Il 2020, si sa, non è stata finora la migliore delle annate sotto numerosi aspetti.

Non tutti i cambiamenti intervenuti, tuttavia, sono stati negativi: ciò di cui vorremmo parlare oggi, ad esempio, è il nuovo atteggiamento di sostegno del legislatore nei confronti dello sviluppo e della produzione di videogiochi.

Il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. “Decreto Rilancio”), infatti, ha messo a disposizione delle risorse a fondo perduto per il settore, in forza, evidentemente, di una valutazione sulla natura strategica e sempre più economicamente rilevante del mondo videoludico. Al momento, dunque, si attende che il Ministero dello Sviluppo Economico faccia uscire il decreto attuativo con cui dovrebbe dettagliare le condizioni e le modalità delle erogazioni.

In attesa di quel momento, vediamo insieme gli elementi principali del First Playable Fund.

Il settore videoludico in Italia

Prima di entrare nel vivo della questione, però, pare opportuno snocciolare un po’ di numeri sull’industria italiana del videogame.

A tal fine, un punto di partenza possono essere i dati diffusi dall’A.E.S.V.I. (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani).

L’associazione di categoria ha registrato già nel 2018 una significativa crescita del giro di affari (+18,9%) rispetto alla precedente rilevazione, attestandosi a ben 1,7 miliardi di euro.

Interessanti, poi, sono anche i dati sui game developer (fonte: Quarto censimento dei Game Developer italiani 2018 – A.E.S.V.I.).

Sempre con riferimento al medesimo periodo, infatti, si è registrata una tendenza di chiaro consolidamento, con l’innalzamento dell’età media degli imprenditori (da 33 a 36 anni) e delle imprese (con solo il 54% con meno di tre anni). Ad aumentare, poi, sono stati anche gli addetti ai lavori, cresciuti nel 2018 del 10% in più rispetto al 2016, raggiungendo così le 1.100 unità. Si aggiunge, peraltro, che di questi addirittura il 58% vanta un titolo accademico, arricchendo così il settore di un alto tasso di istruzione.

Considerando che l’ultima rilevazione in materia risale al 2018, è del tutto probabile che nell’ultimo periodo – specialmente a seguito dell’emergenza epidemiologica – vi sia stato un ulteriore incremento del settore.

Peraltro, prima di passare all’esame vero e proprio del First Payable Fund, è curioso riportare che, fino al 2018, la principale forma di sostentamento degli studi di sviluppo italiani era l’autofinanziamento, con addirittura l’88% che dichiarava di ricorrere a risorse proprie per finanziare la propria attività. Il supporto dei publisher forniva un’integrazione soltanto nel 21% dei casi e del tutto marginale risultava l’apporto delle piattaforme di fundraising (10%), private equity (9%), finanziamenti pubblici (6%), istituti bancari (6%) e venture capital (3%).

Occorrerà vedere come la misura in esame inciderà sul panorama così descritto, portando – si spera – sollievo ad un settore spesso trascurato.

La disciplina del First Playable Fund

Veniamo ora al cuore dell’argomento che ci interessa. L’art. 38 del Decreto Rilancio, dedicato al “Rafforzamento del sistema delle start-up innovative”, istituisce, al comma 12, “il fondo per l’intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund»”.

La dotazione prevista per il 2020 è di 4 milioni di euro, che verrà utilizzata per erogare contributi a fondo perduto nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e per un importo da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo videogame.

Ad essere finanziata non sarà, però, qualsiasi attività di produzione genericamente intesa, ma solo le fasi di concezione e pre-preproduzione necessarie alla realizzazione di prototipi.

Nell’ambito di tali fasi, poi, saranno rimborsabili solo le seguenti spese:

  1. prestazioni lavorative svolte dal personale dell’impresa nelle attività di realizzazione di prototipi;
  2. prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;
  3. attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi;
  4. licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi.

Per come è formulata la norma, pare inoltre che saranno rimborsabili solo i costi sostenuti per lo sviluppo di prototipi in senso stretto, con esclusione di ogni altra voce di spesa a ciò strumentale.

Quanto alle prestazioni lavorative, ad esempio, saranno senza dubbio sovvenzionate le spese correlate alle retribuzioni dei dipendenti con mansioni tecniche di progettazione e sviluppo.

Si può ipotizzare, invece, l’esclusione del personale del settore amministrativo o di altri reparti aziendali. Peraltro, dal riferimento al “personale dell’impresa” sembra potersi dedurre che saranno, altresì, esclusi lavoratori somministrati o in distacco.

Analogo discorso, poi, vale per le prestazioni professionali: presumibilmente, i contributi copriranno le parcelle dei consulenti impegnati nello sviluppo del videogame, non dello studio paghe o del commercialista dello studio di produzione.

In ogni caso, tali dubbi dovrebbero essere sciolti nel decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico, di cui si attende l’uscita.

Chi può chiederlo?

Ulteriori requisiti sono individuati dalla normativa (comma 16 del citato art. 38 del D.L. Rilancio) per delimitare i soggetti che potranno richiedere il finanziamento.

Si dovrà trattare, dunque, di imprese che:

  1. a) abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
  2. b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, purché a tale sede sia riconducibile il prototipo finanziato;
  3. c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitali, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone;
  4. d) siano in possesso di classificazione ATECO2 (Edizione di software) o 62 (Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse).

Il soggetto in possesso di tutti questi requisiti potrà quindi presentare domanda al Ministero dello Sviluppo Economico per ottenere le sovvenzioni, a patto, però, che il videogioco sia destinato alla distribuzione commerciale.

Il comma 17, infine, aggiunge che “L’impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogioco entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell’ammissibilità della domanda (…)  da parte del Ministero dello sviluppo economico”.

Non sono chiarite, tuttavia, le conseguenze del mancato rispetto di tale termine. Anche sotto tale profilo, dunque, si auspica un chiarimento dall’emanando decreto del Mi.SE.

Conclusioni

Per concludere, il comma 18 dell’art. 38 del Decreto Rilancio prevedeva che “con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle  domande; i criteri per la selezione delle stesse;  le  spese  ammissibili;  le modalità di erogazione del contributo;  le  modalità  di  verifica, controllo e rendicontazione delle spese;  le  cause  di  decadenza  e revoca”.

Ad oggi, però, si attende ancora l’emanazione del citato provvedimento.

Nel frattempo, il dibattito politico e parlamentare ha avuto modo di concentrarsi sul First Playable Fund, addirittura mettendone a rischio l’effettiva entrata in funzione.

Superati – almeno per il momento – tali possibili incidenti di percorso, non resta che sperare nella più rapida azione del Mi.SE.

                                                                                                                                                                                                                                                  Redazione Diritto dell’informatica

 

 

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