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Varie sentenze della Corte di Cassazione, in attesa di una regolamentazione da parte del legislatore, hanno dovuto affrontare il tema dell’utilizzo di internet, e più in generale dei social network, da parte di un soggetto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari accompagnata dal divieto di comunicare con altri soggetti, diversi da chi lo assiste o coabita con lo stesso (oppure dal suo difensore).

I social network, oggigiorno, accompagnano sempre più la nostra vita quotidiana e sarebbe, pertanto, illogico non assimilare una chat ad una discussione che si svolge alla presenza diretta degli interlocutori.

Con le nuove tecnologie, infatti, è possibile effettuare comunicazioni anche con strumenti che differiscono dalla parola.

Per tale motivo la giurisprudenza prevalente quando il giudice prevede soltanto un generico divieto di comunicazione con l’esterno e non vieta espressamente l’uso dei social, ritiene che anche quest’ultima ipotesi sia da considerare implicitamente ricompresa nel divieto, in modo da evitare che l’imputato possa eluderlo.

Quando viene imposto di non comunicare con l’esterno, dunque, sono da ritenervi ricomprese tutte quelle possibilità alternative alle conversazioni avvenute personalmente: saranno quindi inclusi in automatico, ad esempio, gli sms, i gesti e le comunicazioni televisive, anche mediate.

E in caso di violazione della misura, l’imputato sarà spostato in carcere.

Prima di passare all’analisi delle principali pronunce della Suprema Corte sul tema, analizzerò brevemente l’istituto degli arresti domiciliari.

 

Gli arresti domiciliari

L’arresto domiciliare è una tipologia di misura cautelare prevista dal codice di procedura penale all’articolo 284 (“1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta. 1bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato. 1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato. 2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. 3. Se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa. 4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato.
5. L’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare. 5 bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi, sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie”
).

La misura può essere disposta esclusivamente quando il giudice ritiene che vi siano gravi indizi di colpevolezza a carico dell’imputato o altre esigenze cautelari e risponde all’ormai consolidata giurisprudenza secondo la quale la detenzione in carcere deve essere adottata solamente come misura di “extrema ratio”, ovvero quando le altre misure coercitive previste dal Codice siano ritenute inadatte a soddisfare le esigenze cautelari del caso.

Con l’arresto domiciliare viene impedito all’imputato di allontanarsi dalla propria abitazione (o da altro luogo di privata dimora o centro di cura e assistenza in cui è stanziato).

Il giudice, nel disporre la misura, deve analizzare in modo completo la situazione dell’imputato e valutare quali misure aggiuntive prescrivere: è, ad esempio, possibile concedere permessi al fine di consentire un regolare soddisfacimento delle esigenze del soggetto (es. fare la spesa o visite o svolgere attività lavorativa), così come possono essere imposte ulteriori misure restrittive, tra cui, appunto, il divieto di comunicare con il mondo esterno.

Non può essere impedito di comunicare con il proprio avvocato, mentre possono essere limitate o vietate visite, l’interloquire con altri soggetti (non coloro che coabitano o assistono l’imputato) e, come anticipato, l’utilizzo dei social.

 

 

La giurisprudenza

La Cassazione si è più volte espressa sulla questione.

Su questa linea sono alcune decisioni della Suprema Corte (sentt. 37151/2010 e 4064/2012), che precisano come il divieto imposto debba essere interpretato in senso estensivo fino a ricomprendere ogni possibilità di comunicazione che il soggetto possa avere con soggetti determinati tramite qualsiasi mezzo: “la moderna tecnologia consente oggi un agevole scambio di informazioni anche con mezzi diversi dalla parola, tramite web e anche tale trasmissione di informazioni deve ritenersi ricompresa nel concetto di comunicazione, pur se non espressamente vietata dal giudice, dovendo ritenersi previsto nel generico ‘divieto di comunicare’ il divieto non solo di parlare direttamente, ma anche di comunicare attraverso altri strumenti, compresi quelli informatici, sia in forma verbale che scritta o con qualsiasi altra modalità che ponga in contatto l’indagato con terzi”.

Innovativo risulta, invece, l’orientamento assunto dalla II Sezione Penale in una decisione più recente (sent. 4678/2016), nella quale si afferma che: viola il divieto di cui all’art. 284 comma 2 c.p.p., il soggetto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari che intrattiene comunicazioni con terzi soggetti tramite congegni elettronici del tipo Facebook, mediante la condivisione di un “post” chiaramente indirizzato (per caratteristiche specifiche del messaggio) a destinatari determinati. Ne consegue l’aggravamento della misura cautelare disposta, da domiciliare a inframuraria”.

In questa pronuncia, infatti, pur seguendo l’orientamento prevalente indicato nei due precedenti citati, si afferma un nuovo punto di diritto: il divieto non riguarda solamente le chat dirette a soggetti determinati, ma anche i post indirizzati apparentemente ad una cerchia aperta di soggetti (come ad esempio la condivisione di una frase altrui), ma che, in concreto, possono essere indirizzate a soggetti determinati.

Ciò che viene condannato nel caso in esame è appunto la condivisione di un post: la limitazione, dunque, sembrerebbe riguardare ogni diffusione tramite il social di informazioni, siano queste destinate o meno ad un soggetto determinato (tuttavia, a detta della Suprema Corte, dei destinatari diretti erano evidenti).

Mentre, infatti, la difesa sosteneva che la semplice condivisione di pensieri altrui non potesse in alcun modo essere ricompresa nel novero delle “comunicazioni”, la Cassazione ha indicato come logico il ragionamento seguito dal giudice di merito in quanto il messaggio poteva essere ritenuto, da pochi soggetti che ne comprendevano il senso, di stampo intimidatorio e quindi era da ritenere corretta la decisione di conversione della misura nella custodia in carcere inflitta nel giudizio di merito.

 

Conclusioni

La questione è abbastanza delicata in quanto, in assenza di un (auspicabile) intervento del legislatore che tenga conto della possibilità di comunicare tramite strumenti differenti dalla parola, le statuizioni della Corte di Cassazione potrebbero portare ad un’irragionevole contrazione della libertà di espressione del pensiero, tutelata costituzionalmente.

I giudici specificano come non è in alcun caso vietato l’utilizzo di internet da parte dell’imputato, ma interpretazioni ancor più estensive della norma potrebbero portare ad un errata associazione del social network alla chat, che invece dovrebbe rappresentare solo una funzione del primo: urge, quindi, una regolamentazione espressa che tenga conto delle varie sfaccettature del web e che preciso quando e in che modo la rete sia da intendere come mezzo di ricerca e quando, invece, questa rappresenti uno strumento di comunicazione.

 

Dott. Luigi Dinella

 

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