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Le manifestazioni a premio sono delle iniziative con finalità promozionali e pubblicitarie mediante le quali una parte, di solito un’impresa commerciale, mette a disposizione dei premi che i partecipanti possono ottenere, a seconda dei casi, grazie alla sorte, ovvero misurando la propria abilità. Si tratta di attività molto diffuse anche in passato, ma oggi, grazie all’utilizzo di internet e della rete, questo strumento viene impiegato in modo massivo, purtroppo spesso senza considerarne la dimensione giuridica e ignorando, quindi, i risvolti negativi e sanzionatori che potrebbero derivarne.

Altro elemento da considerare è che questo fenomeno viene percepito dai destinatari per lo più come un gioco, il che rende più alto il rischio per i partecipanti di essere vittime di truffe e raggiri da parte degli organizzatori.

Il D.P.R. 430/2001 e le modalità applicative

Le manifestazioni a premio, sebbene si siano diffuse in modo massivo grazie all’evoluzione tecnologica e all’avvento dei social network, in realtà sono un fenomeno molto risalente nel tempo. Oggi, le grandi potenzialità promozionali e pubblicitarie di questo strumento ne hanno in particolare favorito la diffusione e l’impiego da parte delle imprese commerciali con finalità di marketing, al fine di ottenere visibilità e aumentare la propria capacità di vendita.

Tali manifestazioni sono regolamentate dal D.P.R. n. 430/2001, che disciplina in modo organico la materia con vincoli che ne delimitano le modalità applicative.

Quanto alle modalità applicative, una prima tipologia di manifestazioni a premio è rappresentata da concorsi a premio, molto pubblicizzati anche sui social network, in cui il premio viene assegnato ad esempio grazie ad una abilità del partecipante, ad esempio, il più veloce a raggiungere un determinato scopo, nell’ambito dei concorsi cd. Rush & Win.

In altre tipologie di concorsi, i premi possono essere assegnati, invece, sulla base della sorte, come avviene ad esempio nell’ambito dei concorsi cd. Instant Win.

In ogni caso, per quanto oramai i concorsi a premio siano molto diffusi, questi sono soggetti ad una disciplina e ad una procedura stringenti. Infatti, devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di non violare il principio di trasparenza – secondo cui le regole del concorso devono essere chiare, esplicite e non ambigue – e del principio di parità di trattamento – per il quale, invece, tutti coloro che vogliono partecipare devono avere pari possibilità di vincita.

Altra tipologia di manifestazione a premio consiste nelle operazioni a premio. In questo caso, si tratta di un’assegnazione del premio a fronte dell’acquisto di una certa quantità di prodotti o servizi offerti dal promotore (prova di acquisto documentata ad esempio, attraverso bollini, punti o coupon). Inoltre, il premio spesso può essere assegnato non direttamente o non soltanto al partecipante, ma anche ad una terza persona (si pensi ad esempio al classico “porta un amico”).

Questa meccanica è diffusa sia su piattaforme informatiche, che in modalità cartacea: infatti, da un lato, esistono delle app che consentono di ottenere bollini, punti o sconti su determinati prodotti offerti sulla piattaforma e, dall’altro lato, attraverso una raccolta punti (come fanno, ad esempio, le catene della grande distribuzione).

I divieti e le esclusioni

I divieti indicati dalla normativa possono concernere sia il premio messo in palio che il tipo di manifestazione.

Per quanto riguarda i premi messi in palio, quelli ammessi possono consistere in beni, servizi o sconti di prezzo, mentre non possono essere posti in palio premi in denaro, titoli di prestito azionari, quote di capitale societario, fondi di investimento o polizze assicurative sulla vita.

Esistono poi delle manifestazioni vietate, elencate dall’art. 8 del D.P.R 430/2001. In particolare, sono vietate – tra le altre – e il loro svolgimento costituisce pertanto un illecito soggetto a sanzioni amministrative:

– le manifestazioni che non garantiscono la pubblica fede e la parità di trattamento e opportunità a tutti i partecipanti, perché consente al promotore o a terzi di influenzare l’individuazione dei vincitori, oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione;

– le manifestazioni volte a favorire la conoscenza o la vendita di prodotti per i quali è previsto un divieto di pubblicità ai sensi di disposizioni di legge;

– le manifestazioni idonee ad arrecare turbamento della concorrenza e del mercato;

– le manifestazioni che violano altri divieti di legge o in generale che si pongono in contrasto con le prescrizioni del D.P.R 430/2001.

L’art. 6 di questa normativa elenca invece dei casi di “manifestazioni escluse”, ossia delle manifestazioni che non si considerano quali manifestazioni a premio.

Tra le altre, si menzionano in questa sede le manifestazioni nelle quali a fronte di una determinata spesa, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita o in altro punto vendita con medesima insegna o ditta, e nel caso in cui il premio sia di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non sia dipendente dalla natura o dall’entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate. Il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto che siano da intendersi di minimo valore tutte quelle manifestazioni in cui il premio abbia un valore assimilabile a quello di un lapis, di una bandierina, di un calendario, ovvero di oggetti similari.

Oppure, ancora, sono considerate manifestazioni escluse quelle in cui è prevista l’assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni, sempreché l’iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese. Per quanto riguarda le radio, si considerano presenti anche coloro che intervengono mediante un collegamento a distanza.

Conclusioni

In conclusione, le manifestazioni a premio, sebbene non siano certo un fenomeno recente, hanno assunto oggi una nuova dimensione: la digitalizzazione e la loro diffusione come strategia di marketing anche su internet e, in particolare, tramite i social network le ha rese ormai un fenomeno di massa.

Tuttavia, alla luce della stringente normativa applicabile alla fattispecie, è molto importante seguire le prescrizioni adottando tutti gli adempimenti previsti, rivolgendosi a professionisti competenti della materia.

Diversamente, infatti, è alto il rischio di incorrere in sanzioni, che possono essere anche molto consistenti.

La Redazione di Diritto dell’Informatica

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