Con il processo civile telematico, divenuto ormai pienamente operativo dal 2014 (ex art. 44 D.L. 90/2014 denominato “Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali”), è ora obbligatorio, per i difensori, il deposito degli atti processuali e dei documenti in via telematica.

E’ stata, a tal fine, necessaria un’integrazione del Codice di Procedura Civile per inserire i nuovi istituti e le nuove modalità di deposito.

Le nuove regole hanno portato ad alcune problematiche per gli operatori del diritto che, in alcuni casi, come quello che andremo ad analizzare, si sono trovati di fronte ad alcune difficoltà nell’interpretazione di tali novità.

Fondamentale è divenuto, per la notifica degli atti, il possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata che dà al suo contenuto lo stesso valore legale di una raccomandata, rendendola opponibile ai terzi.

Ulteriori precisazioni sulle modalità di notifica nel processo civile telematico sono state offerte dalla Corte di Cassazione in una recente pronuncia (2195/2017), con la quale vengono offerte anche alcune istruzioni in relazione all’operatività della scissione tra il perfezionamento della notifica tra notificante e destinatario prevista dall’art. 16-quater D.L. 179/2012.

 

Il caso

Nel caso in questione era stato proposto ricorso per Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello de L’Aquila.

La controparte, tuttavia, chiedeva l’inammissibilità del ricorso in quanto presentato tardivamente, ovvero oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza: l’eccezione, qualora fosse stata accettata, avrebbe reso superflua l’analisi del caso, poiché il ricorso sarebbe stato da ritenere come non presentato affatto.

Tale eccezione si fondava sulla considerazione che il ricorso era stato notificato nell’ultimo giorno utile, ma senza che fosse rispettato l’orario a tal fine previsto dalla legge: la notifica era infatti stata eseguita alle 23:47 dell’ultimo giorno utile, mentre l’articolo 147 del Codice di Procedura Civile stabilisce che, qualora il deposito avvenga dopo le 21, questo sia da ritenersi effettuato il giorno successivo (“Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.”).

La Suprema Corte, quindi, ha accolto la doglianza, sottolineando come il dettato dell’articolo in questione sia da estendere anche alle notifiche effettuate con modalità telematiche in base alle disposizioni dell’articolo 16-septies del D.L. 179/2012 introdotto dal D.L. 90/2014, che ne estende esplicitamente la portata (“La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.”).

Il deposito, dunque, anche se eseguito nell’ultimo giorno utile era da ritenersi tardivo e, a detta della Corte, nulla contava, almeno in questo caso, il principio della scissione degli effetti della notifica previsto dall’art 16-quater dello stesso D.L. (comma 3: “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.”).

I giudici, d’altra parte, hanno comunque avuto cura di spiegare le ragioni dell’inapplicabilità di tale principio al caso in questione.

Il principio di scissione degli effetti della notifica è stato introdotto dalla sent. n. 477/2002 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle previsioni concernenti il perfezionamento della notifica: per il notificante l’atto è da ritenere perfezionato al momento della consegna dello stesso all’ufficiale giudiziario e non al momento della sua ricezione da parte del destinatario.

La ratio della decisione è semplice da comprendere: si è voluto evitare che, a causa di ritardi del soggetto incaricato della notifica, dovuti, ad esempio, alla difficoltà nella ricerca del destinatario, finisca per essere dichiarato inadempiente il notificante che ha, invece, rispettato i termini richiesti dalla legge.

La Corte di Cassazione espone tale principio in una sua pronuncia (sent. 10216/2006): “Risulta così ormai presente nell’ordinamento processuale civile, tra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. Con la conseguenza, che, alla luce di tale principio, le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso (costituzionalmente, appunto, adeguato) che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”.

Il principio si estende, naturalmente, anche alle notifiche effettuate via PEC (si ritiene perfezionata al momento dell’emissione della ricevuta di avvenuta consegna relata). Tuttavia, nel caso in questione, la Corte ha sottolineato l’impossibilità di applicarlo poiché lo stesso notificante si è attivato tardivamente, oltre i termini definiti chiaramente dalla legge.

 

Dott. Luigi Dinella

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