvero dei segni grafici utilizzati per descrivere un oggetto o un concetto astratto: ad esempio un simbolo di un “mano” può identificare sia l’oggetto “mano” oppure può identificare il concetto di “salutare”. Le emoticon, diffuse in Giappone alla fine degli anni Novanta, oggi costituiscono una forma di comunicazione utilizzata nella quotidianità dalla maggior parte delle persone, in ambiti anche più o meno formali. Bisogna tener conto inoltre che le “faccine”, che nel corso del tempo continuano ad aumentare di numero e di dettaglio, fanno ormai parte essenziale della comunicazione contemporanea, tanto da poter cambiare anche profondamente il significato che si vuole esprimere.

Rispetto a quanto appena messo in luce, un docente di una facoltà di legge statunitense ha rilevato e analizzato una molteplicità di casi in cui le emoticon si sono fatte strada addirittura nei procedimenti giudiziari, diventando sempre più di frequente un elemento utilizzato dal giudice per la formazione del proprio convincimento. Infatti, come prima rilevato, il significato di una frase può cambiare anche radicalmente se la faccina venga omessa oppure letta nel contesto in cui è inserito. Ciò, rileva anche di più in considerazione dell’ingresso delle Chat di WhatsApp come prova documentale nel processo (Cass. pen. sez. V, sentenza 6 gennaio 2018 n. 1822), come analizzato in un precedente articolo della presente rubrica.

Ovviamente, esse non sono in grado di ribaltare le sentenze, ma possono comunque contribuire alla formazione del convincimento dei giudici sulla realtà dei fatti oggetto del processo.

Case Study: Stati Uniti, Francia e Israele

Uno studio relativo alle Sentenze delle Corti Statunitensi ha rilevato che, fra il 2004 e il 2019, i casi in cui le emoji hanno preso parte in qualche modo al processo sono stati circa 50 l’anno e il numero è in crescita costante.

Ad esempio, in Tennessee, in un processo per la collocazione di un minore, la madre del bambino attribuiva valenza significativa di consenso dell’altro genitore al trasferimento del figlio all’emoticon “pollice in su” mandata dal padre in risposta al messaggio del figlio che diceva di essere arrivato a destinazione presso la casa della madre. La Corte distrettuale di Nashville ha però negato l’interpretazione proposta dalla madre, ritenendo le emoji ampiamente percepite come comunicazioni casuali e prive di formalità. Pertanto, dal momento che per le decisioni riguardanti minorenni devono essere utilizzati criteri molto restrittivi, l’emoji in questo caso non è stata valutata come criterio sufficiente ad attribuire un significato di tale portata al messaggio (Caso Bardales v. Lamothe, 2019). Da quanto messo in luce, è possibile rilevare l’orientamento delle Corti Statunitensi, tendente a minimizzare il ruolo delle emoji nelle conversazioni delle parti.

Un altro caso degno di nota è avvenuto invece in Francia, dove un giovane di 22 anni è stato condannato per aver spedito l’emoji di una pistola alla sua compagna minorenne. I giudici in tale occasione avevano ritenuto, tenendo conto del complessivo contesto dei fatti e delle circostanze in cui tale emoticon era stata inviata, che l’immagine costituisse una minaccia reale. I giudici hanno dunque valutato il significato dell’emoticon insieme a tutti gli altri elementi a disposizione, inserendola tra i fattori che hanno portato alla decisione finale.

Un altro caso significativo riguarda quanto è capitato ad una coppia in Israele. Quest’ultimi, infatti, dopo visitato un appartamento da prendere in affitto, avevano inviato al proprietario una serie di emoji a cui poteva essere attribuito un significato entusiastico e con le quali avrebbero indotto il proprietario a credere di essere seriamente intenzionati a concludere il contratto di locazione. Successivamente, i due avevano smesso di rispondere ai messaggi del proprietario, senza portare a termine l’accordo. La Corte Israeliana aveva pertanto condannato la coppia al risarcimento dei danni al proprietario per comportamenti contrari alla buona fede, in quanto con quelle emoticon avevano falsamente fatto credere al proprietario di avere intenzione di prendere in affitto l’appartamento.

In sostanza, dagli esempi appena riportati, si capisce già che, in un modo o nell’altro, le emoticon sono sempre più comunemente oggetto delle decisioni dei giudici nelle Corti di tutto il mondo.

Il possibile valore probatorio delle Emoji nell’ambito del processo italiano

I casi analizzati in precedenza dimostrano un crescente interesse nell’attribuzione di un ruolo anche probatorio alle emoticon nell’ambito del processo. Ma che valore potrebbero assumere nell’ambito del processo in Italia?

Occorre, in primo luogo, esaminare a grandi linee e in termini generali la classificazione delle prove, ovvero degli strumenti a disposizione del giudice per raggiungere il proprio convincimento sui fatti oggetto del procedimento. Essi si distinguono in particolare, in:

  1. “prove” in senso tecnico, ovvero quegli strumenti che possono essere presi in sé per sé da soli come elementi per la formazione del convincimento del giudice. Esse, a loro volta, si possono distinguere in due categorie ulteriori:
    • “prove libere”, ovvero quelle prove che possono essere liberamente e discrezionalmente valutate dal giudice secondo il suo “prudente apprezzamento” (art. 116 c.p.c.);
    • “prove legali” ovvero quelle prove che sono stabilite dal legislatore e che non possono essere oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice;
  2. “argomenti di prova” (art. 116 co.2 c.p.c.), ovvero il valore probatorio che può essere attribuito a determinati comportamenti processuali delle parti (ad es. il rifiuto di consentire l’ispezione da parte del giudice). Essi non possono da soli giustificare la decisione del giudice nella motivazione della sentenza, ma possono concorrere all’interpretazione di altre prove acquisite nel processo;
  3. “indizi” (art. 192 c.p.p.) o “presunzioni” (art. 2727 c.c.), ovvero quelle conseguenze che il giudice può dedurre da un fatto noto, per una legge scientifica o per una massima di esperienza, per risalire, attraverso un ragionamento logico, ad un fatto ignoto. Essi non possono essere presi da soli per fondare la decisione del giudice, ma devono necessariamente concordare in modo univoco con altri indizi, nonché non contrastare con altre prove di rango superiore. Peraltro, in tema di prova indiziaria, si è espressa anche di recente la Corte di Cassazione ritenendo che anche in presenza di una molteplicità di indizi poco significativi, può assumere rilievo l’elevato numero degli stessi al fine del raggiungimento della prova del fatto quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti (Cass. pen. Sez. II Sent. n. 35827/2019).

Sulla base di questi presupposti normativi, si potrebbe ritenere che nell’ambito del processo le emoticon non possano assumere valore probatorio autonomo, tenendo conto anche della casualità con cui vengono inviate e della variabilità del significato a seconda del contesto. Esse quindi potrebbero essere inquadrate nell’ambito delle “presunzioni” o degli “indizi”, ciò in quanto non potrebbero giustificare autonomamente la decisione del giudice, ma potrebbero comunque, insieme ad altri elementi, contribuire alla ricostruzione dei fatti, a maggior ragione se si tratta di una molteplicità di indizi concordanti.

Conclusioni

In conclusione, non si può negare che le emoji sono in grado di influenzare la percezione del significato di una frase per il lettore, in quanto manifestano un’emozione o un concetto rendendolo in qualche modo più chiaro o più equivoco a seconda del contesto. Allo stesso modo, quindi, le emoticon potrebbero essere dunque utilizzate dal giudice, insieme ad altri elementi in grado di provare i fatti, anche nell’ambito dei procedimenti giudiziari, laddove aiutino a ricostruire più compiutamente i fatti oggetto di causa. Ciò potrebbe assumere un rilievo significativo anche tenendo conto, da un lato, del fatto che ormai quasi ogni comunicazione interpersonale avviene via chat e con l’utilizzo delle emoji, dall’altro, del valore probatorio documentale che hanno ad oggi assunto le chat nell’ambito del processo.

Allo stesso tempo non bisogna però ignorare il fatto che questa conclusione potrebbe generare dei rischi, dal momento che risulta comunque difficile attribuire un significato univoco alle emoji, in quanto possono essere percepite in modo diverso a seconda della cultura e del contesto sociale in cui si inseriscono.

Redazione Diritto dell’informatica

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